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Indice
1. La questione: violazione del diritto di difesa
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, a sua volta, aveva applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione a due delitti di estorsione continuata e pluriaggravata.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale negato il rinvio chiesto dalla difesa per poter esaminare alcune s.i.t. prodotte dal pubblico ministero solo all’udienza camerale, avendo invece il Tribunale concesso solo una sospensione ad horas. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il Tribunale deve assegnare all’indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (cfr. Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio “ad horas” dell’udienza di riesame, nonostante l’opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli).
3. Conclusioni: il Tribunale, in sede di impugnazione cautelare, deve assegnare all’indagato un termine a difesa per l’esame dei nuovi elementi probatori
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il Tribunale, in sede di impugnazione cautelare, debba assegnare all’indagato un termine a difesa per l’esame dei nuovi elementi probatori.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, in sede di impugnazione cautelare, il Tribunale deve concedere all’indagato, su richiesta, un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori prodotti dal pubblico ministero, la cui congruità va valutata in relazione ai termini perentori del procedimento di riesame ex art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., al fine di evitare l’inefficacia della misura cautelare.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta la difesa dell’indagato faccia una richiesta di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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