Riforma del lavoro: come cambia il lavoro a progetto

Redazione 16/04/12
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Anna Costagliola

I contratti di lavoro a progetto rientrano tra le tipologie di contratti modificate dal testo del progetto di legge sulla riforma del lavoro.

L’art. 8 del disegno di legge all’esame della Commissione Lavoro del Senato modifica diverse disposizioni della fattispecie del lavoro a progetto con l’obiettivo di evitare l’utilizzo distorto di tale tipologia contrattuale che, in considerazione delle sue caratteristiche peculiari, si è spesso prestato ad un uso in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro di natura subordinata, con conseguente diniego delle garanzie tipiche di questi.

Ricordiamo che il lavoro a progetto è un tipo di contratto di lavoro disciplinato in dal D.Lgs. 276/2003 (cd. Legge Biagi), di attuazione della legge delega n. 30 del 2003, il quale ha sostituito nella pratica comune il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.). Si tratta, in sostanza, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, caratterizzato da uno o più progetti specifici (o da programmi di lavoro o fasi di esso) che il lavoratore dovrà gestire in modo autonomo, indipendentemente dal tempo impiegato per l’attività lavorativa e in stretta funzione con il risultato. Il lavoratore assunto con un contratto a progetto ha dunque la possibilità di gestire in autonomia il lavoro, decidendo le modalità, il tempo e il luogo dell’esecuzione; tuttavia, l’attività lavorativa deve comunque collegarsi all’organizzazione dell’impresa per la quale si è firmato il contratto.

Indicato a grandi linee il contratto a progetto come ideato e disciplinato dalla Legge Biagi, risultano alquanto comprensibili i motivi per cui i datori di lavoro hanno il più delle volte abusato di questa forma contrattuale: niente malattie, niente ferie, niente diritti garantiti dallo Statuto dei lavoratori, addirittura in molti casi niente progetto, indicato solo sulla carta e in modo assolutamente generico.

Gli interventi proposti sul regime delle collaborazioni a progetto vanno, pertanto, nella direzione di una razionalizzazione all’istituto, al fine di evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.

In particolare, le modifiche che il testo del progetto di legge reca alla disciplina riportata dal D.Lgs. 276/2003 attengono ai seguenti aspetti:

a) eliminazione di qualsiasi riferimento al «programma di lavoro o fasi di esso»;

b) definizione più stringente del «progetto», che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c., deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, in quanto tale evenienza lascerebbe supporre l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente.

Dunque, secondo le nuove previsioni di legge, il progetto d’ora in avanti dovrà essere ben definito e circoscritto, non potendo essere indicato in modo generico (come spesso è accaduto in passato), ma dovendo risultare dal contratto la sua precisa descrizione con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Esso non potrà consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale, né potrà contemplare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, i quali potranno essere agevolmente individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contrato prima della realizzazione del progetto. Viene infatti rimossa la facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto, prevedendosi che il recesso possa essere esercitato nelle sole ipotesi di «giusta causa» o di «inidoneità professionale» del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto. Tuttavia, la mancanza di una specifica definizione normativa di «inidoneità professionale» lascia prevedere il rischio di un inevitabile aumento del contenzioso in materia.

La novella interviene anche sul recesso del collaboratore, prevedendo che esso possa configurarsi prima della scadenza del termine, con preavviso, sempre che tale facoltà sia prevista dal contrato individuale di lavoro;

d) presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività del collaboratore sia esercitata con modalità analoghe a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità. L’onere della prova contraria è in tal caso posto a carico del committente.

Con particolare riguardo alle prestazioni di «elevata professionalità», il disegno di legge prevede che queste possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È proposta, infine, una norma interpretativa sul regime sanzionatorio, la quale chiarisce, in linea con la giurisprudenza di gran lunga prevalente, che in caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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