Separazione e divorzio: la prima sentenza che applica la riforma Cartabia

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L’obiettivo della riforma Cartabia in materia di famiglia è l’accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio.
Secondo gli addetti ai lavori siamo di fronte a una riforma epocale.
Si avrà un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia.
In relazione alla separazione e al divorzio, potrà essere redatta una domanda in contemporanea e un “piano genitoriale” utile al giudice per modulare visite e collocamento dei figli minorenni.
Sono alcune delle principali modifiche contenute nella Riforma Cartabia in materia di famiglia, che entreranno in vigore a fine febbraio, prima rispetto ai tempi stimati, che parlavano di fine giugno, e verranno applicate alle relative cause a partire dall’1 marzo, in vista dell’introduzione, nell’ottobre 2024, del Tribunale della famiglia, istituito “ad hoc” per questo genere di procedimenti.
Le norme sono tra quelle contenute nella legge delega sul processo civile del precedente Governo, della quale, lo scorso ottobre, è stato approvato il decreto legislativo di attuazione.
La legge di Bilancio successivamente disposto l’anticipazione dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni previste dalla riforma, la quale architettura ruota intorno agli impegni assunti con l’Europa nel Pnrr.
L’obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi della giustizia civile.
Per approfondire l’argomento, consigliamo i volumi: Come cambia il Diritto di Famiglia dopo la Riforma Cartabia e Codice della Famiglia e dei Minori 2023 e legislazione speciale

Indice

1. In che cosa consisterà il rito unico

Un unico rito, con il quale si supera la frammentazione vigente sino adesso, applicabile ai procedimenti relativi a famiglie e minorenni di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare, esclusi i procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minorenni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

2. La domanda di separazione e divorzio in contemporanea 

Con le norme che entreranno in vigore, si potrà proporre in contemporanea la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento.
In relazione alla procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito, vale a dire, il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza
Con l’eliminazione dell’Udienza Presidenziale, la causa non dovrà più avere due fasi, la prima comparizione davanti al Presidente e, successivamente davanti al Giudice Istruttore.
I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi verranno caratterizzati da determinati atti introduttivi che conterranno l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova.
Nel ricorso dovranno essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali viene fondato il ricorso.

3. Le vittime di violenza e la loro tutela

La Riforma valorizza delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica con la finalità di salvaguardare le vittime, prevedendo dei percorsi specifici in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere.

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4. Il prevalere dell’interesse dei minorenni

La Riforma rafforza la centralità dell’interesse prevalente del minorenne come da tempo sancito  da parte della giurisprudenza in materia.
Il metodo di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia è quello della residenza abituale del minorenne, che corrisponde al luogo nel quale di fatto si trova il centro della sua vita.
In mancanza di figli minorenni la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
La stessa Riforma prevede la presentazione, davanti al Giudice, di un piano genitoriale che contenga gli impegni e le attività quotidiane dei minorenni, relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni  di parenti e amici.
Un piano che possa essere per il Magistrato la base dalla quale partire nel decidere su affido, collocamento e diritto di visita.  

5. Il Tribunale della famiglia

La Riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Tribunali circondariali e, come organo centrale, un Tribunale distrettuale.
I Tribunali per i minorenni non verranno soppressi, ma trasformati in queste altre articolazioni, con la finalità di valorizzare le loro specializzazioni.
Questa parte della riforma entrerà in vigore nell’ottobre 2024.  

6. La Riforma e i suoi caratteri epocali

Una Riforma epocale del diritto di famiglia, con altre norme che di sicuro dovranno essere le benvenute.
L’impatto che avrà si dovrà misurare in relazione anche ai mezzi e alle risorse nella disponibilità degli uffici e, soprattutto alla formazione, anche congiunta, degli operatori del settore.
Lo ha rilevato, come riporta l’Agenzia di Stampa Agi, parlando della Riforma Cartabia, l’avvocato Daniela Giraudo, che coordina la Commissione Interna al Consiglio Nazionale Forense dedicata al diritto di famiglia, materia della quale, si è occupata in modo prevalente, in 30 anni di carriera e, in particolare, delle norme contenute nella legge delega sul processo civile e nel decreto di attuazione varato lo scorso autunno. 
L’avvocato ha dichiarato:
Abbiamo detto fin dall’inizio che l’introduzione di un rito unico per tutte le cause che riguardano la famiglia è il benvenuto, una cosa positiva soprattutto per il cittadino che si rivolge alla giustizia. Certo, l’anticipazione dei tempi ha un po’ spiazzato gli avvocati, ci troviamo di fronte a un cambiamento complessivo, non ad aggiustamenti quali quelli che avevamo visto in passato che mette al centro delle novità anche il cosiddetto “piano genitoriale”, una “fotografia utile” con l’obiettivo di “offrire al magistrato un quadro completo della situazione, mettendo al centro, in assoluto, l’interesse prevalente del minorenne
La scansione del processo può portare a procedimenti più veloci, anche se una riforma di qualunque tipo deve fare i conti con i mezzi e le risorse disponibili.
Il nodo centrale della formazione in futuro non può che essere il passaggio a una formazione congiunta di tutti gli operatori, da magistrati e avvocati, a psicologi e assistenti sociali.
Per dare alle famiglie una struttura davvero performante ciascun operatore deve conoscere le difficoltà che può incontrare l’altro nel proprio lavoro”.

7. A Milano la prima sentenza in linea con la Riforma


Il Tribunale di Milano ha applicato per la prima volta la Riforma Cartabia con una sentenza depositata il 9 maggio scorso, pronunciando la separazione consensuale tra due coniugi che, attraverso lo stesso ricorso, hanno chiesto che venisse pronunciato anche il divorzio.
La legge prevede ancora che tra la separazione consensuale e il divorzio debbano passare almeno sei mesi e, in relazione a questo, il Tribunale, dopo avere provveduto a pronunciare la separazione, ha chiesto ai coniugi di comunicare, tra sei mesi la loro volontà a non riconciliarsi, in modo che lo stessopossa pronunciare il divorzio senza che sia necessario un altro ricorso.
L’applicazione delle regole stabilite dalla Riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio, permetterà ai coniugi di risparmiare in modo notevole, potendo depositare in Tribunale un unico ricorso anziché due, come si doveva fare in precedenza.
Si avrà anche un risparmio da parte dei Tribunali in relazione a risorse ed energie, dovendo gestire un unico fascicolo, e si avrà anche un più importante effetto, legato a un argomento oggetto di dibattiti da diverso tempo, vale a dire, quello della validità dei patti in vista del divorzio.
Prima che si arrivasse alla Riforma Cartabia, la Suprema Corte di Cassazione affermava la nullità degli accordi stipulati tra i coniugi per disciplinare il loro divorzio futuro, vale a dire, gli accordi stipulati prima del ricorso per divorzio depositato in Tribunale.
Questa giurisprudenza non era rivolta esclusivamente ai patti prematrimoniali, conosciuti in molti altri Stati, e in particolare negli Stati Uniti, ma veniva applicata anche agli accordi raggiunti con la separazione in vista del divorzio, da pronunciarsi dopo sei mesi.
Un orientamento restrittivo che impediva ai coniugi di raggiungere, al momento della loro separazione, un accordo vincolante anche dopo il futuro divorzio.
Con la recente sentenza, il Tribunale di Milano, grazie alle norme entrate in vigore l’1 marzo scorso, ha risolto la questione.
Attraverso il ricorso unico per separazione e divorzio, i coniugi potranno formalizzare il loro accordo sia per il periodo della separazione, sia per quello successivo al divorzio.
Il Tribunale ha evidenziato che uno dei coniugi, durante i sei mesi che devono passare prima che venga pronunciato il divorzio, potrà comunicare di non essere più disponibile all’accettazione delle condizioni concordate in precedenza, se dovesse avvenire qualcosa che possa rendere iniquo l’accordo accettato al momento della separazione in vista del divorzio.
Questo renderà molto più facile raggiungere gli accordi per la soluzione del conflitto coniugale al momento della separazione, con effetto di deflazione sul contenzioso che grava sui Tribunali italiani e sulle famiglie, modificando alcuni aspetti del diritto di famiglia.

Tribunale di Milano -sez. IX civ.- sentenza n. 11972 del 28-04-2023

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