Riforma della custodia cautelare: via libera della Commissione Giustizia alla Camera

Redazione 02/12/13
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Anna Costagliola

Primo via libera dalla Commissione Giustizia alla Camera alla riforma della custodia cautelare. Si tratta di un provvedimento che punta a rivoluzionare la carcerazione preventiva, riportando il sacrificio della libertà personale alla sua natura di «extrema ratio», in tal modo mirando non solo a sfoltire la popolazione carceraria, così contribuendo a dare una concreta ed effettiva risposta alla drammatica situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani, ma anche a reprimere prassi giudiziarie inclini a forme di abuso nell’applicazione della custodia cautelare in carcere. Detto istituto sembra, infatti, come da più parti denunciato, aver subito nel tempo una radicale trasformazione, divenendo, da istituto con funzione prettamente cautelare, nell’ottica di un’esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, una vera e propria forma anticipatoria della pena, con violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza 8 gennaio 2013, ha evidenziato come il problema del sovraffollamento carcerario sia legato anche all’eccessivo uso della custodia cautelare in carcere.

Questi i motivi dei numerosi richiami ai giudici in funzione di un uso più responsabile della misura carceraria, considerando realisticamente le esigenze cautelari e valutandone l’effettiva attualità, nonché adeguando le soluzioni individuate ai principi di proporzionalità e adeguatezza.

Tanto premesso, il testo della riforma impone di applicare la misura della custodia cautelare soltanto qualora le altre misure, coercitive (domiciliari) o interdittive (es. il ritiro del passaporto), anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Anche i presupposti per il ricorso alle misure cautelari sono resi più stringenti, richiedendosi, sia nella valutazione del pericolo di fuga che in quello di reiterazione del reato, la verifica, oltre che della concretezza, anche dell’attualità del pericolo. In tale direzione, in relazione alla necessità di attualità del pericolo di reiterazione del reato, già la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice deve procedere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato «gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere» (Cass., sent. 10673/2003).

Nella valutazione dei presupposti del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato, inoltre, il giudice non può fondarsi unicamente sulla base della gravità del reato attribuito ovvero delle modalità del fatto-reato, ma l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori (es. precedenti, personalità dell’imputato ecc.).

Ancora, la proposta di riforma limita la presunzione di idoneità assoluta della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di mafia e di associazione terroristica, prevedendo, invece, per gli altri gravi delitti una presunzione solo relativa.

Al fine, poi, di consentirne un effettivo utilizzo in alternativa alla custodia cautelare in carcere, viene esteso da 2 mesi a 12 mesi il periodo di possibile applicazione da parte del giudice delle misure interdittive, ovvero quelle che incidono sulla sfera giuridica della persona (sospensione dalla potestà genitoriale, sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).

Questi, in estrema sintesi, i principali contenuti della proposta di legge recante la riforma della custodia cautelare in carcere di cui si attende l’approdo all’Aula della Camera il prossimo 9 dicembre, dopo che saranno intervenuti i pareri delle altre Commissioni.

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