Rilievo centrale della vicenda assume la comunicazione di irregolarità contributiva con cui l’Inail di Napoli informava la ditta ricorrente in data 8 aprile 2004, e se la non accertata notifica della stessa nella data indicata può consentire, secondo l’as

Lazzini Sonia 17/09/09
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Né a giustificare la dedotta non definitività sarebbe sufficiente la valorizzazione della domanda di rateizzazione sicché, ad avviso della ricorrente, quest’ultima sarebbe stata in regola con gli obblighi contributivi in quanto in corso un procedimento tempestivamente introdotto di sgravio e rateizzazione delle somme dovute.
Tale assunto avrebbe una parvenza di fondatezza nel caso si riconoscesse che la domanda di rateizzazione comporti un obbligo di accoglimento da parte del creditore, il che va decisamente escluso configurandosi la decisione di ammettere o meno il debitore alla rateizzazione come mera facoltà del creditore (cfr. art.1181 c.c.).
Si aggiunga che la comunicazione dell’INAIL ha valore certificativo della situazione in essa descritta ( cfr. art.54 L . n. 88/89), senza che residui alcuno spazio discrezionale valutativo in capo alla stazione appaltante ( per certa giurisprudenza addirittura nemmeno il giudice potrebbe sindacare quanto a contenuti ed effetti liberatori la certificazione di regolarità contributiva – Tar Napoli, sez.I, n.3177/02), sicchè, in presenza della dedotta irregolarità, l’**** non poteva non adottare i provvedimenti impugnati
Ricorso avverso < previa sospensione dell’efficacia,del decreto dell’******** della Provincia di Padova dd. 16.4.2004 n. 3019, recante esclusione della parte ricorrente dalla gara di appalto dei lavori di consolidamento,manutenzione straordinari ed adeguamento impiantistico di n. 4 edifici e relative aree di pertinenza in Padova; della nota INAIL dd. 8.4.2004; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento dei danni.>
La ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria in relazione all’appalto dei lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico di quattro edifici e relative aree di pertinenza in Padova, veniva esclusa in quanto, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della legge 109 del 1994, dalla nota dell’INAIL di Napoli dell’8 aprile 2004, impugnata nel presente ricorso, risultava che la ricorrente non poteva essere considerata in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei premi di assicurazione.
Il relativo decreto e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria motivata "in quanto la grave infrazione agli obblighi (in questo caso assicurativi) in materia di lavoro può-anzi deve-ritenersi debitamente accertata a mezzo della menzionata nota della sede INAIL di Napoli, secondo quanto desumibile, oltre che dalla lettera della disposizione normativa appena citata, anche dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 13 del 15 luglio 2003. Inoltre la predetta ricorrente nell’istanza di ammissione ha dichiarato che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 75 del d.p.r. 554 del 1999 sicché per giurisprudenza costante l’affermazione non corrispondente al vero nella dichiarazione sostitutiva resa con istanza di ammissione giustifica l’estromissione dalla gara della società.”
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge, eccesso di potere in relazione alla determinazione dell’autorità per la vigilanza, la violazione del principio di massima partecipazione alle gare di appalto, violazione della par condicio fra i concorrenti, eccesso di potere per violazione dei presupposti e falsa interpretazione. La vicenda per cui è causa nasce dall’esistenza di un procedimento di regolarizzazione contributiva della ricorrente introdotto con nota del 26 novembre 2003 per l’adempimento degli obblighi di che trattasi, essendo inoltre pendente innanzi al tribunale di Napoli il ricorso 28579 del 2003 per la contestazione di pretese irregolarità contributive e dell’erronea imputazione di somme a debito. Dunque, assume la ricorrente, da un lato non vi sarebbe stata quella definitività dell’accertamento sullo stato di regolarità contributiva richiesto ai sensi dell’articolo 75 del d.p.r. 554 del 99, dall’altro il bando di gara non prevedeva un’espressa comminatoria di esclusione per asserita irregolarità nella documentazione._L’esclusione della ricorrente confliggerebbe poi con i principi comunitari volti a subordinare l’esclusione per irregolarità contributive alla puntuale istruttoria e dimostrazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione, nonché violerebbe il principio diretto a ottenere e acconsentire la partecipazione più ampia alla procedura concorsuale.
Il motivo deve essere disatteso.
Nella specie, poi, opera direttamente quanto previsto dall’articolo due comma 11, del decreto-legge 338 del 1989 secondo cui il pagamento rateale per debiti di contributi può essere disposto dal comitato esecutivo: orbene tale norma,a seguito di delibera del comitato esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990 è stata attuata in concreto dalla circolare Inail 6 del 1991, che ha sancito come condizione obbligatoria per l’ammissione alla rateizzazione il versamento, congiuntamente all’istanza, di un acconto pari al 20% del debito.
Nel caso in esame la società ricorrente non è stata ammessa alla rateizzazione proprio perché non ha versato l’acconto del 20% e per altre pretese quali la proposta di rateizzazione su 24 mesi con fideiussione per importo parziale su 12, e ciò in relazione a quanto previsto dall’articolo due della circolare secondo cui si deve valutare la serietà e congruità del piano di rateizzazione, la quale comunque si pone come deroga al principio fissato dall’articolo 44 del d.p.r. 1124 del 65 secondo cui i premi assicurativi si pagano entro il 20 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce.
Il primo motivo, dunque, a prescindere dalla tardività dell’impugnazione del certificato di irregolarità contributiva, deve essere respinto, risultando una consistente posizione debitoria non sanata dalla semplice proposta di rateizzazione del debito.
Con il secondo motivo viene dedotto il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, nonché la violazione e falsa interpretazione dell’articolo 11 del bando di gara e la violazione dell’articolo 17 del d.p.r. 34 del 2000, poiché l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire il contenuto dell’attestazione di irregolarità contributiva ricevuta dalla sede Inail di Napoli senza effettuare una autonoma istruttoria e senza alcun contraddittorio. Inoltre il citato articolo 17 indica tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione dell’esecutore dei lavori pubblici l’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale, e una adeguata istruttoria avrebbe consentito alla stazione appaltante di appurare che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di legge anche sotto il profilo contributivo.
Anche tale motivo è infondato, sol che si ponga l’attenzione alla circostanza – doc. 4 INAIL- che la domanda di rateizzazione è stata respinta in data anteriore alla proposizione del ricorso, anche perché” in attesa della decisione sull’istanza la S.V. avrebbe dovuto effettuare i versamenti mensili coerentemente al piano proposto” il che dimostra la persistente irregolarità contributiva a carico della ricorrente.
 Con il terzo motivo viene poi dedotto il difetto di motivazione, anche ove ritenuta per relationem con il certificato di irregolarità contributiva, non essendo lo stesso mai stato comunicato alla ricorrente, e non contenendo questo alcuna ragione giustificativa, per cui lo stesso certificato viene autonomamente impugnato con il quarto motivo di ricorso.
Ma già si è detto :_che un debito sussisteva- tanto che se ne chiede la rateizzazione;_-che la stessa è negata e ciò rientra nella legittima disponibilità dell’istituto creditore;
La ricorrente chiede poi il risarcimento del danno, configurandosi nella specie quel comportamento colpevole tale da qualificare come ingiusto, oltre che illegittimo, il provvedimento dell’**** impugnato.
La reiezione del ricorso e l’accertata legittimità degli atti impugnati, in relazione, beninteso, alle doglianze proposte, conducono alla declaratoria di infondatezza della proposta domanda.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2182 del 10 luglio 2009, emessa dal Tar Veneto, Venezia
 
N. 02182/2009 REG.SEN.
N. 02495/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2004, proposto da:
ALFA Snc, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, ***************, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Padova – (Pd), rappresentato e difeso dagli avv. **************, *************, ****************, con domicilio eletto presso ************** in Venezia, Santa Croce, 663;
nei confronti di
I.N.A.I.L. – Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, ********************, ******************, con domicilio eletto presso ******************** in Venezia, Inail – S. Croce, 712;
Dal BETA Srl capogruppo e mandataria dell’ATI costituenda con Georicerche Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Primo Michielan, *************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dell’******** della Provincia di Padova dd. 16.4.2004 n. 3019, recante esclusione della parte ricorrente dalla gara di appalto dei lavori di consolidamento,manutenzione straordinari ed adeguamento impiantistico di n. 4 edifici e relative aree di pertinenza in Padova; della nota INAIL dd. 8.4.2004; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento dei danni.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Padova – (Pd);
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.A.I.L. – Napoli;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ************;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria in relazione all’appalto dei lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico di quattro edifici e relative aree di pertinenza in Padova, veniva esclusa in quanto, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della legge 109 del 1994, dalla nota dell’INAIL di Napoli dell’8 aprile 2004, impugnata nel presente ricorso, risultava che la ricorrente non poteva essere considerata in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei premi di assicurazione.
Il relativo decreto e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria motivata "in quanto la grave infrazione agli obblighi (in questo caso assicurativi) in materia di lavoro può-anzi deve-ritenersi debitamente accertata a mezzo della menzionata nota della sede INAIL di Napoli, secondo quanto desumibile, oltre che dalla lettera della disposizione normativa appena citata, anche dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 13 del 15 luglio 2003. Inoltre la predetta ALFA nell’istanza di ammissione ha dichiarato che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 75 del d.p.r. 554 del 1999 sicché per giurisprudenza costante l’affermazione non corrispondente al vero nella dichiarazione sostitutiva resa con istanza di ammissione giustifica l’estromissione dalla gara della società.”
A seguito dell’esclusione della ricorrente veniva disposta una nuova aggiudicazione provvisoria, pure impugnata, in favore della controinteressata.
Il ricorso veniva in primo tempo radicato presso il TAR Napoli, e successivamente riassunto avanti a questo giudice a seguito di adesione al proposto regolamento di competenza.
Si costituivano le resistenti, controdeducendo puntualmente.
La domanda cautelare veniva respinta.
All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è passata in decisione.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge, eccesso di potere in relazione alla determinazione dell’autorità per la vigilanza, la violazione del principio di massima partecipazione alle gare di appalto, violazione della par condicio fra i concorrenti, eccesso di potere per violazione dei presupposti e falsa interpretazione.
La vicenda per cui è causa nasce dall’esistenza di un procedimento di regolarizzazione contributiva della ricorrente introdotto con nota del 26 novembre 2003 per l’adempimento degli obblighi di che trattasi, essendo inoltre pendente innanzi al tribunale di Napoli il ricorso 28579 del 2003 per la contestazione di pretese irregolarità contributive e dell’erronea imputazione di somme a debito.
Dunque, assume la ricorrente, da un lato non vi sarebbe stata quella definitività dell’accertamento sullo stato di regolarità contributiva richiesto ai sensi dell’articolo 75 del d.p.r. 554 del 99, dall’altro il bando di gara non prevedeva un’espressa comminatoria di esclusione per asserita irregolarità nella documentazione.
L’esclusione della ricorrente confliggerebbe poi con i principi comunitari volti a subordinare l’esclusione per irregolarità contributive alla puntuale istruttoria e dimostrazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione, nonché violerebbe il principio diretto a ottenere e acconsentire la partecipazione più ampia alla procedura concorsuale.
3. Il motivo deve essere disatteso.
Rilievo centrale della vicenda assume la comunicazione di irregolarità contributiva con cui l’Inail di Napoli informava la ditta ricorrente in data 8 aprile 2004, e se la non accertata notifica della stessa nella data indicata può consentire, secondo l’assunto della ricorrente che ne nega la ricezione, un’impugnazione in questa sede altrimenti tardiva, detta comunicazione risulta giustificata dall’esistenza di un debito della somma di € 293.844,63 come risultante dall’attestato di credito del 30 luglio 2004 (la stessa ricorrente nelle domande di rateizzazione del debito del 7 gennaio 2004 e 26 novembre 2003 si è riconosciuta comunque debitrice della somma di euro 151.187,85).
Né a giustificare la dedotta non definitività sarebbe sufficiente la valorizzazione della domanda di rateizzazione sicché, ad avviso della ricorrente, quest’ultima sarebbe stata in regola con gli obblighi contributivi in quanto in corso un procedimento tempestivamente introdotto di sgravio e rateizzazione delle somme dovute.
Tale assunto avrebbe una parvenza di fondatezza nel caso si riconoscesse che la domanda di rateizzazione comporti un obbligo di accoglimento da parte del creditore, il che va decisamente escluso configurandosi la decisione di ammettere o meno il debitore alla rateizzazione come mera facoltà del creditore (cfr. art.1181 c.c.).
Nella specie, poi, opera direttamente quanto previsto dall’articolo due comma 11, del decreto-legge 338 del 1989 secondo cui il pagamento rateale per debiti di contributi può essere disposto dal comitato esecutivo: orbene tale norma,a seguito di delibera del comitato esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990 è stata attuata in concreto dalla circolare Inail 6 del 1991, che ha sancito come condizione obbligatoria per l’ammissione alla rateizzazione il versamento, congiuntamente all’istanza, di un acconto pari al 20% del debito.
Nel caso in esame la società ricorrente non è stata ammessa alla rateizzazione proprio perché non ha versato l’acconto del 20% e per altre pretese quali la proposta di rateizzazione su 24 mesi con fideiussione per importo parziale su 12, e ciò in relazione a quanto previsto dall’articolo due della circolare secondo cui si deve valutare la serietà e congruità del piano di rateizzazione, la quale comunque si pone come deroga al principio fissato dall’articolo 44 del d.p.r. 1124 del 65 secondo cui i premi assicurativi si pagano entro il 20 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce.
Il primo motivo, dunque, a prescindere dalla tardività dell’impugnazione del certificato di irregolarità contributiva, deve essere respinto, risultando una consistente posizione debitoria non sanata dalla semplice proposta di rateizzazione del debito.
4. Con il secondo motivo viene dedotto il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, nonché la violazione e falsa interpretazione dell’articolo 11 del bando di gara e la violazione dell’articolo 17 del d.p.r. 34 del 2000, poiché l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire il contenuto dell’attestazione di irregolarità contributiva ricevuta dalla sede Inail di Napoli senza effettuare una autonoma istruttoria e senza alcun contraddittorio.
Inoltre il citato articolo 17 indica tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione dell’esecutore dei lavori pubblici l’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale, e una adeguata istruttoria avrebbe consentito alla stazione appaltante di appurare che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di legge anche sotto il profilo contributivo.
Anche tale motivo è infondato, sol che si ponga l’attenzione alla circostanza – doc. 4 INAIL- che la domanda di rateizzazione è stata respinta in data anteriore alla proposizione del ricorso, anche perché” in attesa della decisione sull’istanza la S.V. avrebbe dovuto effettuare i versamenti mensili coerentemente al piano proposto” il che dimostra la persistente irregolarità contributiva a carico della ricorrente.
5. Con il terzo motivo viene poi dedotto il difetto di motivazione, anche ove ritenuta per relationem con il certificato di irregolarità contributiva, non essendo lo stesso mai stato comunicato alla ricorrente, e non contenendo questo alcuna ragione giustificativa, per cui lo stesso certificato viene autonomamente impugnato con il quarto motivo di ricorso.
Ma già si è detto :
che un debito sussisteva- tanto che se ne chiede la rateizzazione;
-che la stessa è negata e ciò rientra nella legittima disponibilità dell’istituto creditore;
Si aggiunga che la comunicazione dell’INAIL ha valore certificativo della situazione in essa descritta ( cfr. art.54 L . n. 88/89), senza che residui alcuno spazio discrezionale valutativo in capo alla stazione appaltante ( per certa giurisprudenza addirittura nemmeno il giudice potrebbe sindacare quanto a contenuti ed effetti liberatori la certificazione di regolarità contributiva – Tar Napoli, sez.I, n.3177/02), sicchè, in presenza della dedotta irregolarità, l’**** non poteva non adottare i provvedimenti impugnati.
Anche i motivi terzo e quarto devono conseguentemente essere respinti.
6. La quinta doglianza censura invece l’incompetenza assoluta dell’organo (presidente) che ha emanato il decreto, posto che secondo lo statuto sarebbe il direttore il titolare delle generalità dei poteri di gestione; di ciò sarebbe consapevole l’amministrazione medesima che avrebbe giustificato la sua situazione soggettiva con la necessità di intervenire con un’adeguata tempestività per evitare un ingiustificato ritardo nella conclusione del complessivo procedimento di aggiudicazione e quindi della consegna dei lavori, non facendo tuttavia seguire alla riduzione d’urgenza la ratifica da parte del consiglio secondo quanto previsto dall’articolo 13 dello statuto.
Il rilievo è privo di pregio, posto che il Consiglio ha invece provveduto alla ratifica, nella seduta del 21.5.2004.
7. Con il sesto motivo si deduce, infine, l’illegittimità derivata dei provvedimenti di nuova aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata e della successiva aggiudicazione definitiva, rilievo da respingersi perché privo di contenuto autonomo.
7. La ricorrente chiede poi il risarcimento del danno, configurandosi nella specie quel comportamento colpevole tale da qualificare come ingiusto, oltre che illegittimo, il provvedimento dell’**** impugnato.
La reiezione del ricorso e l’accertata legittimità degli atti impugnati, in relazione, beninteso, alle doglianze proposte, conducono alla declaratoria di infondatezza della proposta domanda.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di complessivi € 3.000,00 (eurotremila/00) a favore dell’Azienda territoriale edilizia residenziale della Provincia di Padova, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’A.T.I. controinteressata, nella misura di 1.000,00 (euromille/00) cadauno, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
***************, ***********, Estensore
*****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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