Riordino delle Province, la guida delle novità sul sito della Funzione pubblica

Redazione 21/09/12
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Lilla Laperuta

Sul portale della Funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/) è stata pubblicata, a cura dell’Ufficio studi dell’omonimo dipartimento, una guida sulla riforma delle Province che illustra le novità fondamentali scaturenti dal programma di riordino previsto dall’articolo 17 della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012 (spending review).

In particolare, si evidenzia che le funzioni delle Province definite di area vasta, ineriscono alla cura del territorio (pianificazione territoriale; tutela e valorizzazione dell’ambiente), alla gestione dei trasporti (pianificazione dei servizi di trasporto; autorizzazione e controllo del trasporto privato; costruzione e gestione delle strade; circolazione stradale) ovviamente a livello provinciale, la programmazione della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado (comma 10).

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie concorrenti e “residuali” (art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione), e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

Come in altra sede ha osservato l’Unione delle Province italiane (UPI), lasciando ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, si conferma il potere riconosciuto alle Regioni dall’articolo 118, comma 2, della Costituzione, di conferire funzioni amministrative alle Province nelle materie di propria competenza legislativa (sia a titolo concorrente, che esclusivo). La disposizione (comma 10), così intesa, ad avviso dell’UPI, rassicura le Regioni sulle scelte già compiute di conferimento di funzioni amministrative alle Province, consentendo alle di mantenere in capo a queste ultime tutte quelle funzioni che in atto sono proprie delle Province e che, in base al combinato dell’art. 23 del D.L. 201/2011 e del D.L. 95/2012, non potrebbero spettare ai Comuni a ragione dell’area vasta (e dovrebbero, quindi, essere assorbite dalle Regioni). Basti pensare, al riguardo, al regime delle funzioni in materia di acqua e di rifiuti, oppure alle funzioni inerenti alle politiche del lavoro e della formazione professionale.

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