Rifiuto di consegnare la propria nipotina all’ex marito della figlia

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Con sentenza 8076/2012 la Suprema Corte chiarisce l’esatta portata dell’art. 574 c.p. (“Sottrazione di persone incapaci”), chiarendo i suoi confini interpretativi in quelle situazioni di forte conflittualità familiare a seguito di crisi coniugali.

Questi i fatti: l’imputata veniva sottoposta a processo in quanto si rifiutava in due occasioni di consegnare all’ex marito della figlia la propria nipotina, così come stabilito in sede giudiziale. Adduceva il fatto che suo intento era quello di evitare di venire a contatto con il genero, con cui i rapporti erano di natura estremamente conflittuale, ed evitare altresì alla bambina di assistere a liti in grado di turbare il suo sviluppo psico-fisico.

Dopo essere stata condannata in Appello per il reato di cui all’art. 574 c.p., l’imputata ricorre in Cassazione. I Giudici della Suprema Corte, ribaltando la precedente pronuncia, la assolvono con la formula “il fatto non sussiste”. Fanno notare come una corretta esegesi dell’articolo in questione imponga di distinguere due differenti situazioni. In linea generale il reato de quo deve ritenersi di natura istantanea, al di là della durata della sottrazione, in quanto è essa stessa a menomare la potestà genitoriale o le situazioni affini elencate nella norma. Tuttavia, nel caso (come quello di specie) in cui vi siano più soggetti titolari della relativa potestà occorre operare con maggiore cautela, in quanto bisogna tenere distinti i comportamenti volti all’esercizio della stessa da quelli orientati ad ostacolare i diritti altrui. Nella seconda ipotesi ricostruttiva, il reato non si configura più come istantaneo dovendosi la condotta protrarsi per un lasso di tempo tale da manifestare l’intenzione non di esercitare un proprio diritto bensì di ledere quello altrui.

Nel caso di specie i Giudici sottolineano come il comportamento dell’imputata, in relazione al lasso temporale in cui ha tenuto con sé la minore, e valutate le ragioni posto a fondamento della condotta posta in essere (preservare la bambina dall’assistere a spiacevoli discussioni), non sia tale da integrare il reato di sottrazione di persone incapaci.

Sentenza collegata

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Avv. De Leonardis Alfredo

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