Riforma delle professioni, i chiarimenti del CNF

Redazione 12/09/12
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Lilla Laperuta

Nel documento “Aspetti problematici del D.P.R. 137/2012” aggiornato al 10 settembre, il Consiglio nazionale forense (CNF), procedendo all’analisi dei dubbi sollevati in ordine alle novità introdotte dal decreto, ha chiarito i seguenti punti:

a) sono annotabili nell’Albo unico nazionale i soli provvedimenti adottati a partire dall’entrata in vigore del regolamento. Tali provvedimenti devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo (cioè non più soggetto ad impugnazione). I provvedimenti di sospensione cautelare, non sono annotabili in quanto non costituenti  un provvedimento disciplinare;

b) è consentita la pubblicità comparativa, ma solo tra termini omogenei, per cui, probabilmente, riguarderà soltanto i prezzi; quando si dovessero comparare altri aspetti essa potrebbe divenire equivoca, non corretta o veritiera e perciò vietata;.

c) l’obbligo di assicurazione diviene effettivo a partire dal 15 agosto 2013;

d) la pratica  può essere interrotta per un periodo non più lungo di tre mesi (prima erano sei), salvo

giustificato motivo;

d) il professionista affidatario, deve avere almeno cinque anni di anzianità e non può ammettere più di tre praticanti

e) le modalità del tirocinio diverse da quelle  della frequenza di studio legale sono le seguenti:

1. all’estero (art. 6-4 primo periodo);

2. frequenza corsi di formazione (art. 6-9, 10, 11) ;

3. presso l’Avvocatura dello Stato (art. 10-1);

4. presso l’ufficio legale di un ente pubblico (art. 10-1);

5. presso un ente privato autorizzato (art. 10-1);

6. diploma scuole Bassanini (art. 10-3);

7. frequenza di un ufficio giudiziario;

8. presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione CNF-Ministro P.A.

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