Ricongiungimento familiare: no all’autocertificazione per l’idoneità alloggiativa

Redazione 23/05/12
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 3462 del 21 maggio 2012, il Ministero dell’interno, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute sull’applicazione delle disposizioni introdotte sulle certificazioni dall’art. 15, L. 183/2011, si è soffermata sulle documentazioni che i cittadini extracomunitari richiedenti il ricongiungimento familiare devono produrre, con particolare riferimento alla idoneità alloggiativa, requisito richiesto dall’art. 29 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione).

Tale requisito consiste nella dimostrazione di avere a disposizione un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, e, dunque, idoneo dal punto di vista abitativo.

Il Ministero, riportando testualmente il contenuto della pregressa circolare n. 3 del 17 aprile 2012, firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell’Interno, ha ribadito che l’attestato di idoneità abitativa, concretizzandosi in un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali, non assume la natura di certificato e, pertanto, non può essere sostituito con autocertificazione. Tale idoneità, infatti, è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che l’alloggio in questione sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Sugli attestati di idoneità abitativa non deve, quindi, essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art. 40, comma 2 del D.P.R. 445 del 2000: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

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