Riflessioni sul finanziamento di credito agrario ed il privilegio legale

Scarica PDF Stampa
A mezzo del presente articolo, dopo aver compiuto una disamina del finanziamento di credito agrario e della cambiale agraria, ci si soffermerà sulla relativa disciplina positiva, contenuta nel D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) e, segnatamente, nei suoi artt. 43-46, al fine di verificare se un finanziamento di credito agrario possa essere assistito da privilegio legale o speciale e, quindi, essere riconosciuto tale nell’ambito di una procedura concorsuale.

Premessa: il credito agrario e la cambiale agraria

Preliminarmente, sembra opportuno ricordare al Lettore come per credito agrario si intendano tutti quei finanziamenti sia a breve (cioè di durata fino a 18 mesi) sia a medio-lungo termine (vale a dire con una durata superiore ai 18 mesi) che sono concessi a favore di imprenditori agricoli, siano essi singoli o associati.

Fermo quanto sopra, occorre puntualizzare sin da ora che le operazioni di credito agrario possono essere garantite da cambiale agraria. Da un punto di vista giuridico, la cambiale agraria è un titolo di credito all’ordine che utilizza lo schema del pagherò cambiario, in cui pertanto l’emittente si impegna a pagare incondizionatamente al prenditore l’importo indicata alla scadenza prefissata.

A loro volta, i prestiti agrari si suddividono in prestiti d’esercizio che possono essere di conduzione (quindi, a breve termine) o dotazione (a medio termine) oppure in mutui di miglioramento.

Nello specifico, il prestito agrario di conduzione è un anticipo dei capitali annuali occorrenti alla conduzione delle aziende, mentre il prestito agrario di dotazione è quello concesso per l’acquisto macchine ed attrezzature. Da ultimo, il prestito agrario di miglioramento è rappresentato da tutte quelle somme concesse a titolo di mutuo al fine di:

a) provvedere alla costruzione di fabbricati rurali, strutture zootecniche, case di abitazione, impianti floricoli, frutticoli, viticoli, agrituristici, acquedotti rurali, impianti di trasformazione dei prodotti agricoli ecc.;

b) effettuare l’acquisto di terreni;

c) apportare miglioramenti fondiari in genere.

I prestiti di esercizio, poi, sono garantiti da privilegio legale sui frutti pendenti ed eventuale privilegio speciale sui macchinari.

Peraltro, nell’ipotesi di stipula di una operazione il cui importo complessivo superi la somma di € 25.822,84, si ha il rilascio di una cambiale agraria. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità o, quantomeno, l’opportunità pratica, vengono acquisite altre garanzie, sia di carattere reale che di carattere personale (ad esempio, l’avallo).

Per i mutui di miglioramento l’ipoteca è la garanzia reale normalmente richiesta dall’Istituto di Credito mutuante, senza che ciò impedisca la concessione di altre ed eventuali garanzie personali e/o reali accessorie.

Come sopra evidenziato, le operazioni di credito agrario possono essere garantite da cambiale agraria, la quale rappresenta, quindi, lo strumento cartolare tradizionale tramite il quale vengono effettuate le operazioni di credito agrario. Giova sin da ora puntualizzare come la predetta cambiale sia finalizzata alla concessione di finanziamenti in favore di chi opera nel settore agricolo e, pertanto, è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Approfondisci con:” Le prelazioni agrarie”

Il panorama legislativo di riferimento

Fatte le brevi ma doverose premesse di cui al punto 1, si ritiene a questo punto necessario inquadrare la normativa di riferimento. Al riguardo, giova puntualizzare come trattasi di una configurazione normativa specifica, dettata avendo a riguardo il rilievo pubblico del credito agrario, solitamente concesso nell’interesse pubblico al sostegno e all’incremento di quel particolare settore produttivo costituito dall’attività agricola[1].

Nello specifico, si evidenzia come il credito agrario risulti essere disciplinato dal D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B. – Testo Unico Bancario).

In particolare, ai sensi dell’art. 43 del predetto Decreto «il credito agrario ha per oggetto la concessione da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali», precisando al comma 3 che «sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché la altre attività individuate dal C.I.C.R.».

Il successivo comma 4, poi, espressamente dispone che «Le operazioni di credito agrario (…) possono essere effettuate mediante utilizzo (…) di cambiale agraria (…) La cambiale agraria (…) deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria (…) è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria»[2].

Tale questione ha trovato conferma anche in una recente arresto della giurisprudenza di merito[3], nel quale viene precisato, anzitutto, che la cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, e che la stessa deve specificamente recare l’indicazione dello scopo del prestito a garanzia del quale è stata emessa.

Da quanto testé riportato, si evince pacificamente che oggetto del credito agrario non possono che essere le attività agricole e quelle ad esse connesse o collaterali. Tali attività – peraltro, come previsto dall’art. 2135 c.c. – sono la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione nonché la valorizzazione dei prodotti che per loro natura e per il luogo di esercizio possono prendere origine in una azienda agricola. Oltretutto, ulteriori attività connesse vengono specificatamente individuate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, ricomprendendo anche le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell’agricoltura e della pesca.

Per quanto concerne, poi, le garanzie connesse ai finanziamenti di credito agrario, il successivo articolo 44 del D. Lgs. n. 385 del 1993 espressamente prevede che «I finanziamenti di credito agrario (…) anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’art. 46».

Tale formulazione è frutto della modifica apportata dal D. Lgs. n. 342/1999, che, non richiedendo che venga indicato il titolo contrattuale per effetto del quale il credito deve essere erogato, ha di fatto ampliato la possibilità di fruire del privilegio legale a tutte le operazioni di credito agrario a breve o medio termine.

Il comma 2 del predetto articolo 44 indica, poi, quali sono i beni sui quali può essere esercitato il privilegio precisando che «I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b)».

Oltretutto, per completezza espositiva, si intende altresì evidenziare che, così come precisato dal comma 3 dell’art. 44 del Decreto «Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al n. 2) dell’articolo 2778 del codice civile».

Come sopra evidenziato, l’articolo 44 prevede che i finanziamenti di credito agrario, anche a breve termine, possano essere assistiti dal privilegio di cui all’articolo 46 del T.U.B.

Ebbene, a questo punto, non si può prescindere dall’analisi del contenuto del predetto articolo[4].

In particolare, il comma 1 del citato articolo 46 stabilisce che «La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti».

Il secondo comma del citato articolo 46 fornisce, poi, uno spunto essenziale ai fini della presente disamina. Ed infatti, viene previsto che «Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice (…) il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento (…) nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto».

Ora, è chiaro che la puntuale e preventiva descrizione dei beni e dei crediti oggetto della garanzia trovi la sua finalità nell’evitare incertezza circa la determinazione dell’oggetto.

Quanto finora esposto ha trovato altresì conferma anche in una recente sentenza di merito,[5] dove viene chiarito che «la concessione del finanziamento agrario può essere garantita, sui beni mobili, da privilegio che l’articolo 46 del d. lgs. 385/1993 espressamente qualifica come speciale e che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto in cui debbono essere esattamente descritti, fra l’altro, i beni e i crediti sui quali la prelazione è costituita».

La sentenza in esame, inoltre, precisa che l’elemento essenziale della descrizione dei beni oggetto di prelazione non può ritenersi sussistere in ragione del fatto che l’atto negoziale menzioni il nome del fondo nonché l’ubicazione e la sede del medesimo, precisando che «tali dati infatti rivestono carattere del tutto generico e non consentono, come necessario stante la natura speciale del privilegio (v. art. 2746 c.c.), la precisa determinazione dei cespiti gravati dallo stesso sicché, difettando un elemento costitutivo, la richiesta di prelazione non può venire riconosciuta».

Da quanto esposto emerge che in mancanza di privilegio risultante da atto scritto e senza l’indicazione specifica dei beni e dei crediti sui quali la prelazione è costituita non può essere riconosciuta l’esistenza di alcun privilegio.

Per completezza espositiva si rileva che il comma 3 del menzionato articolo 46 T.U.B. prevede che «l’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio».

Qualora il predetto onere pubblicitario venga rispettato, è pacifico che il privilegio possa essere opposto anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni successivamente alla trascrizione, salvo – ben s’intende – il disposto dell’art. 1153 c.c.[6]

Il successivo comma 4, invece, indica il grado nel quale si colloca il privilegio di cui all’art. 46 T.U.B. precisando che «Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione».

A tal uopo è necessario rilevare come – sempre in tema di cambiale agraria – si sia anche espresso il Tribunale di Foggia[7], il quale ha evidenziato come «i contratti di mutuo di scopo, nel cui novero vanno ricompresi i contratti di finanziamento di credito agrario che possono effettuarsi mediante utilizzo di cambiale agraria ex articolo 43 del T.U.B., si differenziano dal mutuo tipico per la natura consensuale e non reale e perché il perseguimento dello scopo previsto entra a far parte dello stesso schema causale; ne deriva che il mutuo di scopo è nullo per difetto originario della causa quando il contratto sia stato stipulato dell’istituto di credito e dal mutuatario con l’accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una finalità diversa, quale ad esempio estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l’istituto mutuante, di modo che il mutuatario stesso è esonerato ab initio dall’adempimento dell’obbligazione di impiegare la somma mutuata per il raggiungimento dello scopo stabilito in conformità alla legge speciale».

Da ciò consegue che, qualora fosse assente lo scopo di agevolare economicamente un soggetto giuridico operante nel settore agricolo, tale da far sorgere il sospetto che l’importo finanziato da parte dell’Istituto di Credito ed oggetto del prestito agrario potrebbe essere stato utilizzato per una finalità diversa rispetto a quella propria di questo tipo di finanziamento, la cambiale agraria debba ritenersi nulla per difetto originario di una valida causa. Sul punto, giova puntualizzare come la cambiale non debba ritenersi un titolo privo di causa ma, al contrario, un titolo a causa inespressa.

Detto altrimenti, è lecito affermare che la cambiale agraria richieda una causa specifica, posto che il prestito che la stessa va a garantire non può che essere un prestito con lo scopo di agevolare una attività esclusivamente “agraria” ben definita. Di fatto, si è al cospetto di un legame costante fra rapporto contrattuale e rapporto cartolare. Conseguentemente, è plausibile ritenere che nella concreta pattuizione verrà riportato l’obbligo per cui il prestito può essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo scopo per cui è stato concesso.

Da quanto finora esposto, ne consegue che allorché venga richiesto un privilegio speciale, l’istante dovrà puntualmente indicare i beni gravati dal privilegio ex art. 93, co. 4, n. 4, L.F. Dal canto loro, gli organi fallimentari potranno escludere la natura privilegiata a causa della constatata inesistenza di beni specificamente gravati e la conseguente impossibilità di reperirli, ovvero possono riconoscere il privilegio, implicitamente (ossia anche se non è scritto) rinviando la verifica della esistenza dei beni gravati al momento del riparto. I creditori privilegiati speciali potranno essere soddisfatti in via prioritaria solo con il ricavo ottenuto dai beni oggetto del privilegio, e nei limiti di detto ricavo, cosicché saranno ammessi al chirografo per la parte incapiente.

Volume dedicato

Le prelazioni agrarie

L’opera si propone come una costruzione della disciplina della prelazione agraria nelle sue varie fattispecie, ovvero del diritto di prelazione agraria, quale risulta – per il suo carattere di indirizzo – dalla giurisprudenza di legittimità (non mancando richiami dottrinari). La disciplina dell’istituto in parola viene infatti dedotta, secondo un disegno unitario, dalla lettura complessiva e variamente dispiegata della giurisprudenza di legittimità. In tale prospettiva l’opera si svolge in forma essenziale, ma puntuale, e alla stregua di una esposizione piana e definita, che, unite alla sua sistematicità, fanno dell’opera stessa un ausilio nella pratica professionale come nell’attività di mera consultazione. Donato Calabrese è nato in Abruzzo (a Quadri, Chieti) ed è entrato in Magistratura nell’ottobre 1969, esercitandone le diverse funzioni, di cui gli ultimi 16 anni quale Consigliere della Corte di Cassazione. È autore di due monografie (relative l’una alla stessa L. 26 maggio 1965 n. 590 e l’altra alla L. 3 maggio 1982 n. 203, e successivi interventi legislativi) ed ha, nel tempo, collaborato alle Riviste giuridiche Il Foro italiano, Giurisprudenza italiana, Giurisprudenza agraria italiana.

Donato Calabrese | 2019 Maggioli Editore

25.00 €  23.75 €

Note

[1] In tal senso, peraltro, si è altresì espresso il Tribunale di Milano, 15 gennaio 1998.

[2] A tal riguardo, occorre puntualizzare come il Legislatore abbia allentato le caratteristiche di scopo di tale finanziamento, posto che, se in precedenza quest’ultimo poteva essere concesso soltanto mediante la sottoscrizione di una cambiale agraria, l’attuale formulazione dell’art. 43, co. 4, T.U.B., prevede che le operazioni di credito agrario possano essere effettuate con cambiale agraria. Ovviamente, l’attuale formulazione è finalizzata ad ampliare lo spettro operativo degli Istituti di Credito eroganti.

[3] Tribunale di Foggia, 05 gennaio 2011.

[4] L’analisi, peraltro, sarà limitata al mero tenore letterale della norma, posto che quest’ultima non ha dato luogo ad alcuna casistica giurisprudenziale in senso proprio.

[5] Tribunale di Mantova, 23 novembre 2006.

[6] In tal senso è il disposto dell’art. 46, co. 5, T.U.B.

[7] A mezzo della già richiamata sentenza del 05 gennaio 2011, su cui cfr. nota n. 1 del presente elaborato.

Serafino Giovinazzo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento