Riforma forense, la prova di esame fra vecchio e nuovo ordinamento

Redazione 15/11/12
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Lilla Laperuta

L’articolo 46 della legge di riforma dell’ordinamento forense approvata alla Camera il 31 ottobre e ora all’esame del Senato delinea la nuova articolazione dell’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la cui obbligatorietà discende, si ricorda dal comma 5 dell’articolo 33 della Costituzione.

Per grandi linee, rispetto alla normativa attuale la riforma riconferma l’articolazione dell’esame di Stato in tre prove scritte e una prova orale (comma 1).

Le tre prove scritte in particolare sono identiche alle attuali (comma 2):

a) la redazione di un parere motivato in materia civile, da scegliersi fra due questioni;

b) la redazione di un parere motivato in materia penale, da scegliersi fra due questioni;

c) la redazione di un atto giudiziario, che riveli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato fra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Ancora, come previsto attualmente, la correzione degli elaborati scritti è affidata a una commissione d’esame situata presso una diversa corte d’appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

In riferimento alla prova orale – che, analogamente a quanto ad oggi previsto, avrà luogo nella stessa sede della prova scritta –  la riforma mira ad accrescerne il grado di difficoltà.

Attualmente l’esame orale si articola in due parti:

1. discussione di tematiche connesse a cinque delle materie (di cui una almeno di diritto processuale) scelte dal candidato in sede di iscrizione all’esame, fra un elenco di dodici materie (diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto comunitario, diritto ecclesiastico);

2. discussione di elementi tematici afferenti l’ordinamento e la deontologia forense.

Il comma 3 dell’articolo 46 del testo di riforma prevede, invece, che l’aspirante avvocato dimostri la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta.

Dunque si amplia il novero delle materie oggetto della prova orale. Se oggi il candidato porta all’esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie scelte – potendo quindi escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma le materie d’esame diventano 7 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato.

L’elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell’ordinamento giudiziario e penitenziario. Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera.

Si prevedono, ancora, le seguenti altre novità evidenziate di seguito:

a) il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato deve essere accompagnato da una motivazione. A tal fine il comma 5 prescrive l’obbligo della commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;

b) è attribuito al Ministro della Giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato ma anche di valutazione delle prove. Tale valutazione dovrà tener conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall’art. 1bis, D.L. 112/2003 (conv. dalla L. 180/2003): chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione;

c) le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali (mentre attualmente l’art. 21 R.D. 37/1934 consente la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza). Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova e collocati sul banco del candidato (comma 7);

d) si esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall’esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina (commi 8 e 9);

e) è prevista la reclusione sino a 3 anni per chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto (comma 10). Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;

f) per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie di esame; sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia. Ad oggi, invece, alla prova orale viene assegnata una votazione, compresa fra 5 e 50. Il candidato supera l’esame solo se nella prova orale consegue un punteggio totale di almeno 180 punti, e un punteggio non inferiore a 30 in almeno 5 materie su 6.

Il regime transitorio dettato dal legislatore della riforma prevede che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni sull’esame di Stato, (es. prove d’esame, commissioni d’esame, poteri ispettivi) non troveranno applicazione. Conseguentemente, per tale periodo, sia in ambito di espletamento di prove scritte che di prove orali, oltre che in riferimento alle modalità di esame abilitazione, l’esame di abilitazione si svolgerà ancora in base alla disciplina attualmente vigente.

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