Riforma Madia, codificata l’azione di accertamento nel processo amministrativo

Redazione 24/06/14
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Lilla Laperuta

La novità è presente nel testo di riforma della pubblica amministrazione presentato nel Consiglio dei ministri del 13 giugno. L’azione di accertamento, ad oggi,  non è  infatti espressamente contemplata nell’ambito del codice del processo amministrativo; sono previste invece  norme che prevedono specifiche azioni e o pronunce di mero accertamento (l’azione volta all’accertamento della nullità degli atti che la P.A.  pone in essere in violazione o elusione di giudicato di cui all’art. 34; l’azione volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto di cui agli artt. 121 e 122 D. Lgs. 104/2010).
Inoltre, anche nell’ambito di un giudizio volto all’annullamento di un provvedimento che si assume illegittimo, il Codice prevede la possibilità che si giunga ad una pronuncia di accertamento dell’illegittimità del provvedimento ove utile al fine di emettere una pronuncia di risarcimento del danno.L’art. 70 del testo di riforma, inserendo l’art. 30 bis (azione di accertamento) nell’intelaiatura del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) prevede ora espressamente che chiunque abbia interesse potrà chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce dichiarative. L’azione di accertamento, ad oggi,  non è  infatti espressamente contemplata nell’ambito del codice del processo amministrativo; sono previste piuttosto  norme che prevedono specifiche azioni e o pronunce di mero accertamento (l’azione volta all’accertamento della nullità degli atti che la P.A  pone in essere in violazione o elusione di giudicato di cui all’art. 34; l’azione volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto di cui agli artt. 121 e 122 D. Lgs. 104/2010).
Inoltre, anche nell’ambito di un giudizio volto all’annullamento di un provvedimento che si assume illegittimo, il Codice prevede la possibilità che si giunga ad una pronuncia di accertamento dell’illegittimità del provvedimento ove utile al fine di emettere una pronuncia di risarcimento del danno.previsto dall’art. 19, comma 6ter, L. 241/1990, la domanda di accertamento  potrà essere proposta anche da chi ha presentato una segnalazione certificata di inizio di attività o una denuncia di inizio di attività per ottenere l’accertamento dell’esistenza delle condizioni cui la legge ne subordina l’utilizzo, nonché da chi ha presentato un’istanza
all’Amministrazione, per ottenere l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non potrà comunque essere chiesto quando il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante l’azione di annullamento o di condanna al rilascio di un provvedimento; l’accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

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