Riforma del processo civile: il giudizio di appello

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La riforma della Legge n. 206/2021 deriva da una esigenza di semplicità, concentrazione e ragionevole durata del processo, con la finalità di garantire l’effettività della tutela.

In una simile ottica, l’articolo 1, comma 8 della stessa individua i principi e i metodi direttivi per la riforma del giudizio di appello, finalizzati a scoraggiare impugnazioni pretestuose e a semplificare la procedura, con l’intento di renderla più veloce ed efficiente.

Le tematiche oggetto di modifica

Nell’esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi dovranno apportare correzioni alle tematiche che seguono, modificando il codice di procedura civile in materia di giudizio di appello.

Nello specifico, il decreto o i decreti delegati dovranno:

a) Introdurre la figura del consigliere istruttore, giudice designato dal presidente del collegio e deputato all’espletamento dell’intera fase sino alla decisione.

La trattazione della causa in appello si dovrà svolgere davanti al consigliere istruttore designato dal presidente al quale sono attribuiti i poteri di:

  • dichiarare la contumacia dell’appellato
  • procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza
  • esperire il tentativo di conciliazione
  • ammettere i mezzi di prova
  • procedere all’assunzione dei mezzi istruttori
  • fissare l’udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d’ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova

b) Superare l’attuale disciplina del cosiddetto filtro in appello

Il consigliere istruttore potrà dichiarare infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta e la decisione sulla manifesta infondatezza dovrà essere assunta, a seguito di trattazione orale, con sentenza motivata in modo succinto anche con rinvio a precedenti conformi.

c) Modificare la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate

In relazione alla trattazione del procedimento sull’esecuzione provvisoria il Presidente del Collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall’articolo 351, comma 3, secondo periodo del codice di procedura civile, designerà il consigliere istruttore e ordinerà la comparizione delle parti davanti allo stesso.

d) Una volta sentite le parti, il consigliere istruttore riporterà al collegio per l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni

All’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza prevista dall’articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provvederà secondo l’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando, dove richiesto, un termine per il deposito di note conclusive antecedente all’udienza di discussione.

Il consigliere istruttore potrà sospendere l’esecutività della sentenza secondo la fondatezza dell’impugnazione, oppure, in alternativa, secondo la gravità e irrimediabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti se la sentenza contenga la condanna al pagamento di una somma di denaro.

L’istanza potrà essere proposta o riproposta durante il giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione.

Se l’istanza dovesse essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il consigliere istruttore, con ordinanza non impugnabile, potrà condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore a Euro 250,00 e non superiore a Euro 10.000,00.

L’ordinanza potrà essere revocata con la sentenza che definirà il giudizio.

e) Introdurre modifiche alla fase della decisione

Esaurita l’attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore dovrà assegnare termini perentori non superiori a:

  • 60 giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni
  • 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali
  • 15 giorni per il deposito delle memorie di replica e fissare una successiva udienza nella quale la causa sarà rimessa in decisione.

Il consigliere istruttore si riserverà di riportare al collegio e la sentenza verrà depositata nei successivi 60 giorni

f) Limitare le ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio

Verranno riformulati gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.

g) Modificare il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze

È previsto che le parti possano fare richiesta congiunta di correzione della sentenza non appellata e delle ordinanze non revocabili a norma dell’articolo 287 del codice di procedura civile.

La richiesta dovrà essere depositata almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata, omettendo la partecipazione alla stessa da parte degli istanti.

In caso di richiesta non congiunta, il giudice avrà lo stesso la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissare un’apposita udienza.

È stabilita anche la modifica all’articolo 288 del codice di procedura civile con possibilità di ricorrere al procedimento di correzione quando si voglia contestare l’attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento passato in giudicato purché lo stesso venga esperito entro un anno dalla relativa pubblicazione.

h) Introdurre altre modifiche al codice di rito

I termini per le impugnazioni a norma dell’articolo 325 del codice di procedura civile dovranno decorrere, anche per il notificante, dalla notifica della sentenza.

L’impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia anche quando l’impugnazione principale verrà dichiarata improcedibile, non esclusivamente nell’ipotesi di inammissibilità.

Negli atti introduttivi, le indicazioni previste a pena di inammissibilità a norma degli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile dovranno essere esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.

Dovrà essere individuata la forma da utilizzare per la dichiarazione di non procedibilità dell’appello a norma dell’articolo 348 del codice di procedura civile, quando l’appellante non si costituisce in termini o quando non compare alla prima udienza anche se costituito, e il relativo regime di controllo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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