Riforma forense: i nuovi parametri nella bozza di decreto inviata dal Ministero al CNF

Redazione 10/10/13
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Anna Costagliola

Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di decreto recante i parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (L. 247/2012). La legge ricordata, infatti, coerentemente con la previgente norma primaria (art. 9 D.L. 1/2012, conv. nella L. 27/2012) che ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale), dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, e disciplina le modalità di adozione del decreto che indica tali parametri, prevedendo che il predetto debba essere emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

Ne consegue, pertanto, che, a partire dall’entrata in vigore della legge di riforma della professione forense, il D.M. 140/2012, adottato dal Ministro Severino sulla base dell’art. 9 del D.L. 1/2012 (cd. decreto «Cresci Italia»), il quale prevedeva specifiche indicazioni di parametri per la determinazione dei compensi anche agli avvocati, non è stato più applicabile a questi ultimi.

Obiettivo primario della proposta presentata al Ministero è quello di superare una delle maggiori criticità poste in evidenza dal previgente sistema di determinazione dei parametri: la imprevedibilità dei costi del servizio legale. A tale aspetto critico, si è cercato di dare una soluzione operando «una valutazione della quantità media di attività necessaria per una definizione di un procedimento e successivamente stabilendo in relazione a questa un compenso equo»: il risultato vuole essere «un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi».

Sulla bozza di decreto formulata da Via Arenula si pronunzieranno il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso CNF, che dovrà al riguardo ascoltare i Consigli dell’Ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (cfr. art. 1, co. 3, e art. 13, co. 6, L. 247/2012).

Sta dunque per essere superato il citato D.M 140/2012. Lo stesso Ministro aveva riconosciuto alcune criticità del proprio operato e aveva avviato, nell’autunno 2012, peraltro alla vigilia dell’approvazione in Parlamento della riforma forense, la procedura per un decreto correttivo, in accordo con le associazioni forensi, ma senza il parere del CNF. L’intervenuta approvazione della riforma forense, tuttavia, ha portato necessariamente a seguire una diversa procedura.

L’attuale bozza di parametri risulta sensibilmente diversa rispetto sia al D.M. 140/2012, che rispetto all’ipotesi di decreto correttivo avanzata dal Ministro Severino; d’altra parte quest’ultimo ricalcava pressoché integralmente il D.M. 140/2012.

Nell’attuale bozza, diversa è la parte normativa, strutturata in cinque diversi Capi (diposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria) così come diversa risulta la quantificazione dei parametri.

La bozza di decreto mira a semplificare ulteriormente e rendere più trasparenti ed unitari i meccanismi di determinazione del compenso a vantaggio dei clienti, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del nuovo ordinamento forense.

Le fasce di valore seguono ora gli importi del contributo unificato, a fini di semplificazione.
I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro valori medi, che possono essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50% in applicazione dei criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, e così via).

Sinteticamente, si segnalano alcune rilevanti novità risultanti dalla bozza del provvedimento:

a) sono state reintrodotte, nel rispetto del nuovo ordinamento professionale, le spese generali, soppresse col D.M. 140/2012 ed ora fissate in una percentuale tra il 10 e il 20% (il CNF aveva proposto un indice pari al 15% non discrezionale);

b) tabelle specifiche sono previste per cause di lavoro e previdenza, giudizi innanzi alle commissioni tributarie, nonché ulteriori procedimenti tra cui quelli di volontaria giurisdizione, convalida locatizia, istruzione preventiva, e cautelari per i quali il D.M. 140/2012 e il correttivo non prevedono tabelle;
c) tabelle specifiche anche per le procedure esecutive (mobiliare, immobiliare, ovvero presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio) che, a differenza che nel D.M. 140/2012 e nel correttivo, non costituiscono più una fase del procedimento, bensì assumono una propria autonomia;

d) i compensi per il patrocinio a spese dello Stato sono ridotti del 30% per esigenze di bilancio e non più del 50% come nel D.M. 140 (mentre il correttivo non prevedeva riduzioni, anche se con riferimento a valori parametrici più ridotti);

e) è dettata una dettagliata disciplina dei compensi in materia stragiudiziale, per i quali il D.M. 140/2012 non prevede tabelle;

f) viene incentivata la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia, con uno specifico aumento del compenso;

g) espressa previsione di un compenso per il domiciliatario, assente nel D.M. 140/2012 (ed anche nell’ipotesi di correttivo);

h) espressa previsione del compenso dovuto al praticante abilitato, anch’esso assente nel D.M. 140 e nel correttivo.

Permane la previsione di una disposizione che abbatte del 50% i compensi in caso di pronunzia di inammissibilità, improponibilità, etc.

La relazione ministeriale di accompagnamento dà conto del metodo seguito dagli uffici di Via Arenula, che hanno mantenuto, a dire degli stessi, inalterato l’impianto dello schema della proposta del CNF, confermandone in larga parte il contenuto. In alcuni casi, taluni scostamenti rispetto alla proposta migliorativa sono stati giustificati con il richiamo al consenso delle Associazioni sentite in occasione dei lavori sul correttivo.

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