Riforma Brunetta: fasce di merito rinviate ai nuovi CCNL

Redazione 26/09/11
Scarica PDF Stampa
Con circolare n. 108 dello scorso 21 settembre è stata diffusa la nota interpretativa ANCI relativa al D.Lgs. n. 141/2011, correttivo del D.Lgs. 150/2009 (decreto di attuazione della riforma Brunetta in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico).

In particolare il decreto correttivo è intervenuto in materia di:

a) affidamento di incarichi dirigenziali a termine negli enti locali;

b) obblighi di distribuzione del personale valutato in fasce di merito.

In riguardo al punto a) è stato precisato che la prevista possibilità di ampliare al 18% della dotazione organica il tetto dei dirigenti a tempo determinato è riservata solamente ai comuni ed alle province collocati nella classe alta di virtuosità (ai fini del rispetto del Patto di stabilità) mentre per tutti gli altri continua a trovare applicazione il limite dell’8% .

In riferimento al punto b) vale la pena di ricordare che le fasce di merito rappresentano l’obbligo di suddividere tutti i dirigenti, i dipendenti, ed i titolari di posizioni organizzative, a seguito degli esiti di valutazione di gruppi e di ripartire in modo differenziato il trattamento economico legato alla produttività dei dipendenti (performance) e le indennità di risultato di dirigenti e titolari di posizione organizzativa. La novità è che la ripartizione in fasce non si applica al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio non è superiore a 15 (la previgente disposizione fissava il limite a n. 8 dipendenti) e ai dirigenti, se il numero degli stessi in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5.

Tutte le amministrazioni centrali e locali aventi tali caratteristiche dimensionali, dunque sono esonerate dall’obbligo di ripartizione in fasce del personale valutato; le stesse sono comunque tenute a garantire l’attribuzione della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance in maniera selettiva, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente Ancora, si specifica che la differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006-2009.

A partire dall’entrata in vigore dei nuovi CCNL risultano inoltre applicabili le seguenti previsioni:

a) la norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria (art. 40, co. 3bis, D.Lgs. 165/2001);

b) le disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato a i risultati (art. 24 D.Lgs. 165/2001);

c) il bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l’innovazione (artt. 21 e 22 D.Lgs. 150/2009).

(Lilla Laperuta)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento