Riforma forense: In dirittura d’arrivo il passaggio alla Camera del disegno di legge

Redazione 31/10/12
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) si augura che Montecitorio approvi la riforma forense. I pochi articoli che rimangono da votare, attinenti all’esame di Stato, sono stati accantonati nella seduta di giovedì scorso perché collegati all’articolo 46, che ha posto problemi di copertura finanziaria a causa di un emendamento approvato che, prevedendo due sessioni di esame, avrebbe comportato maggiori oneri finanziari. I gruppi parlamentari si sono espressi tutti a favore del voto finale di oggi; così anche il Governo per il tramite del sottosegretario Mazzamuto.

La proposta di legge recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) approda all’Aula della Camera, come è noto, dopo che alla Commissione Giustizia, con un parere giudicato da molti quanto meno «stravagante», il Governo aveva sostanzialmente negato la funzione deliberante, argomentando contro taluni aspetti del provvedimento, tra cui la specializzazione, che avrebbero meritato un più approfondito esame nell’Aula.

Su un piano generale, il lavoro sino ad oggi svolto ha consentito di salvaguardare alcuni punti fermi della legge che vanno rivendicati come il risultato di un’attività svolta in sinergia dalle associazioni forensi e dal CNF. Il riferimento è alle previsioni che permettevano la presenza nelle società professionali di soci di mero capitale ed in misura maggioritaria rispetto ai soci professionisti. Si è, inoltre, stabilita una separazione netta tra gli organi deputati alla tenuta degli albi ed alle altre incombenze amministrative e gli organi preposti alla disciplina.

Infine, per la prima volta in un testo di legge viene formalmente riconosciuta la specializzazione all’interno della professione forense. L’Aula ha integralmente sostituito l’originario art. 9 della proposta di legge, così come licenziato dalla Commissione Giustizia, intitolato, appunto, «Specializzazioni». Sul tema delle specializzazioni, l’Unione delle Camere Penali (UCPI) ha tentato di eliminare la previsione del cd. «doppio binario» per acquisire il titolo di specialista: percorsi formativi di specializzazione a prescindere dall’età o comprovata esperienza con una anzianità di iscrizione all’albo che consente, in regime ordinario, di ottenere il titolo per mero decorso del tempo. In questa direzione è stato presentato un emendamento soppressivo di tale previsione; tale emendamento non è stato approvato ma si è riusciti, attraverso altro emendamento suggerito dall’Unione, a far allungare perlomeno il termine fino agli attuali 8 anni. Inopinatamente, poi, è stato espunto ogni riferimento alle associazioni forensi ed è stato riformulato il comma 3 che, emendato, affida i percorsi formativi esclusivamente alle facoltà di giurisprudenza, mentre lascia appannaggio del CNF il riconoscimento del titolo di specialista. Non è mancata la reazione immediata delle associazioni forensi, le quali hanno in più occasioni sottolineato come sottrarre alle associazioni specialistiche la formazione per il rilascio del titolo per affidarla alle Università porti, sostanzialmente, a vanificare il concetto stesso di specializzazione. Questo, infatti, implica innanzitutto un’alta formazione tecnico-pratica, adeguata al tipo di competenze richieste per lo svolgimento della professione in un campo specifico e, dunque, necessariamente organizzata da chi è effettivamente attrezzato a trasmettere quel tipo di sapere e di conoscenza. L’Università, tipicamente, ha il compito completamente diverso di formare giuristi e non professionisti.

Lo stesso CNF, pur riconoscendo la sostanziale bontà del testo della riforma forense che sta prendendo corpo alla Camera, ha auspicato che sul punto specifico delle specializzazioni si potesse intervenire, nel prosieguo delle votazioni a Montecitorio, per meglio riconoscere il ruolo e l’apporto delle associazioni specialistiche forensi anche nel percorso universitario disegnato dal legislatore. Nella stessa direzione, al fine di recuperare il riconoscimento delle associazioni forensi (originariamente contenuto nell’art. 9) ed un loro ruolo nell’ambito dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista, si è auspicata la modifica delle norme (artt. 29 e 35) che regolano le competenze, rispettivamente, dei COA e del CNF.

Il risultato che ne è conseguito rappresenta il massimo che si potesse raggiungere con la nuova formulazione dell’art. 9. Nella sostanza, adesso il CNF promuoverà l’organizzazione dei corsi «d’intesa» con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. Inoltre le stesse saranno obbligatoriamente consultate al fine del rilascio del parere richiesto al CNF per la redazione del regolamento sulla specializzazione.

Redazione

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