Riforma forense, le funzioni disciplinari del CNF non sono delegificabili

Redazione 29/05/12
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Con la circolare n. 17/2012 del 25 maggio il Consiglio nazionale forense (CNF) ha diffuso la nota inoltrata al Ministro della Giustizia recante il parere del prof. Piero Alberto Capotosti, nel quale si conclude per l’inapplicabilità al Consiglio nazionale forense di quanto previsto dall’art. 3, co. 5, lett. f) della legge 148/2011 (di conversione in legge del D.L. 138/2011). Disposizione questa, per la quale andrebbe adottato, entro il 12 agosto 2012, un regolamento recante l’istituzione di organi di disciplina diversi da quelli cui sono attribuite funzioni amministrative e la previsione dell’incompatibilità dello status di membro di questi organi con quello di consigliere dell’ordine, il tutto a livello sia locale che nazionaIe. La citata disposizione, nella sua formulazione testuale, si indirizza a tutti gli ordinamenti professionali, ivi compresi quello forense.

Nel parere si afferma che il CNF non può essere destinatario della disposizione muovendo dalla premessa della sua qualità di giudice speciale in materia disciplinare istituito con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, tuttora legittimamente operante ai sensi della VI disp. transitoria della Costituzione; per questo motivo la relativa funzione giurisdizionale è appieno ricompresa nel recinto operativo dell’art. 108, co. 1, Cost. secondo il quale le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Di qui la doppia ed alternativa conclusione, o dell’ incostituzionalità della legge che pretendesse di regolare le funzioni disciplinari del Consiglio nazionale forense con atto avente natura regolamentare (delegificazione), o dell’illegittimità di quest’ultimo Sul punto l’illustre professore conclude per un’applicabilità selettiva delle disposizioni in esame da ritenersi indirizzate a quei soli consigli nazionali le cui funzioni disciplinari sono di stampo amministrativo, caratteristica non ricorrente nei consigli nazionali forensi.

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