Riforma Fornero, in assenza di regolamenti la tutela dalle dimissioni in bianco non si applica nella pubblica amministrazione

Redazione 26/11/12
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Lilla Laperuta

Nell’interpello n. 35 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro interviene per fornire risposta ad un quesito posto dall’Università di Firenze concernente l’applicabilità dell’art. 4, commi 16-22, L. 92/2012 (legge Fornero), in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte da personale contrattualizzato delle università (e , dunque, più in generale di personale alle dipendenze di pubbliche amministrazioni).

In via preliminare si ricorda che la ratio della procedura di convalida si incentra nell’esigenza di contrastare il c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco, consistente nel far firmare al lavoratore le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell’assunzione, dimissioni da compilare successivamente riempiendo il foglio con la data indicata dal datore di lavoro a fronte di una malattia, un infortunio, un comportamento sgradito o, caso più diffuso, una gravidanza.

Ciò premesso, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. 92/2012, le disposizioni normative di cui alla legge di riforma costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, mentre al successivo co. 8 si stabilisce espressamente che al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Dalla lettura delle citate disposizioni si evince che la disciplina in questione trova applicazione anche con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione (P.A.), ma non immediatamente, bensì solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti.

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