Ricorso elettorale: TAR CATANIA , I, n. 214/07, Pres. Messina, rel. Gatto Costantino

sentenza 10/05/07
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La presente sentenza si pronuncia in relazione ad un ricorso elettorale nel quale si lamenta che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta la preferenza in quelle schede ove, apposto il segno di voto sul simbolo della lista, la preferenza per il candidato è stata espressa in uno spazio diverso da quello corrispondente alla prima; oppure in altre situazioni analoghe, che differiscono dalla prima solo perché non è stato barrato alcun contrassegno (preferenza espressa per il candidato, senza indicazione del voto di lista, apposta in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza del candidato).
La esclusione delle preferenze dal conteggio per il candidato sarebbe dunque illegittima per violazione dell’art. 38 comma 12 del T.U. 3/1960, come modificato dall’art. 29 della L.R. 7/1992.
Secondo la prima sezione del TAR Catania, la regola di cui al citato comma 12 dell’art. 38 formalizza l’accoglimento del legislatore di una valutazione di adeguatezza e di verosimiglianza nell’interpretazione della volontà dell’elettore, a cui vantaggio viene disposta la salvezza del voto di lista. Nel caso in cui, quindi, sia apposto (in difformità da tale schema) sia il voto di lista che la preferenza per un candidato ad essa appartenente il cui nome è però scritto dall’elettore in un riquadro diverso da quello corrispondente alla medesima lista, allora ogni ragione di verosimiglianza e di spiegabilità della preferenza in termini di errore incolpevole e/o scusabile, viene meno e la preferenza è quindi nulla, (ex art. 44 comma 1, **** n. 3/60), in quanto riconoscibile, ed in quanto espressa in violazione dell’art. 38 comma 5 e senza la ricorrenza di alcuna delle cause di salvezza del voto ivi tassativamente ed espressamente previste.
 
Nella stessa sentenza, il Collegio ha poi avuto modo di ribadire che “Nel giudizio in materia elettorale il principio della specificazione dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’ atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete” (CdS, V, 04 febbraio 2004, nr. 370; cfr. anche  CdS,V, 31 ottobre 2001 n. 5692 e 26 giugno 2000 n. 3631; T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. II – 2090 – 17 ottobre 2003; T.A.R. SICILIA – CATANIA, I, 29 luglio 2005, nr. 1255; 13 dicembre 2005, nr. 2418; 15 marzo 2006, nr. 419).
 
 
 
 
                 
     REPUBBLICA ITALIANA         N. 0214/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     N. 0186/06 Reg. Gen.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei ******************:
Dott.ssa ***************              Presidente
Dott. **********************          Giudice
Dott. ************************** Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 186/2006 R.G. proposto da ***, iscritto nelle liste elettorali del COMUNE DI MESSINA per l’elezione del Consiglio Comunale e candidato per l’elezione al predetto Consiglio nella listan.14 “Forza Italia”,rappresentato e difeso dagli ************************ e ******************, domiciliato ex lege in Catania presso la Segreteria di questo T.A.R.;
CONTRO
il COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
l’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege  dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;
e nei confronti
di *** , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo La Spina e ***************, elett.te domiciliato in Catania via della Scogliera n.1 presso lo studio dell’Avv. ***************;
avverso
il verbale di proclamazione degli eletti quali componenti del Consiglio Comunale di Messina in esito all’elezione svoltasi il 27 e 28 novembre 2005, come da verbale del 20 dicembre 2005, ed avverso le relative operazioni elettorali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato;
Visto il ricorso incidentale del controinteressato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore all’udienza pubblica del 25 gennaio 2007 il Referendario dr. **************************;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente espone di aver preso parte alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche amministrative del Municipio della Città di Messina, tenutesi in data 27 e 28 novembre 2005, quale candidato nella lista n. 14 denominata “FORZA ITALIA”, e lamenta l’erronea attribuzione di un numero di preferenze inferiori a quelle effettivamente espresse a suo favore dagli elettori, nelle sezioni e nel numero meglio analiticamente specificato in atti.
Precisamente, il ricorrente ha ottenuto 693 voti di preferenza, mentre al controinteressato, ***************, candidato della medesima lista, sono state attribuite nr. 703 preferenze. Conseguentemente, al primo è stata assegnata la cifra individuale di 12990 mentre al controinteressato è stata assegnata la cifra individuale di 13.000. 
Determinata la graduatoria dei candidati della citata lista nr. 14, il ricorrente è risultato collocato al sesto posto, dopo il controinteressato il quale è stato proclamato eletto alla carica di consigliere comunale.
Con il ricorso in esame, (depositato il 19 gennaio 2006, D.P. di fissazione di udienza nr. 10/96 del 27 gennaio 2006, notificato il 3, 6 e 7 febbraio 2006 e depositato con le prove di avvenuta notifica l’ 11 febbraio 2006), il ricorrente lamenta che tale risultato elettorale, che vede la differenza di appena dieci voti dal controinteressato proclamato eletto, è errato e come tale va corretto, per le ragioni meglio espresse in ricorso.
In particolare, il ricorrente chiede l’attribuzione dei seguenti voti:
1) 44 preferenze (analiticamente distinte sezione per sezione) contenute in schede dove è stato apposto il nome del ricorrente accanto a lista diversa ma il crocesegno è stato apposto sul contrassegno della lista Forza Italia. Secondo il ricorrente, tali preferenze sarebbero da computarsi a suo favore, in applicazione di corrispondenti precedenti della giurisprudenza (e precisamente TAR Catania, I, 12 marzo 2004 n. 614 e 7 novembre 2003 n. 1834)
2)  26 preferenze (analiticamente distinte sezione per sezione) contenute in schede dove non è stato apposto nessun crocesegno sulla lista e il nome del ricorrente è stato riportato accanto a lista diversa da quella di appartenenza. Tali preferenze sarebbero state, invece, da computarsi in favore del ricorrente, a mente dell’art. 38 comma 12 del T.U. 3/1960, come modificato dall’art. 29 della L.R. 7/1992.
3)  14 preferenze (analiticamente distinte sezione per sezione) contenute in schede dove è stato apposto il nome del ricorrente ma sono stati barrati due contrassegni (dei quali uno corrispondente alla lista di Forza Italia). Tali preferenze sarebbero state, invece, da computarsi in favore del ricorrente, a mente dell’art. 38 del T.U. 3/1960 come modificato dall’art. 39 della L.R. 7/1992.
Con il quarto motivo invece il ricorrente chiede che vengano annullate preferenze rese al controinteressato *** precisamente nei casi in cui l’elettore ha scritto “******”, perché può dar luogo a dubbi in quanto vi erano nella stessa lista candidati di nome ******** e ***********.
Il controinteressato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 21 febbraio 2006 resistendo al dedotto avversario del quale eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza.
Il controinteressato ha proposto altresì ricorso incidentale, notificato il 21 e 22 febbraio 2006, con il quale comprova che ha ricevuto la notifica del ricorso il 23 febbraio 2006, e chiede che vengano annullate preferenze ritenute illegittimamente attribuite in favore del ricorrente, precisamente:
(A/1) 31 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) sarebbero state attribuite al ricorrente *** anche se l’elettore ha scritto Facio o ***** o *****;
(A/2) 31 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) sarebbero state attribuite al ricorrente *** anche se è stato indicato un nome incomprensibile;
(A/3) 31 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) sarebbero state attribuite al ricorrente *** nonostante la presenza di linee verticali o orizzontali accanto al nome del ricorrente;
(B/1) 20 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) espresse in favore del ricorrente incidentale *** sarebbero state illegittimamente negate perché da parte degli scrutatori si sarebbe letto “******” anziché ***;
(B/2) analogamente, altre 15 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) gli sarebbero state illegittimamente sottratte perché il nome scritto era “******” anziché ***;
(B/3) infine, 28 preferenze (analiticamente distinte Sezione per Sezione) sarebbero state illegittimamente negate al ricorrente incidentale perché contenute in schede dove è stato apposto il nome del ricorrente incidentale accanto a lista diversa.
L’Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 2 febbraio 2006, chiede l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio elettorale e dell’Assessorato Regionale Enti locali.
 All’Udienza Pubblica del 25 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
     La lite odierna si presta ad essere solo parzialmente decisa, nei limiti seguenti, necessitando per il resto di incombenti istruttori.
     Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale e dell’Assessorato Regionale poiché essendo organo temporaneo il primo e non avendo preso parte agli atti impugnati il secondo, non rivestono la qualità di parte nel presente giudizio.
     I) In relazione alle censure sollevate contro il risultato elettorale ai punti 2 e 3 del ricorso, la difesa del controinteressato eccepisce che il loro eventuale accoglimento determinerebbe necessariamente una variazione nella complessiva somma delle preferenze di lista, con possibilità che ciò incida sulla determinazione della ripartizione dei seggi consiliari.
     Sebbene da questa osservazione discenda comunque non già l’inammissibilità del ricorso, in parte qua, ma solo la necessità che si disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sono risultati eletti nelle altre liste partecipanti alla competizione elettorale, il ricorrente ha opposto che, dalla correzione del risultato elettorale, la cifra della lista Forza Italia   risulterebbe essere pari a 12.337, in luogo di quella attualmente assegnata pari a 12.297. Quindi si confermerebbe l’attuale ripartizione dei seggi, in quanto il quoziente di lista sarebbe pari a 2056,16 comunque inferiore ai quozienti delle altre liste.
     Deve pertanto disattendersi l’eccezione sollevata dal controinteressato.
     II) Le censure sollevate ai punti 1, 2 e 4 del ricorso non possono essere accolte.
     Con la prima di esse si lamenta che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta la preferenza in quelle schede ove, apposto il segno di voto sul simbolo della lista, la preferenza per il candidato è stata espressa in uno spazio diverso da quello corrispondente alla prima. In relazione alla seconda, invece, la fattispecie introdotta in giudizio differisce dalla precedente solo perché non è stato barrato alcun contrassegno (preferenza espressa per il candidato, senza indicazione del voto di lista).
     Ha affermato questa Sezione, in recente pronuncia dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che: “Ai sensi dell’art. 38, comma 12, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dall’art. 15 della l.r. 15.9.1995, n. 35, “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge”. Non v’è dubbio che la norma si applichi all’ipotesi in cui il nominativo sia inserito nell’apposito spazio della lista di appartenenza. E’altresì condivisibile che possa essere ritenuta valida l’espressione di voto al candidato ed alla lista, purché risulti inequivoca la volontà dell’elettore. Dalla norma regionale, a differenza di quelle nazionali…., emerge un chiaro riferimento alla necessità che non vi siano altre cause di nullità, da individuare nelle ipotesi in cui l’espressione del voto non possa ritenersi inequivoco (ex art. 44, comma 1, **** n. 3/60). Il Tribunale ritiene, quindi, che la censura, per essere ritenuta fondata, avrebbe dovuto riferirsi anche alla impossibilità che il voto possa aver ingenerato possibili confusioni, come nel caso di omonimia con altri candidati di qualsiasi schieramento. In altri termini, il voto è valido ove il candidato prescelto, in assenza dell’espressione di preferenza di lista, sia l’unico ad essere individuato con il cognome apposto nella scheda, ovvero, nel caso di identità dello stesso con quello di altri candidati, ne sia stato specificato il nome (non identico a quello di altri concorrenti), di tal guisa che risulti impossibile sostenere l’equivocità dell’espressione dovuti a parziale o completa omonimia” (TAR Catania, I, 17 novembre 2005, nr. 2067). 
     Quindi, l’infondatezza della censura proposta al nr. 2 del ricorso appare evidente, in relazione al precedente appena richiamato; ma anche per la censura di cui al nr. 1 deve essere applicato il medesimo principio e si deve pervenire ad una pronuncia di rigetto.
     Si deve premettere, intanto, che a differenza della fattispecie presa in esame dalla pronuncia nr. 2067/2005, il caso di cui al punto 2 del ricorso non è espressamente normato, posto che alla preferenza espressa si accompagna il voto di lista (mentre l’art. 38 comma 12 citato presuppone che non sia stato votato il contrassegno).
     Tuttavia, l’esigenza di tutela che la Sezione si è posta con la pronuncia è identica: nell’affermare che va offerta dal ricorrente la prova di cui all’art. 44, comma 1, **** n. 3/60, nel senso fatto proprio dalla sentenza nr. 2067/2005, la Sezione intende affermare che laddove si deroghi alla modalità di espressione delle preferenze posta dal comma 5 dell’art. 38, incombe su colui che ne ha interesse dimostrare che la preferenza in oggetto è scevra da qualsiasi possibilità di equivoco.   
     Ma la censura non solo è inammissibile; per come formulata è ancor più infondata, e coglie nel segno la difesa del controinteressato laddove afferma che una simile espressione di voto è riconoscibile.
     Si deve ancora una volta premettere che questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che: “Prive di pregio si appalesano le censure relative all’apposizione del segno di voto espresso al di fuori dell’apposito riquadro. Per le motivazioni espresse sub 1), infatti, l’apposizione non "centrata" non costituisce segno di riconoscimento, ma può essere giustificata con la scarsa dimestichezza con la scrittura” (cfr. TAR Catania, II, nr. 6317/97).
     Si osserva, quindi, che la fattispecie odierna non è assimilabile ad un voto apposto al di fuori dell’apposito riquadro nel senso fatto proprio dal precedente appena indicato: la descrizione di una espressione di preferenza è che questa sarebbe stata apposta “leggermente più in alto o più in basso della riga destinata a contenere l’espressione della preferenza per il partito Forza Italia ed esattamente in prossimità o nella riga della lista “Alleanza Futura”, che è la lista posta immediatamente sopra la lista Forza Italia o in prossimità o nella riga della lista “La Casa della ******à (cfr. ricorso pag. 3 e 4).
     Quindi non si denuncia l’illegittimità dell’annullamento della preferenza per il candidato in quanto scritta dall’elettore “fuori centro” rispetto al riquadro corretto, ma si lamenta l’erroneità dell’annullamento per una preferenza annotata in corrispondenza di altra lista rispetto a quella (pur segnata) di appartenenza del ricorrente-candidato, e tale espressione di voto è ritenuta dal ricorrente comunque univoca.  
     Ora quest’ultima considerazione potrebbe apparire (astrattamente) fondata, considerando che l’indicazione del nominativo di un candidato senza l’apposizione del voto di lista, ai sensi del comma 12 dell’art. 38 cit. – ovunque venga apposta – determina l’attribuzione della preferenza non solo al candidato medesimo, ma anche alla sua lista (sebbene il simbolo di quest’ultima non sia stato barrato); pertanto, ove più alla indicazione del candidato corrisponda anche l’espressione di preferenza per la sua lista, si dovrebbe concludere (come peraltro fa appunto il ricorrente) che il voto è univoco e che pertanto la preferenza va conteggiata a favore sia della lista che del candidato.
     Tuttavia, tra la fattispecie in esame e quella disciplinata dall’art. 38 comma 12 cit., sussiste una rilevante differenza e cioè che quest’ultimo accoglie la tipizzazione normativa di una fattispecie in sé verosimile, ossia quella in cui l’elettore, nell’indicare la preferenza per il candidato, ometta di segnare il voto di lista, ritenendolo – appunto – implicito nella prima o anche dimenticandolo; mentre non è affatto verosimile che l’elettore, pur avendo esattamente individuato sia il candidato che la lista di appartenenza, scriva il nominativo del candidato in uno spazio differente da quello della lista di appartenenza, pure espressamente individuata e segnata sulla scheda.
     In altre parole, la regola di cui al più volte citato comma 12 dell’art. 38 formalizza l’accoglimento del legislatore di una valutazione di adeguatezza e di verosimiglianza nell’interpretazione della volontà dell’elettore, a cui vantaggio viene disposta la salvezza del voto di lista. Nel caso in cui, quindi, sia apposto (in difformità da tale schema) sia il voto di lista che la preferenza per un candidato ad essa appartenente il cui nome è però scritto dall’elettore in un riquadro diverso da quello corrispondente alla medesima lista, allora ogni ragione di verosimiglianza e di spiegabilità della preferenza in termini di errore incolpevole e/o scusabile, viene meno e la preferenza è quindi nulla, (ex art. 44 comma 1, **** n. 3/60), in quanto riconoscibile, ed in quanto espressa in violazione dell’art. 38 comma 5 e senza la ricorrenza di alcuna delle cause di salvezza del voto ivi tassativamente ed espressamente previste.
     In secondo luogo, va rilevato anche che la censura introdotta al nr. 1 del ricorso è generica: infatti nell’unico motivo di censura si cumulano fattispecie diverse sia descrittivamente (l’”errore” nella dizione dovrebbe essere ricercato in tutte le sezioni indicate tra schede ove la preferenza risulti indicata in una qualunque delle due liste diverse o in prossimità di ciascuna delle due) che, soprattutto, giuridicamente, perché l’espressione “in prossimità” potrebbe prestarsi – in sede di riscontro delle schede – a chiedere il conteggio di schede ove si trovino preferenze scritte con mano malferma, poco centrata rispetto ad esso. L’eventuale istruttoria sul punto sarebbe quindi disposta in ordine ad una fattispecie che, una volta aperte le buste contenenti le schede, potrebbe facilmente essere utilizzata per più tipologie di schede trovate. 
     Il ricorso, pertanto, in questa parte va respinto.
     Con la censura sub 4 del ricorso, si lamenta che al controinteressato sarebbero state illegittimamente attribuite preferenze ove il nome del candidato era indicato come “******” e non come “***”. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che il voto poteva essere confuso con altri candidati presenti in lista, e cioè ******** e ***********.
     E’ facile replicare, come fa la difesa del controinteressato, che la diversa lunghezza dei cognomi esclude con evidenza il rischio della confusione, spiegabile invece secondo criteri di ordinaria cognizione ed esperienza con la somiglianza lessicale tra le diverse consonanti utilizzate nelle due espressioni del cognome (sia “r” che “l” si possono facilmente scambiare nella pronuncia).
     Le censure esaminate, così come introdotte, quindi sono manifestamente infondate e come tali vanno respinte.
      III) Inammissibile per genericità è, poi, in parte, il ricorso incidentale.
     Preliminarmente è opportuno ribadire quanto la Sezione ha avuto variamente modo di affermare: Nel giudizio in materia elettorale il principio della specificazione dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’ atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete” (CdS, V, 04 febbraio 2004, nr. 370; cfr. anche  CdS,V, 31 ottobre 2001 n. 5692 e 26 giugno 2000 n. 3631; T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. II – 2090 – 17 ottobre 2003; T.A.R. SICILIA – CATANIA, I, 29 luglio 2005, nr. 1255; 13 dicembre 2005, nr. 2418; 15 marzo 2006, nr. 419).
     Alla luce di tale principio, sono da ritenersi inammissibili le censure di cui alle voci nn. A1, A2 e B3 del ricorso incidentale: in esse, sebbene sono analiticamente indicati il numero delle preferenze asseritamente non spettanti al ricorrente e le Sezioni ove esse sarebbero state computate, è però espressa in maniera del tutto generica ed eventuale la doglianza, come tale da considerarsi anche priva di qualsiasi (sia pur minima) allegazione.
     Più precisamente, quanto alla censura sub A/1, affermare che il nome “***” sarebbe stato attribuito a preferenze espresse per “Fasio”, “Facio” “*****” e simili equivale a rivedere tutte le schede votate nelle Sezioni indicate al fine di individuare il numero lamentato mediante una revisione generalizzata delle schede con riferimento alla calligrafia di ciascun votante.
     Analogamente e più chiaramente è a dirsi per la censura A/2, ove si lamenta che il nome “***” sarebbe stato “riconosciuto” dagli scrutatori solamente in base al numero delle lettere della preferenza peraltro incomprensibile. Anche in questa ipotesi la censura introduce un surrettizio controllo generale di tutte le schede delle sezioni indicate, volto a rintracciare il numero prefissato di preferenze da annullare e far ripetere in sede giudiziale l’esame del risultato elettorale.
     La censura sub B/3, poi, è generica perché affermando solamente che al resistente sarebbero state indebitamente negate preferenze espresse al di fuori dell’apposito riquadro riservato alla lista di appartenenza, non consente di comprendere a quale delle fattispecie analiticamente disciplinate dall’art. 38 del D.P.reg. 3/1960 (e cui corrisponde differente disciplina legale, cfr. TAR Catania, I, 17 novembre 2005, nr. 2067 sopra richiamata e considerazioni espresse nella presente sentenza sub II) debba essere ricondotta la illegittimità denunciata (e cioè non si specifica se era a sua volta barrato o meno il contrassegno di lista, o se erano barrati più contrassegni di lista o se si tratta di un errore di “centratura” della preferenza nel riquadro e simili).
     IV) Le rimanenti questioni necessitano di istruttoria.
     A tale proposito, il Collegio, impregiudicata ogni ulteriore decisione nel merito del ricorso introduttivo e di quello incidentale, deve ordinare, a norma dell’art. 28 del R.D. n. 642/1907, al Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura – ****** di Messina, che procederà in contraddittorio con le parti costituite, di provvedere a trasmettere a questo Tribunale:
– la copia delle schede di cui al motivo di ricorso esposto sub “4” a pag. 7;
– la copia delle schede di cui al ricorso incidentale, di cui ai punti A/3, B/1, B/2.
   Nell’espletamento di tale adempimento il Dirigente dell’Ufficio elettorale provvederà a:
a)     acquisire dapprima, presso gli uffici depositari, gli atti e i documenti necessari alla istruttoria, previa redazione di un verbale in triplice copia oltre l’originale (uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario) ove sarà descritto lo stato degli atti e dei documenti acquisiti e dei relativi plichi suggellati, che non dovranno, in tale fase, essere aperti;
b)    effettuare successivamente in contraddittorio delle parti, alle quali dovrà essere dato preavviso di almeno cinque giorni relativamente al luogo, giorno ed ora delle operazioni, a norma dell’art. 26, ultimo comma, R.D. n. 642/1907, la richiesta istruttoria, procedendo, previo controllo dell’integrità dei sigilli, dapprima all’apertura dei plichi contenenti il verbale dell’Ufficio centrale elettorale ed i verbali delle predette sezioni elettorali, con i relativi prospetti o tabelle dei voti preferenziali; a questo punto si riscontrerà la presenza nei verbali sezionali dell’annotazione dell’avvenuto annullamento delle schede indicate in ricorso e nel ricorso incidentale per le ragioni ivi espresse; SOLO SE (E NEI LIMITI IN CUI) TALE VERIFICA AVRA’ AVUTO ESITO POSITIVO si provvederà all’apertura dei plichi contenenti le preferenze annullate per il ricorrente e per il controinteressato – secondo quanto indicato prima -. Infine, saranno racchiusi, in apposito plico sigillato, le schede e gli atti prelevati. Di tutte le predette operazioni di istruttoria dovrà redigersi verbale – in triplice copia oltre l’originale- sottoscritto dal Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale e delle parti intervenute, ed al quale dovrà essere allegato tale plico sigillato; delle documentazioni acquisite e verificate sarà prodotta copia fotostatica da allegarsi al suddetto verbale in un plico a parte, debitamente riportante sull’esterno la dicitura “copie” o analoga;
c)     trasmettere il predetto verbale di eseguita istruttoria con allegato il plico sigillato del materiale acquisito, il separato plico delle relative fotocopie, la documentazione inerente i verbali delle operazioni ed una dettagliata relazione descrittiva in triplice copia oltre l’originale delle attività compiute alla Segreteria del Tribunale entro il 30 maggio 2007 (TERMINE IMPROROGABILE); le copie saranno acquisite al fascicolo di causa, mentre gli originali saranno restituiti all’Ufficio elettorale al termine della causa.
 Fissa per l’ulteriore e definitiva trattazione l’udienza pubblica del 19.7.2007.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese;
ESTROMETTE l’Ufficio Centrale Elettorale e l’Assessorato Regionale Enti locali dal giudizio;
RIGETTA nella parte meglio indicata in motivazione il ricorso introduttivo e DICHIARA INAMMISSIBILE nella parte pure indicata in motivazione il ricorso incidentale;
ORDINA gli adempimenti istruttori di cui in motivazione;
RINVIA per il prosieguo del giudizio le parti alla U.P. 19 luglio 2007.
Ordina alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza al Sindaco del Comune di Messina ed al Prefetto di Messina.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.
                   L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
       ********************************                ***** ssa ***************
 
Depositata in Segreteria il 07 febbraio 2007

sentenza

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