Riforma magistratura onoraria: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo

Redazione 01/06/16
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Con il primo decreto legislativo di attuazione della l. n. 57/2016 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, il Consiglio dei Ministri ha dato il via al riordino della disciplina.

È stato approvato il decreto legislativo recante la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e le disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.

Si tratta di «un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria,considerato che dal 2003 ad oggi la gran parte dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori risultano mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni»: queste la parole della nota di Palazzo Chigi.

Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, considerato che dal 2003 ad oggi la gran parte dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari risultano mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni.

La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla richiamata legge di delega, viene riservata a un successivo decreto legislativo di attuazione, tenuto conto che tale disciplina non può prescindere dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di inserimento nell’ufficio per il processo e dei vice procuratori onorari e dei compiti ad esso inerenti.

Disciplinata anche l’elezione dei componenti della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Possono concorrere all’elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all’articolo 10 del suddetto decreto, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Ciascun elettore, inoltre, non può presentare più di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate, invece, dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell’ambito della lista votata.

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