Rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparabile ai fini dell’attribuzione del mantenimento

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Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall’art. 156 c.c., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell’accertamento del diritto, non rilevando, in via generale, ai fini dell’attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell’assenza attuale di effettiva capacità reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo, non risultando, peraltro, neanche dedotto dalla parte controricorrente che siano state rifiutate opportunità di lavoro diverse da quella svolta con il coniuge in costanza di matrimonio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza del 13.02.2013 n. 3502 ha statuito in merito alla rilevanza della effettiva capacità reddituale risultante dalle certificazioni fiscali.

Nella fattispecie parte ricorrente (**) impugnava innanzi alla Corte di Appello di Catania la sentenza di separazione personale tra i coniugi **. e **., nella parte inerente il contributo di mantenimento giudicato non corrispondente alla situazione manifestatasi ad hoc.

Orbene la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava il rigetto della domanda di contributo al proprio mantenimento, proposta da **., disponeva l’affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori, e disponeva l’aumento del contributo al loro mantenimento da 500 a 1000 Euro a carico del P., essendo i minori collocati presso la madre.

A sostegno delle statuizioni assunte, la Corte, sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento in favore della M., affermava che, alla luce delle indagini patrimoniali disposte nel corso del giudizio di secondo grado e della documentazione in atti, era emerso che il reddito del coniuge consisteva nel corrispettivo dell’alienazione della metà della casa coniugale (155 milioni di lire); nella contestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell’esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entità.

Alla luce di questi elementi la Corte riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della M. perchè, in considerazione della sua giovane età, del conseguimento di un diploma di laurea, delle buone condizioni di salute, dell’esperienza professionale pregressa (acquisita lavorando presso il negozio del coniuge), ad essa doveva riconoscersi la possibilità d’inserirsi nel mondo del lavoro.

Riteneva, tuttavia, di dover aumentare il contributo per il mantenimento dei figli minori, ritenendo il maggiore importo corrispondente alle loro esigenze e alle posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle fiorenti attività commerciali del P. che, a prescindere dalla documentazione contabile di rilievo solo fiscale, anche in considerazione della tipologia di attività (gioielleria), dovevano essere tenute in considerazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso **. affidandosi a cinque motivi.

Unico meritevole di accoglimento secondo la Suprema Corte appare il secondo motivo.

Con esso si denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., nella parte in cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della separazione, il diritto ad un contributo al suo mantenimento da parte dell’altro coniuge, quando sia privo di redditi propri.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità il diritto all’assegno sorge infatti quando il coniuge non fruisca di redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

In tal caso nonostante la ricorrente non percepiva alcun tipo di reddito da lavoro, la Corte erroneamente ed in considerazione della giovane età ha solo valutato la possibilità della stessa di avere una occupazione disattendendo di fatto le previsioni in materia e escludendo il diritto al mantenimento.

Secondo il parere della Suprema Corte il motivo risulta, peraltro fondato in quanto anche nella sentenza impugnata si da atto che la ricorrente non svolge attività lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d’Appello nella motivazione della statuizione relativa all’aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtù dell’origine solidale dell’obbligo a carico dell’altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialità lavorative e reddituali del titolare dell’assegno si attualizzino. (art. 156 c.c.).

Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che: “In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)”.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall’art. 156 c.c., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell’accertamento del diritto, non rilevando, in via generale, ai fini dell’attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell’assenza attuale di effettiva capacità reddituale.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ************************ – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA ************* – Consigliere –

********************* – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6362/2008 proposto da:

**.**. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SERPIERI 8, presso l’avvocato ***************, rappresentata e difesa dall’avvocato ****************, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

**.. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 90, presso l’avvocato ****************, rappresentato e difeso dall’avvocato ***************, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1184/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2012 dal Consigliere Dott. *************;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore ******************************, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nella pronuncia impugnata, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado di separazione personale tra i coniugi **. e **., per quel che interessa, confermava il rigetto della domanda di contributo al proprio mantenimento, proposta da **., disponeva l’affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori, e disponeva l’aumento del contributo al loro mantenimento da 500 a 1000 Euro a carico del P., essendo i minori collocati presso la madre. A sostegno delle statuizioni assunte, la Corte, sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento in favore della M., affermava che, alla luce delle indagini patrimoniali disposte nel corso del giudizio di secondo grado e della documentazione in atti, era emerso che il reddito complessivo del P. negli anni 1999/2000 risultava addirittura inferiore a quello della moglie e che il medesimo aveva estinto tutti i propri conti correnti e libretti di deposito nell’anno 2001 e 2005. Egli, inoltre, era cointestatario di un mutuo ipotecario nel 2005 per L. 210.000. Era titolare di quote di fondi della società BGSGR; nonchè socio al 25% della società GP telefonia s.r.l. e della “**************” s.r.l. per il 17%, nonchè proprietario per il 50% della casa coniugale. Nel 2005, aveva acquistato per 163.000 Euro un locale ad uso commerciale, con riserva d’usufrutto alla propria madre. Il reddito del coniuge consisteva nel corrispettivo dell’alienazione della metà della casa coniugale (155 milioni di lire); nella contestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell’esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entità. Alla luce di questi elementi la Corte riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della M. perchè, in considerazione della sua giovane età, del conseguimento di un diploma di laurea, delle buone condizioni di salute, dell’esperienza professionale pregressa (acquisita lavorando presso il negozio del coniuge), ad essa doveva riconoscersi la possibilità d’inserirsi nel mondo del lavoro.

Riteneva, tuttavia, di dover aumentare il contributo per il mantenimento dei figli minori, ritenendo il maggiore importo corrispondente alle loro esigenze e alle posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle fiorenti attività commerciali del P. che, a prescindere dalla documentazione contabile di rilievo solo fiscale, anche in considerazione della tipologia di attività (gioielleria), dovevano essere tenute in considerazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso **. affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso P. G., il quale ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Nel primo motivo di ricorso viene censurata sotto il profilo della violazione di legge l’omessa notifica del ricorso in appello al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dovendosi quest’ultimo ritenere litisconsorte necessario nel giudizio di separazione quando vi siano statuizioni da assumere riguardanti i figli minori, analogamente a ciò che è previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 5, con riferimento al procedimento di divorzio, non potendosi considerare sanata tale carenza con la partecipazione del Procuratore ******** presso la Corte d’Appello al giudizio di secondo grado. In subordine, nell’ipotesi in cui non si ritenga di poter applicare estensivamente e in modo costituzionalmente orientato l’art. 5 sopracitato anche al procedimento separativo, viene sollevata eccezione d’illegittimità costituzionale, in virtù dell’ingiustificata disparità di trattamento che si determina tra il giudizio di separazione e quello di divorzio quando vi siano provvedimenti da assumere sui figli minori, tenuto conto del costante processo di assimilazione tra i due giudizi, sottolineato dalla Corte Costituzionale.

Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., nella parte in cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della separazione, il diritto ad un contributo al suo mantenimento da parte dell’altro coniuge, quando sia privo di redditi propri. Nella specie, tale diritto in capo alla ricorrente è stato escluso perchè si è ritenuto che fosse, in considerazione della sua condizione personale, in grado di procurarsi un reddito da lavoro. In tal modo la Corte ha omesso di applicare i criteri normativi di attribuzione dell’assegno di mantenimento, ovvero la mancanza di addebito e l’insussistenza di redditi propri, utilizzando ai fini dell’an debeatur circostanze verosimilmente incidenti soltanto sulla misura del contributo ma non sulla sua esistenza. Secondo il consolidato orientamento di legittimità il diritto all’assegno sorge, quando il coniuge non fruisca di redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nel terzo motivo viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, con riferimento alla comparazione dei redditi delle parti compiuto nella sentenza impugnata sia la statuizione di rigetto relativa all’assegno di mantenimento per il coniuge, sia quella relativa al quantum stabilito per i figli. La motivazione è carente e contraddittoria in ordine al profilo della conservazione degli standard di vita goduti in costanza di matrimonio. Nel quarto motivo viene censurata, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la mancata previsione dell’adeguamento automatico dell’assegno secondo gli indici Istat, così come previsto dall’art. 150 disp. att. c.p.c., L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6, art. 7, comma 11,. Al riguardo osserva la ricorrente che non può trarsi l’applicazione del criterio dall’ordinanza richiamata nel dispositivo della decisione impugnata, in quanto neanche in tale provvedimento è contenuto l’adeguamento automatico. Nel quinto motivo si censura la violazione del diritto di difesa per non avere la Corte d’Appello fornito alcuna risposta o valutazione in ordine alle osservazioni critiche, da essa stessa autorizzate, relative all’esito delle indagini di carattere patrimoniale e finanziario effettuate dalla Guardia di Finanza,non avendo dato ingresso alla richiesta di supplemento d’indagine proprio dalla ricorrente.

Il primo motivo è infondato. L’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità ha nettamente escluso che nel giudizio di separazione personale tra coniugi che abbia ad oggetto anche le statuizioni sui figli minori si determini un’ipotesi di litisconsorizio necessario nei confronti del pubblico ministero analogamente a quanto si verifica nel giudizio di divorzio, precisando che “nel giudizio di separazione”, il P.M. deve intervenire a pena di nullità (art. 10 c.p.c.) ma non ha potere d’iniziativa nè può impugnare la sentenza che lo conclude ex art. 12 c.p.c., comma 3, a differenza di quanto previsto per il divorzio nel cui procedimento assume la qualità di litisconsorte se vi sono figli minori o incapaci, avendo potere di impugnare la decisione che conclude questa causa matrimoniale, anche in ordine agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex art. 5, comma 5, come modificata (Cass. 29 ottobre 1998 n. 10803).

Nella separazione, che è causa che può essere promossa solo dai coniugi ai sensi dell’art. 150 c.c., comma 3, (Cass. 17 gennaio 1996 n. 364) e nella quale è espressamente escluso il potere d’impugnazione del P.M. dall’art. 72 c.p.c., comma 3, che lo prevede nelle altre cause matrimoniali, non vi è litisconsorzio necessario.

(…). Il legislatore,pur qualificando il giudizio di separazione causa matrimoniale, esclude che il P.M. possa impugnare la decisione che lo conclude e attribuisce ai coniugi soltanto il “diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”, (art. 155 c.c.). (…). Non si può estendere il potere d’impugnazione del P.M. di cui alla L. n. 898 del 2010, art. 5, comma 5, non espressamente richiamato (a differenza dell’art. 4) dalla L. 6 marzo 1981, n. 74, art. 23, al giudizio di separazione (sul tema, Cass. 10 giugno 1998 n. 5756), neppure alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale relative alle fattispecie diverse della disparità di trattamento dei minori, nella L. n. 898 del 1970, art. 9, rispetto agli artt. 710 e 70 c.p.c. (in quest’ultimo caso per i giudizi tra genitori naturali relativi ai figli), e riguardanti il potere d’intervento del P.M. e non quello di impugnazione (C. Cost.25 giugno 1996 n. 214 e 9 novembre 1992 n. 416), precluso espressamente dall’art. 12 c.p.c.”. (Cass. 6965 del 2002).

Ne consegue, come esaurientemente spiegato nel passo della motivazione sopra trascritto, la manifesta infondatezza della eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 72 c.p.c., comma 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., avendo la Corte Costituzionale costantemente affermato la generale adeguatezza della previsione dell’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i minori (Corte Cost. n. 185 del 1986; 416 del 1992) assieme alle altre misure processuali poste a tutela dei loro specifici interessi, nonchè la sufficienza del predetto intervento al fine di equiparare la posizione dei figli legittimi e naturali. (Corte Cost. 214 del 1996).

Del pari da rigettare il quarto motivo. Al riguardo, va rilevato che nella sentenza impugnata non viene affrontata, perchè non sollecitata dai motivi d’appello, la questione relativa all’adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento ai figli minori. Deve, pertanto, ritenersi che tale statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, sia coperta dal giudicato.

Peraltro, com’è agevole verificare dall’esame testuale del dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Catania, le modalità relative al contributo al mantenimento dei figli minori vengono rimesse per relationem all’ordinanza cautelare del 23/6/2005, che richiama, sul meccanismo di adeguamento dell’assegno, la pronuncia di primo grado. (pag. 28 controricorso) Pertanto, l’omessa statuizione denunciata non sussiste.

In ordine al secondo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controricorrente. Non risulta dall’esame del motivo, relativo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, che si richieda al giudice di legittimità il riesame delle emergenze istruttorie al fine di darne una valutazione diversa da quella incensurabile fornita dal giudice di merito, ma, al contrario, dallo sviluppo argomentativo di esso e dalla lettura del quesito ex art. 366 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, risulta palese che il ricorrente abbia espressamente voluto censurare la violazione, da parte della Corte d’Appello di Catania, dell’art. 156 cod. civ. per non aver ritenuto condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e di aver reputato che l’astratta attitudine e capacità di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarietà coniugale posto alla base dell’obbligo di mantenimento sancito nell’art. 156 c.c. (cfr. quesito di diritto p. 28 ricorso).

Il motivo risulta, peraltro fondato. Nella sentenza impugnata si da atto che la ricorrente non svolge attività lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d’Appello nella motivazione della statuizione relativa all’aumento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge. L’esclusione del riconoscimento di un contributo al suo mantenimento si è, conseguentemente, fondato, sulla sua attitudine al lavoro, desumibile dall’età, le condizioni di salute e il possesso di un diploma di laurea oltre che di una potenziale professionalità. Tali condizioni, se non eziologicamente collegate alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un’attività produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di solidarietà coniugale, sancito dall’art. 143 c.c., comma 3, che impone, in sede di separazione personale, ai sensi dell’art. 156 c.c., la corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtù dell’origine solidale dell’obbligo a carico dell’altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialità lavorative e reddituali del titolare dell’assegno si attualizzino. (art. 156 c.c., u.c.). Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che: “In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)”.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall’art. 156 c.c., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell’accertamento del diritto, non rilevando, in via generale, ai fini dell’attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell’assenza attuale di effettiva capacità reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo, non risultando, peraltro, neanche dedotto dalla parte controricorrente che siano state rifiutate opportunità di lavoro diverse da quella svolta con il coniuge in costanza di matrimonio.

Il terzo ed il quinto motivo, attenendo al medesimo oggetto, devono ritenersi assorbiti, anche con riferimento alle statuizioni economiche relative ai figli, attesa l’incidenza delle ragioni di accoglimento del secondo motivo sulla determinazione complessiva degli assegni di mantenimento da porre a carico dell’obbligato.

All’accoglimento del motivo consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata e l’obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi sopraesposti.

L’accoglimento del ricorso esclude il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente richiesta, tardivamente, in memoria dalla parte contro ricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti il terzo ed il quinto motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Bonaccorso Sebastiano

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