Lilla Laperuta
I codici deontologici delle professioni regolamentate dovranno essere adeguati alle previsioni dei nuovi illeciti disciplinari introdotti D.P.R. 137/2012 che regolamenta la riforma delle professioni.
Le disposizioni interessate sono le seguenti:
a) l’art. 4 in materia di pubblicità informativa. Si prescrive al comma 2 che essa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione del surriferito comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), e 2 agosto 2007, n. 145 (pubblicità ingannevole);
b) l’art. 5 in materia di obbligo di assicurazione Nella formulazione del comma 1 si impone al professionista l’obbligo di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare;
c) l’art. 7 in materia di formazione continua Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, si impone ad ogni professionista l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal decreto. La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
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