Riforma del lavoro: come cambia l’apprendistato

Redazione 10/04/12
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Lilla Laperuta

Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato) il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fa eccezione il settore delle c.d. “attività stagionali” per le quali la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato). Al fine di incoraggiarne l’utilizzo in quanto, ad avviso delle parti sociali, esso rappresenta il “canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro”, il vertice del Welfare nel disegno di legge sulla riforma del lavoro ha formulato una serie di interventi correttivi da apportare al Testo unico (cfr. art. 5).

Di seguito vengono evidenziati i principali punti di cambiamento rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

 

Il regime attuale. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011, la disciplina dell’apprendistato viene rimessa alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, attraverso la contrattazione collettiva o contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati: forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un “tutor aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da far valere all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della formazione sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia o l’infortunio, divieto di recesso per le parti durante il periodo formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo, possibilità di recesso per entrambe le parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del preavviso.

La disciplina vigente prevede, inoltre, che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non possa superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

 

Gli interventi correttivi. Le modifiche apportate dal legislatore al Testo unico prevedono che:

a) il datore di lavoro potrà assumere apprendisti purché ne stabilizzi una certa percentuale, nella specie il 50%, di quelli già in servizio; dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione del predetto limite sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto;

b) la suddetta soglia del 50% è abbassata al 30% per il periodo di 36 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento;

c) con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro;

d) la previsione di una durata minima di sei mesi del periodo formativo dell’apprendistato (fermo restando quanto già contemplato per il settore delle attività stagionali);

e) anche durante l’eventuale periodo di preavviso la disciplina dell’apprendistato continuerà ad essere applicata.

Scompare, infine, nel testo di riforma l’originaria previsione dell’obbligatorietà della figura del tutor aziendale e dell’eliminazione di quella del referente aziendale.

 

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