Riconferma del risarcimento del danno (basato sul reddito che sarebbe derivato dalla locazione bene, escluso il danno esisentenziale) derivante dalla mancata ristrutturazione immobile: responsabilità presunta della pa da “contatto sociale” per la quale sp

Lazzini Sonia 18/12/08
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E’ illegittimo un provvedimento che subordina il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile alla previa cessione gratuita di un terreno di proprietà dello stesso ricorrente, al fine di consentire, al comune, di realizzare il prolungamento di una strada? Si può sostenere la mancanza di dolo o colpa grave dell’amministrazione, in relazione al fatto che la situazione di legalità era stata compromessa proprio dalla parte che, oggi, assume di essere lesa.?e’ corretto affermare che il canone locativo costituisce il parametro tendenzialmente più corretto per quantificare la rendita effettiva di un immobile?
 
I “dies a quo” per il computo della prescrizione non può essere fatto risalire al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo lesivo dell’interesse legittimo in quanto, a tal fine, occorre il previo annullamento dell’atto amministrativo, per cui, “in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento”_va ribadita l’esistenza dell colpa della pa in relazione alla connotazione in senso soggettivo della colpa dell’amministrazione in quanto non riconducibile all’atteggiamento psicologico dell’agente, ma frutto di procedimenti che la rendono oggettiva e che non si esaurisco-no nella responsabilità aquiliana, ma si estendono alla c.d. re-sponsabilità da “ contatto sociale” , caratterizza-ta dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta a regole proprie, pur se il fatto generatore non è il contratto, qualificato dall’esistenza di obblighi di comportamento dell’obbligazione contrattuale di varia natura_Dalla ricostruzione del rapporto, tra P.A. procedente e privato, come contratto sociale qualificato, deriva che il diritto al risarci-mento presenta una fisionomia sui generis non riconducibile al modello aquiliano ex art. 2043 c.c., con il corollario, con riferi-mento all’onere della prova, che l’atto ritenuto lesivo dell’interes-se del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice pre-suntivo della colpa della P.A., alla quale incombe anche l’onere di provare la sussistenza di un errore scusabile. Va respinta anche la pretesa al risarcimento di danni esistenziali, per mancanza di prova degli stessi, sia del relativo nesso causale.
 
in tema di riconoscimento della responsabilità della pa da mancata ristrutturazione di immobile, merita di essere segnalata la decisione numero 5453 del 31 ottobre 2008, inviata per la pubblicazione in data 3 novembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
La fattispecie in esame non può farsi rientrare nell’ambito dell’er-rore scusabile in relazione all’interesse protetto di chi instaura un rapporto procedurale con l’amministrazione, che deve essere qua-lificato dal c.d. giusto procedimento, e che richiede competenza ed efficacia, oltre che conformità alle norme giuridiche, quali ra-gionevoli parametri dell’azione amministrativa; da ciò, l’infonda-tezza della censura.
Non rileva, poi, il fatto che il ricorrente non ha inteso riattivare il procedimento per ottenere il rilascio della concessione edilizia, atteso che tale riattivazione, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato spettava, d’ufficio, all’amministrazione, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda stessa.
 
Ma non solo
 
Infine, sono infondate sia le censure promosse avverso la senten-za di primo grado, con riferimento ai criteri proposti per la quan-tificazione del danno, sia i motivi proposti, in via incidentale, dalla controparte, sulla stessa questione.
Le censure proposte dall’amministrazione riguardano:
-la mancata verifica, in sede di giudizio, della documentazione che la parte ricorrente dovrà trasmettere al comune;
-il riconoscimento del danno in quanto basato sul reddito che sa-rebbe derivato dalla locazione dell’immobile.
 
Con riferimento al primo motivo, va respinta la censura secondo cui avrebbe dovuto essere il Tar a verificare la documentazione in possesso del privato, trattandosi di documenti rispetto ai quali ogni eventuale contestazione non rientra nella competenza di questo giudice.
 
Va respinta anche la censura riferita all’accertamento della man-cata rendita basata sul canone locativo atteso che, indipendente-mente dal tipo di utilizzo dell’immobile e da situazioni particola-ri, il canone locativo costituisce il parametro tendenzialmente più corretto per quantificare la rendita effettiva di un immobile.
 
 
A cura di Sonia Lazini
 
N. 5453/08 REG. DEC.
N. 2244   REG. RIC.
ANNO: 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2244/2007 del 15/03/2007, proposto dal COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO L. DERAMO con domicilio eletto in Roma, VIA COSSERIA N. 2 presso il dott. ALFREDO PLACIDI
 
contro
il sig. F. ANGELO rappresentato e difeso dall’Avv. DOMENICO CICCARELLI con domicilio eletto in Roma, VIA COSSERIA N. 2 presso il dott. ALFREDO PLACIDI
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA- BARI: SEZIONE III n. 309/2007, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno derivante dalla mancata ristrutturazione immobile;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. F. ANGELO
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 Dicembre 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati Deramo e Ciccarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
Con sentenza del C.S. n. 1702/01 veniva accolto il gravame del sig. Angelo F., proposto avverso il provvedimento che aveva subordinato il rilascio di una concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile alla previa cessione gratuita di un terreno di proprietà dello stesso ricorrente, al fine di consentire, al comune, di realizzare il prolungamento di una strada.
Con ulteriore ricorso, notificato al Tar il 23/11/04, veniva chiesto il risarcimento dei danni, in conseguenza di tale illegittimo provvedimento.
Il Tar, nell’accogliere, in parte, il ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere tale risarcimento ed ha ordinato al Comune di formulare una proposta sulla base dei criteri indicati dalla sentenza stessa.
Avverso tale decisione il Comune di Sammichele di Bari ha proposto impugnativa, sostenendo i seguenti motivi:
-prescrizione del diritto azionato, perché il fatto che si assume generatore del danno risale al 2/6/88 e lo stesso non può qualificarsi come illecito permanente;
-mancato accertamento della colpa o del dolo dell’amministrazione e mancanza di interesse del ricorrente il quale, dopo l’accoglimento del primo ricorso con la sentenza n. 1702/01, non ha più richiesto il rilascio della concessione edilizia;
-in subordine, illegittimità dei criteri risarcitori indicati dal Tar:
La controparte, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello e, in via incidentale, ha contestato, in quanto ingiustamente restrittivi, i criteri stabiliti dal TAR, ai quali il Comune dovrà attenersi per la formulazione della proposta di risarcimento.
 
DIRITTO
Il Comune di Sammichele di Bari appella la sentenza del Tar Puglia che ha riconosciuto il risarcimento del danno rinveniente dall’illegittimità del provvedimento prot. 3255/06, con cui l’amministrazione, con riferimento ad una domanda di ristrutturazione di un immobile, aveva subordinato il rilascio della relativa concessione edilizia alla cessione gratuita di un terreno.
I motivi di appello dedotti devono, peraltro, ritenersi infondati.
Il comune appellante sostiene, preliminarmente, la prescrizione del diritto azionato, in quanto l’atto che si assume come generatore del danno risale al 2/6/88 e, nel termine di cinque anni da tale data, non è pervenuta alcuna richiesta di risarcimento proposta, invece, solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1702/01, che ha annullato l’illegittimo diniego.
Al riguardo, va rilevato che il “dies a quo” per il computo della prescrizione non può essere fatto risalire al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo lesivo dell’interesse legittimo in quanto, a tal fine, occorre il previo annullamento dell’atto amministrativo, per cui, “in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento” (C.S. n. 5995/04).
Nel caso di specie, il gravame risulta in termini rispetto alla citata sentenza e la censura deve, di conseguenza, essere respinta.
Va respinto anche il secondo motivo, con cui si sostiene la mancanza di dolo o colpa grave dell’amministrazione, in relazione al fatto che la situazione di legalità era stata compromessa proprio dalla parte che, oggi, assume di essere lesa.
La tesi non appare condivisibile in relazione alla connotazione in senso soggettivo della colpa dell’amministrazione in quanto non riconducibile all’atteggiamento psicologico dell’agente, ma frutto di procedimenti che la rendono oggettiva e che non si esauriscono nella responsabilità aquiliana, ma si estendono alla c.d. responsabilità da “ contatto sociale” (Cass. n. 589/99), caratterizzata dal fatto che la fattispecie può essere sottoposta a regole proprie, pur se il fatto generatore non è il contratto, qualificato dall’esistenza di obblighi di comportamento dell’obbligazione contrattuale di varia natura (C.S. n. 4461/05).
Dalla ricostruzione del rapporto, tra P.A. procedente e privato, come contratto sociale qualificato, deriva che il diritto al risarcimento presenta una fisionomia sui generis non riconducibile al modello aquiliano ex art. 2043 c.c., con il corollario, con riferimento all’onere della prova, che l’atto ritenuto lesivo dell’interesse del cittadino rappresenta, nella generalità dei casi, indice presuntivo della colpa della P.A., alla quale incombe anche l’onere di provare la sussistenza di un errore scusabile (C.S. n. 4239/01).
La fattispecie in esame non può farsi rientrare nell’ambito dell’errore scusabile in relazione all’interesse protetto di chi instaura un rapporto procedurale con l’amministrazione, che deve essere qualificato dal c.d. giusto procedimento, e che richiede competenza ed efficacia, oltre che conformità alle norme giuridiche, quali ragionevoli parametri dell’azione amministrativa; da ciò, l’infondatezza della censura.
Non rileva, poi, il fatto che il ricorrente non ha inteso riattivare il procedimento per ottenere il rilascio della concessione edilizia, atteso che tale riattivazione, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato spettava, d’ufficio, all’amministrazione, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda stessa.
Infine, sono infondate sia le censure promosse avverso la sentenza di primo grado, con riferimento ai criteri proposti per la quantificazione del danno, sia i motivi proposti, in via incidentale, dalla controparte, sulla stessa questione.
Le censure proposte dall’amministrazione riguardano:
-la mancata verifica, in sede di giudizio, della documentazione che la parte ricorrente dovrà trasmettere al comune;
-il riconoscimento del danno in quanto basato sul reddito che sarebbe derivato dalla locazione dell’immobile.
Con riferimento al primo motivo, va respinta la censura secondo cui avrebbe dovuto essere il Tar a verificare la documentazione in possesso del privato, trattandosi di documenti rispetto ai quali ogni eventuale contestazione non rientra nella competenza di questo giudice.
Va respinta anche la censura riferita all’accertamento della mancata rendita basata sul canone locativo atteso che, indipendentemente dal tipo di utilizzo dell’immobile e da situazioni particolari, il canone locativo costituisce il parametro tendenzialmente più corretto per quantificare la rendita effettiva di un immobile.
Con riferimento al ricorso incidentale, il resistente ha sostenuto che il risarcimento va riferito all’anno 2004, ed inoltre, ha riproposto la richiesta di risarcimento per danno esistenziale.
Entrambe le eccezioni vanno respinte.
La prima, in quanto il risarcimento va riferito alla data della sentenza del Consiglio di Stato (2001) che costituisce il momento finale della pretesa risarcitoria per cessazione, a seguito dell’annullamento dell’atto, del comportamento illecito produttivo dell’atto; inoltre, non risultano specifiche censure sul criterio risarcitorio come definito dalla sentenza appellata alla lett. b) di pag. 7.
Va respinta anche la pretesa al risarcimento di danni esistenziali, per mancanza di prova degli stessi, sia del relativo nesso causale.
In relazione a quanto esposto, l’appello ed i motivi incidentali vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
 
PQM
Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2244/07, meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Pone le spese del giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00) a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2007, alla presenza dei seguenti magistrati:
Pres. Sergio Santoro
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aldo Fera
Cons. Nicola Russo
Cons. Adolfo Metro Est.
 
L’ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro                                            f.to Sergio Santoro
 
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi

Lazzini Sonia

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