L’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 28195 del 23 ottobre 2025 offre lo spunto per riflettere, ancora una volta, su un tema centrale nella redazione degli atti processuali: la necessità che i motivi di ricorso risultino chiari, distinti e agevolmente intellegibili. La decisione, avente ad oggetto una controversia sorta tra una società di autonoleggio e vari enti accertatori, affronta sia il profilo processuale relativo all’inammissibilità del ricorso confuso e prolisso, sia la questione sostanziale concernente la responsabilità solidale per le violazioni del Codice della strada nel contesto del noleggio di veicoli. L’ordinanza si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo la funzione di filtro svolta dalla Corte in presenza di ricorsi redatti in violazione dell’art. 366 c.p.c. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Breviario di scrittura giuridica -Il Paradigma perduto: gli strumenti della retorica classica per scrivere in modo chiaro, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La vicenda sostanziale alla base del giudizio
- 2. La costruzione dei motivi e il limite dell’ammissibilità: la posizione della Corte
- 3. La responsabilità solidale del locatore: chiarimenti sul quadro normativo
- 4. Considerazioni conclusive: la forma come garanzia di efficienza
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1. La vicenda sostanziale alla base del giudizio
Il processo trae origine da una cartella di pagamento di oltre 2.500 euro emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di Sicily By Car S.p.A., società operante nel settore del noleggio di autovetture. Le somme iscritte a ruolo derivavano da una pluralità di verbali elevati da diversi Comuni per violazioni del Codice della strada. La società contestava la regolarità delle notifiche e, soprattutto, la propria legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità avrebbe dovuto gravare sui soggetti che, in qualità di locatari, avevano effettivamente la disponibilità dei veicoli al momento delle infrazioni.
Il Giudice di pace di Palermo aveva accolto tali argomentazioni, ma il Tribunale, in sede di appello, aveva radicalmente riformato la decisione. Il giudice di secondo grado, riconoscendo la corretta imputabilità delle sanzioni alla società proprietaria dei mezzi, aveva respinto l’opposizione e confermato la cartella. Da qui il ricorso per Cassazione, articolato su due motivi ampiamente sovrapposti ad altri presentati dalla stessa società in procedimenti analoghi. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Breviario di scrittura giuridica -Il Paradigma perduto: gli strumenti della retorica classica per scrivere in modo chiaro, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Breviario di scrittura giuridica
La maggior parte delle persone pensa che i giuristi scrivano in modo oscuro e prolisso.<br /><br />Ma la cosa ancora più sorprendente è che ciò lo pensi anche ogni giurista dei colleghi, a maggior ragione se appartengono a corpi o ordini diversi.<br /><br />Il tema della scrittura emerge ogni anno all’esito dei concorsi in magistratura e, sul versante dell’avvocatura, commissari chiamati a correggere gli scritti raccontano che<strong> LARGA PARTE DEGLI ASPIRANTI AVVOCATI NON SUPERA LA PROVA</strong> non perché abbia mal inquadrato la questione giuridica, ma piuttosto <strong>PERCHÉ NON IN GRADO DI SCRIVERE IN MODO LOGICO, CHIARO ED EFFICACE.</strong><br /><br />Ciò che oggi è ancor più necessario con la recente Riforma Cartabia e il Regolamento attuativo del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110.<br /><br />A dispetto delle differenze tra Civil Law e Common Law, questo accade anche negli Stati Uniti, tanto da far sentire alla dottrina e alle università d’oltreoceano, ormai da anni, il <strong>bisogno di andare a ricatturare gli strumenti della retorica classica per AIUTARE I GIURISTI A PENSARE E, quindi, A SCRIVERE IN MODO CHIARO</strong>: il ragionamento giuridico è più universale dei sistemi giuridici in cui viene applicato.<br /><br />Motivo per cui il volume sarà di grande utilità anche per futuri (e non!) magistrati, giuristi e avvocati italiani.<br /><br /><strong>Questo breviario</strong>, scritto da <strong>Kristen Konrad Tiscione</strong>, docente nel prestigioso Georgetown University Law Center, partendo dalla consapevolezza della necessità di insegnare a giuristi e operatori del diritto la tradizione retorica, <strong>propone un breve excursus nelle nozioni di base del ragionamento deduttivo e induttivo.</strong><br /><br />Nella migliore tradizione pragmatica nordamericana, lo scopo viene perseguito <strong>attraverso un approccio pratico: SONO ANALIZZATI MEMORIE O ATTI, IN CUI GLI ERRORI COMUNEMENTE RISCONTRABILI NELLA PRATICA GIURIDICA VENGONO INDIVIDUATI, SPIEGATI E CORRETTI.</strong><br /><br /><strong>Kristen Konrad Tiscione</strong><br />Professore di Diritto e Pratica Legale presso il Georgetown University Law Center a Washington D.C. Docente di corsi di “Ricerca e Scrittura Giuridica”. Già Presidente del Legal Writing Institute, è autrice di numerose pubblicazioni su autorevoli riviste giuridiche negli Stati Uniti.<br /><br /><strong>Andrea Sirotti Gaudenzi</strong><br />Avvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Responsabile scientifico di vari enti in Italia e all’estero, è Direttore di collane e trattati giuridici e autore di numerosi volumi.<br /><br /><strong>Salvatore Milianta</strong><br />Avvocato, consulente e formatore di imprese ed enti del terzo settore. Da anni studia il tema della scrittura giuridica e della Logica e Retorica in ambito forense.
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2. La costruzione dei motivi e il limite dell’ammissibilità: la posizione della Corte
Il cuore dell’ordinanza riguarda il profilo processuale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 366 c.p.c., norma che impone una formulazione chiara, sintetica e logicamente distinta dei motivi.
Nel caso esaminato, l’atto di impugnazione si presentava come un testo estremamente prolisso – venti pagine dense – caratterizzato da un intreccio disordinato di doglianze di fatto e di diritto, privo di un’articolazione coerente. L’uso eccessivo di formattazioni grafiche (grassetti, corsivi, sottolineature) accentuava la caoticità dell’esposizione, impedendo alla Corte di individuare con immediatezza il nucleo delle censure.
Secondo la Cassazione, non rientra nei compiti del giudice di legittimità il “recupero” di argomentazioni disperse in testi confusi né una selezione ex officio delle doglianze potenzialmente rilevanti. Tale principio, già affermato in precedenti come Cass. Sez. Unite, n. 35943/2023 e Cass. n. 39169/2021, trova nuova conferma nell’ordinanza in commento: il ricorso deve essere autosufficiente e strutturato in modo tale da consentire una immediata comprensione del thema decidendum e dei vizi dedotti.
Il “ricorso fiume”, redatto attraverso collage di precedenti e ripetizioni non coordinate, viene pertanto censurato non solo per ragioni di economia processuale, ma anche per il rispetto della funzione nomofilattica della Corte, che non può essere appesantita da atti disordinati, privi di un minimo di rigore argomentativo.
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3. La responsabilità solidale del locatore: chiarimenti sul quadro normativo
Pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto opportuno ribadire alcuni principi sostanziali in tema di responsabilità solidale per le violazioni del Codice della strada commesse con veicoli a noleggio.
La giurisprudenza costante – cui appartengono Cass. nn. 32920 e 32921 del 2022 e Cass. n. 1383 del 2023 – qualifica il verbale di accertamento come il momento decisivo per contestare la legittimazione passiva del locatore. Eventuali vizi relativi alla riferibilità soggettiva della violazione devono essere fatti valere mediante ricorso al prefetto o al giudice di pace subito dopo la notifica del verbale. Non è consentito far valere tale difesa successivamente, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché il verbale non più opposto acquista definitività.
L’ordinanza interviene anche sul tema dell’art. 196 del Codice della strada, oggetto di modifica ad opera del d.l. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021. La Corte precisa che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva e non può incidere su sanzioni già irrogate in epoca antecedente alla riforma. Ne deriva che il locatore continua a rispondere in solido fino a quando non dimostri di aver comunicato tempestivamente all’autorità accertatrice i dati identificativi del locatario.
4. Considerazioni conclusive: la forma come garanzia di efficienza
L’ordinanza n. 28195/2025 si segnala non solo per la conferma dei principi sostanziali in tema di responsabilità del locatore, ma anche – e soprattutto – per il richiamo all’obbligo di redigere atti chiari e ordinati. La forma del ricorso, spesso percepita come un elemento accessorio, si traduce in realtà in un requisito essenziale per l’accesso al giudizio di legittimità. La violazione di tale requisito non è un mero difetto estetico, ma incide sulla funzionalità stessa della giurisdizione.
Il messaggio è inequivoco: un ricorso confuso, eccessivamente prolisso o redatto mediante una giustapposizione disordinata di argomenti non consente alla Corte di svolgere la propria funzione e conduce inevitabilmente all’inammissibilità. Sul piano sostanziale, la vicenda conferma la persistenza della responsabilità solidale del locatore, salvo prova della tempestiva comunicazione del nominativo del conducente.
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