Riforma Fornero, prevista una congrua indennità per i tirocinanti

Redazione 31/05/12
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Il tirocinio formativo e di orientamento, introdotto con L. 196/1997 (art. 18) rappresenta un periodo di formazione guidato all’interno di una realtà lavorativa finalizzato all’orientamento alle scelte professionali (neodiplomati, neolaureati, ecc.) e di sostegno all’inserimento lavorativo (adulti, disoccupati). Si configura essenzialmente come esperienza di apprendimento, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, quindi, non comporta l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda. A discrezione dell’azienda, tuttavia, è possibile un rimborso spese. L’istituto è attualmente oggetto di discussione nell’ambito della versione profondamente emendata dell’originario disegno di legge governativo (n. 3249), proposto dal Ministro Fornero. Il testo all’art. 12 prevede che Stato e Regioni, in sede di conferenza permanente, dovranno stipulare un accordo sulla base dei seguenti criteri:

a) previsioni di azioni volte a contrastare l’uso distorto della disciplina,specificando le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

b) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative;

c) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

La mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 6.000 euro , conformemente alle previsioni di cui alla L. 689/1981.

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