Lilla Laperuta
Una definizione generale dell’abuso di diritto per dare maggiore certezza al sistema tributario. È quanto emerge dall’articolo 6 del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile. Di seguito vengono illustrate le componenti che, secondo i criteri direttivi della delega, dovranno informare questa figura ben nota agli operatori economici e giuridici per gli oscillanti sviluppi elaborati in sede pretoria.
Nozione. La condotta abusiva viene identificata nell’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Detti strumenti sono inopponibili all’amministrazione fiscale alla quale viene riconosciuto il potere di disconoscere il relativo risparmio di imposta. In linea con un indirizzo già espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 25537/2011), oltre che in conformità ai principi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e alle migliori pratiche europee e internazionali (si ricordano sull’argomento le conclusioni formulate nella celebre sentenza Halifax della Corte di Giustizia C-255/02 del 21 febbraio 2006), il disegno di legge contempla, dunque, l’introduzione di una norma generale di definizione dell’abuso del diritto, unificandola con quella dell’elusione fiscale e rendendola applicabile a tutti i tributi, anche non armonizzati. L’obiettivo è quello di contrastare operazioni di pianificazione fiscale prive di adeguate autonome finalità economiche, e aventi lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, scopo questo ritenuto nella delega quale causa prevalente dell’operazione abusiva.
La libertà di scelta del contribuente. Viene tutelata la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine, il legislatore esclude la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali. Sono tali, si legge nell’art. 6 citato, anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente
Onere della prova. È a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato. Grava, invece, sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti. Nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità, deve essere contemplata una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva. In altri termini deve essere spiegato dall’amministrazione perché la forma giuridica dall’operazione abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all’operazione economica intrapresa (cfr. Cass. sent. 1372/2011).
Nuove regole procedimentali. Il legislatore delegato dovrà emanare nuove regole che garantiscano un efficace contraddittorio con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento ed in ogni stato e grado del giudizio tributario.
Profili penali. Si esclude la rilevanza penale dei comportamenti ascrivibili a fattispecie abusive.
Scomparso invece nell’articolo in esame ogni riferimento all’originaria previsione di corresponsabilità, per chiunque, a qualsiasi titolo, prenda parte a comportamenti elusivi, previsione che aveva suscitato forti critiche e numerose perplessità.
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