Riflessioni brevi sull’intervento della polizia giudiziaria in materia di “codice rosso”: il nuovo articolo 387bis del codice penale in chiave di concreta tutela.

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  1. Procedimento acceleratorio e introduzione del nuovo reato di violazione del divieto di avvicinamento

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69con la quale sono state introdotte numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni, con l’obiettivo dichiarato “di assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

I molteplici interventi del legislatore nazionale, negli ultimi anni, hanno assicurato una maggiore tutela alle vittime dei reati di violenza domestica e violenza di genere, sulla scia della articolata normativa internazionale. Proprio nel 2017, la Corte EDU aveva stigmatizzato la precaria tutela da parte dello Stato italiano condannato: “ (…) non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio”.

Dalle misure varate nel 2019, emerge la particolare attenzione del legislatore alla fase delle indagini preliminari, con una evidente accelerazione delle azioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

La legge, non a caso, è stata battezzata “codice rosso”,mutuando dall’area medica la classificazione dei casi tassativi chedevono essere trattati in via prioritaria.

La legge n. 69 del 2019, infatti, fra altre, introduce modifiche e integrazioni del quadro normativo preesistente, in tema di:

  • Obbligo di riferire la notizia del reato (art. 1);
  • Assunzione di informazioni (art. 2);
  • Atti diretti e atti delegati (art.3);
  • Formazione degli operatori di polizia (art.5).

Il disegno approvato ha previsto poi numerosi articoli che rispondono alle esigenze di una maggior tutela della vittima:

  • modifiche al codice penale, creando nuove fattispecie di reato (artt. 4, 7, 10, 12), modificando la disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6) e sulla procedibilità (art. 9, co. 4, lett. b), incrementando le pene per determinati reati (art. 9, co. 1, 2 e 3; art. 13), modificando la disciplina delle aggravanti e attenuanti (art. 11);
  • modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, prevedendo la trasmissione di atti al giudice civile (art. 14), comunicazioni alla persona offesa (art. 15);
  • modifiche all’ordinamento penitenziario, prevedendo corsi per gli autori di reati (art. 17);
  • modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia (art. 9, co. 4 e 5);
  • inserendo disposizioni a favore degli orfani di crimini domestici (art. 8).

 

La ratio della legge è sintetizzata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui:“le […]esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale”.

La relazione svela espressamente che:“Il disegno di legge recante “Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall’esigenza di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza”.

L’intento è quello di garantire l’immediato avvio del procedimento penale con una veloce ricostruzione dei fatti che possano essere posti alla base, ove necessario,di eventuali richieste di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento”, così da evitare che una progressione lenta possaporre, ulteriormente, in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

A presidio del rispetto di tali provvedimenti, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato con l’articolo 387bis del codice penale che sanziona, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nell’ordinanza applicativa di misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

  1. L’acquisizione della notizia di reato, l’intervento del P.M. prima e del G.I.P. dopo.

 

Il disegno del legislatore si muove in primis dalla equiparazione dei reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall’articolo 407 comma 2 lettera A), numeri da 1) a 6) del c.p.p., integrando in primis l’articolo 347 comma 3 del codice di rito.

Pertanto, la polizia giudiziaria che acquisisce la notitia criminis in relazione a “[…]uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale […]” ha l’obbligo di comunicarla al pubblico ministero “immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione dai commi 1 e 2”.

Per una rappresentazione più chiara, le fattispecie riconducibili alla violenza domestica o di genere sono:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis p.);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter p.);
  • lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:
  • dell’art. 576, primo comma, n. 2, p., quando commessi:
    • contro l’ascendente o il discendente,
    • quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 c.p.,
    • quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  • dell’art. 576, primo comma, n. 5, c.p., quando commessi in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  • dell’art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., quando commessi dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  • dell’art. 577, primo comma n. 1, p., se il fatto è commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
  • dell’art. 577, secondo comma, c.p., se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

In questa fase delicatissima, la polizia giudiziaria è chiamata a qualificare fatti che, latu sensu, potrebbero essere sussunti alle fattispecie di violenza domestica, per adempiere all’obbligo di comunicazione immediata.

La frammentarietà della prima notizia e il peso dell’urgenza potrebbero spingere gli operatori (nella maggior parte dei casi non specializzati) a ricondurre a violenza domestica o di genere fatti che giuridicamente non lo sono.

Salvo i casi di tangibile pericolo per la vittima, il rischio di inflazionare i casi in realtà non inquadrabili nel peculiare regime del “codice rosso”, determinerebbe un livellamento di situazioni diverse che vanificherebbe lo spirito delle legge.

E’ proprio per tale ragione che il legislatoreha introdotto la formazione specifica ed obbligatoria degli operatori di polizia con l’articolo 5 della legge 69, secondo il quale: “la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza”.

  • L’intervento del pubblico ministero.

La modifica sopra richiamata consente l’immediato intervento del pubblico ministero per garantire una tempestiva direzione delle indagini, a salvaguardia degli interessi tutelati dalle norme sopra richiamate.

Dalla priorità imposta dal legislatore, si desume che la polizia giudiziaria, così come il pubblico ministero, deve riservare adeguate risorse con le quali trattare con celerità le indagini preliminari su tali delitti, anche a discapito degli altri reati di non paritaria priorità.

Fermo restando l’obbligo di riferire immediatamente le notizie di reato prima facie riconducibili a fatti di violenza domestica o di genere, il procedimento acceleratorio che sta alla base della nuova disposizione non può operare in modo indifferenziato, pena il blocco della stessa macchina di tutela.

Compito principale del pubblico ministero sarà, quindi, quello di individuare, in sinergia con la polizia giudiziaria, la priorità nella priorità formale, vagliando le fattispecie di reato oggetto di indagine,la gravità del fatto risultante in concreto, l’opportunità di impiegare le risorse modulandole sulle necessità di tutela della persona offesa.

In particolare, con l’art. 2 della l. 69/2019, è stato inserito un nuovo comma 1-terall’art. 362 c.p.p., per il quale il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere di cui all’articolo 347 c.p.p.

L’atto, in assenza di espresse indicazioni del legislatore, è comunque delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 370 c.p.p.

Inutile evidenziare che nella pratica giudiziaria tale termine non potrà, quasi mai, essere rispettato: l’individuazione della “priorità nella priorità formale” è quindi fondamentale.

A titolo esemplificativo, nel termine di tre giorni, dovrebbe essere assicurata l’iscrizione della notizia di reato, l’esame accurato della notizia di reato da parte del pubblico ministero, la predisposizione di una articolata delega ad hoc (non solo formale), la trasmissione della stessa all’ufficio della polizia giudiziaria (che nel frattempo opera costantemente in altre attività preventive e repressive, anche gravi), la ricezione e l’esame delle disposizioni impartite e quindi la convocazione della persona da ascoltare.

Per il principio di tassatività delle nullità dettato dall’articolo 177 del c.p.p., il termine non può che essere ordinatorio, non potendosi, peraltro, ragionevolmente immaginare l’applicazione delle conseguenza giuridiche di una perentorietà del termine.

In buona sostanza,si può affermare che è imposto un termine formale rigido dal quale deve discendere il più rapido intervento possibile della polizia giudiziaria e del pubblico ministero a tutela della persona offesa.

  • L’inefficacia parziale di fatto delle misure cautelari.

L’assunzione tempestiva di un quadro esaustivo e completo del fatto potrà consentire al pubblico ministero di richiedere l’emissione di misure cautelari, secondo i criteri legali di adeguatezza, proporzionalità e gradualità imposti dall’articolo 275 del c.p.p., per la migliore tutela della vittima.

Fra le misure cautelari spesso ritenute adeguate alla tutela delle vittime di violenza domestica o di genere, vi è l’allontanamento dalla casa familiare previsto dall’articolo 282bis del c.p.p. e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsto dall’articolo 282ter del c.p.p.

Il legislatore della riforma, per irrobustire la tutela della vittima, ha introdotto l’articolo 387bis del codice penale che sanziona,con la reclusione da sei mesi a tre anni, la violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nell’ordinanza applicativa di misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Sotto un profilo pratico, la disposizione non è stata considerata congrua per una concreta tutela della vittima, non consentendo,per la misura di pena prevista, alcun provvedimento immediato da parte della polizia giudiziaria.

Per proteggere la vittima, quindi, non residua altro che la possibilità di richiedere l’applicazione dell’aggravamento della misura in atto ai sensi dell’articolo 276 c.p.p.,la riapertura di un giudizio di adeguatezza-proporzionalità da parte del GIP e la conseguente dilatazione dei tempi di una tutela effettiva.

I dati statistici, in tale senso,ci restituiscono un quadro preoccupante.

La violazione delle misure cautelari si accompagna in maniera esponenziale ad episodi che ledono gravemente l’incolumità della vittima, finanche alla sua uccisione.

L’intervento dell’autorità giudiziaria, postumo al fatto di violazione, si potrebbe rivelare inefficace in concreto.

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  1. Gli strumenti a disposizione della p.g. nel caso di violazioni della misura cautelare.

L’operato della polizia giudiziaria, nelle ipotesi di violazione della misura cautelare, deve essere diversificato sulla base della tipologia di misura cautelare violata e del reato presupposto della medesima.

Il reato di cui all’articolo 387bis è proprio, poiché può essere commesso solo da chi è sottoposto legalmente ad una specifica misura cautelare;è punibile esclusivamente a titolo di dolo;non è ammissibile una responsabilità per colpa, in assenza di una espressa previsione della legge, ai sensi dell’articolo 42 secondo comma del c.p. E’un reato formale, procedibile d’ufficio, ma non è consentito l’arresto in flagranza, come anticipato.

 

Pertanto, è assolutamente indispensabile individuare tutti quegli strumenti che possano garantire una tutela della vittima efficace e concreta.

Senza presunzione di completezza, ma quale spunto di riflessione, si possono esaminare alcuni scenari immaginabili.

L’attenzione, in particolare, è rivolta ai casi in cui la misura in atto sia quella dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento alla vittima, conseguente alla commissione di reati di natura abituale, quale quelli di cui all’articolo 572 e 612bis del codice penale.

La vittima di queste fattispecie è un “bersaglio” piegato a sopportare nel tempo una pluralità di atti offensivi, identici o omogenei.

Il comportamento dell’autore può atteggiarsi come routinario, ma in molti casi può risultare esponenziale o improvvisamente “esplosivo” eledere ulteriori beni giuridici, quali l’incolumità fisica o la vita della vittima.

L’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento alla persona offesa, in questi casi, possono arginare, solo in parte, la volontà dell’autore di perseverare nel suo agire criminale.

 

Violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e art.572 cp

La persona sottoposta alle indagini, pur non perpetrando il reato di maltrattamenti, potrebbe far rientro presso l’abitazione familiare, innescando la reazione della vittima e il successivo intervento della polizia giudiziaria.

A tal proposito, l’ordinanza del GIP è assimilabile, negli effetti, agli ordini di protezione ex articolo 342bis del codice civile, con i quali il giudice civile ordina al convivente reo della condotta pregiudizievole la cessazione della stessa, disponendone l’allontanamento dalla casa familiare.

La sussidiarietà sostanziale della funzione del Gip si ricava dai poteri attribuitigli dall’articolo 282bis del c.p.p., secondo il quale (comma 1): “ (..) il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede (..) ”, disponendo altresì, su richiesta del pubblico ministero, in ordine ai rapporti economico-patrimoniali (comma 3), con l’ingiunzione del:” (..) pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.”

Il giudice penale, così come quello civile, esclude l’autore della condotta illecita dalla disponibilità dell’abitazione familiare, riservandola alla vittima della condotta illecita che ne potrà disporre in via esclusiva.

L’effetto giuridico è equiparabile a quello che discende dai provvedimenti civilistici che dispongono l’assegnazione dell’abitazione familiare.

La persona sottoposta alle indagini non avrà più, ancorché in via provvisoria, domicilio presso l’abitazione familiare, ormai “abitazionealtrui”, in forza del provvedimento giudiziale.

Gli effetti di tale provvedimento si riverberano sulle conseguenze giuridiche della condotta violativa della misura penale dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’autore di tale condotta, con un’unica azione,infatti, infrange la nuova disposizione di cui all’articolo 387bis e quella di cui all’articolo 614 del codice penale, fra loro in concorso formale ex articolo 81 c.p.

La violazione di tale ultima norma consente,alla presenza dei presupposti legali, di procedere all’arresto facoltativo in flagranza, ai sensi dell’articolo 381 comma 2 lett. Fbis) del c.p.p., preservando la vittima da ulteriori conseguenze.

 

Divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi frequentati dalla medesima e art.612bis c.p.

I casi, statisticamente più probabili, di violazione del divieto di avvinare la persona offesa o i luoghi dalla medesima frequentati sono più variegati e,certamente, qui evocabili in misura non esaustiva.

In presenza di una condotta che si palesi come accidentale o causa di forza maggiore, il destinatario della misura cautelare non intendeva violarla. In assenza di dolo, l’autore non potrà essere chiamato a rispondere neanche a titolo di colpa.

La persona sottoposta alle indagini verrà fermata, identificata e invitata ad allontanarsi. Il fatto dovràessere segnalato comunque all’autorità giudiziaria, preposta alla valutazione del caso, anche alla luce delle altre risultanze investigative.

 

Il destinatario della misura cautelare, in altre circostanze, può invece agire con previsione e volizione, infrangendo l’ordine imposto dal giudice al fine di prendere contatto fisico con la persona offesa.

La condotta violativa in sé, con tutta probabilità, si andrà ad aggiungere alla serie degli atti che hanno già integrato il reato presupposto della misura cautelare, quello di cui all’articolo 612bis c.p.

Il reato in parola ha natura abituale; per la sua consumazione è necessaria la reiterazione di due o più atti, identici od omogeni, anche in un breve lasso di tempo.

Nello specifico, si assume che, all’atto dell’intervento della polizia giudiziaria, il pubblico ministeroabbia già delibato una imputazione provvisoria che è stata convalidata dal G.I.P. con l’emissione dell’ordinanza cautelare.

Ancor prima di stigmatizzare l’inefficacia dell’articolo 387bis c.p. per il contrasto delle deplorevoli condotte, è importante qualificare la dimensione del fatto concreto e la sua offensività.

Anche in questo caso, infatti, l’autore potrebbe,con l’unica azione posta in essere, violare la disposizione di cui all’articolo 387bis c.p. e, contestualmente,integrare e aggravare proprio la fattispecie di reato abituale, già delibata dall’autorità giudiziaria, presupposto del provvedimento cautelare.

Il contatto che la vittima deve subire, a causa della violazione dell’obbligo di avvicinamento, si traduce in molestia, frutto evidentemente di un pedinamento, di un appostamento, della presenza non gradita, o di tutti quegli altri comportamenti riconosciuti lesivi dalla giurisprudenza.

In sostanza, la polizia giudiziaria si troveràal cospetto della flagranza di due reati: quello di cui all’art.387bis e quello da “codice rosso” per il quale è possibile procedere all’arresto in flagranza, ai sensi dell’articolo 380 comma 2 lett. Lter del c.p.p.

L’intervento operativo neutralizzerebbe così,in via principale,la condotta violativa della misura cautelare e, in concomitanza, quella dello stesso reato presupposto alla misura.

Si interromperebbe, così, una pericolosa serie causale che, in presenza di più gravi propositi criminosi, può incidere sulla incolumità e sulla vita della vittima.

Di contro, la polizia giudiziaria dovrebbe segnalare l’episodio al pubblico ministero per consentirgli di richiedere l’applicazione dell’aggravamento della misura in atto, ai sensi dell’articolo 276 c.p.p.

La moltiplicazione dei passaggi, oltre ad innescare un perverso circolo vizioso, potrebbe essere, come lo è stato per molte vittime, fatale.

La ratio del “codice rosso” è quella di ridurre le distanze fra le vittime e l’intervento dell’autorità giudiziaria: la cronaca ci conferma che non basta.

La polizia giudiziaria è l’organo che, per primo, viene chiamato a fronteggiare il paventato episodio criminoso ai danni della persona offesa: l’intervento è pressoché immediato, soprattutto per quelle vicende già note alle forze di polizia, per le quali la soglia di attenzione è stata innalzata.

Il corretto inquadramento dei fatti e l’utilizzo qualificato degli strumenti giuridici a disposizione della polizia giudiziaria potrebbero, comunque,evitare o limitare tragici eventi, ancor prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

Quest’ultima, fra l’altro, sarà chiamata, ritualmente, a vagliare l’operato della polizia giudiziaria, per proporne la convalida o la eventuale censura, garantendo così anche i diritti della persona sottoposta alle indagini.

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