Richiesta di risarcimento del danno per equivalente da liquidarsi nella misura del 10% del valore della parte del contratto già eseguita in sede di giudizio di ottemperanza

Lazzini Sonia 08/01/09
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 In sede di giudizio di ottemperanza può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato? Possono essere  proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire ?
 
La richiesta di risarcimento danni per equivalente , formulata dalla ricorrente, si appalesa inammissibile in quanto non risulta contenuta nel decisum della sentenza di cui si richiede l’esatta esecuzione_Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione_ Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum – causa petendi – motivi – decisum"
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 3307 del 15 novembre 2008, emessa dal Tar Puglia, Lecce
 
Nella specie, la sentenza di primo grado della quale si chiede l’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 4, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 10 comma 1, l. 7 luglio 2000 n. 205( il quale prevede che in tal caso Tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27 comma 1 n. 4), r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.) non ha acclarato l’obbligo della P.A. di risarcire il danno per equivalente subito dalla ricorrente, ritenendo che l’accoglimento del ricorso comportasse il soddisfacimento in forma specifica della pretesa .
 
A ciò consegue che la richiesta di risarcimento danni per equivalente odiernamente formulata non risulta contenuta nel decisum della sentenza di cui si richiede l’esatta esecuzione.
Tale circostanza comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso.
 
Peraltro, deve aggiungersi che ” in sede di ottemperanza, è possibile formulare richiesta di risarcimento solo per i danni che si siano verificati in seguito alla formazione del giudicato e proprio a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia irretrattabile; mentre , il risarcimento di tutti i danni lamentati, che si riferiscano al periodo precedente al giudicato, deve essere richiesto nell’ambito di un giudizio cognitorio da proporsi dinanzi al giudice di primo grado.
 
 
A cura di *************
 
Registro Dec. 3307/08
Registro Generale:      341/2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE 
 
                                                                          
 
 
nelle persone dei Signori:
LUIGI *********************  
ENRICO D’ARPE Cons.
***********************. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Visto il ricorso 341/2008  proposto da:
 
ALFA SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ************ ed elettivamente domiciliata in Lecce alla *************,7
Contro
PROVINCIA DI LECCE, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti *********************** ed ******************* ed elettivamente domiciliata in Lecce presso l’Avvocatura Provinciale alla via Umberto I
SOCIETA’ COOPERATIVA BETA A.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. **************** ed elettivamente domiciliata in Lecce alla *************,72 presso lo studio di quest’ultimo
Per l’esatta esecuzione della sentenza n.3096/07 emessa dal TAR Puglia sez. di Lecce
e contestuale nomina di Commissario ad acta
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visti gli atti di costituzione di:
PROVINCIA DI LECCE
SOC. BETA A.R.L.
Visti gli atti di causa;
Udito nella pubblica udienza del 9 ottobre 2008 il Giudice relatore dott.ssa ************* ed uditi altresì gli avv.ti ******* in sostituzione dell’avv. *****, ********** e *****, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. *****
Considerato in
 
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.3096/07 pubblicata in data 16 agosto 2007 il Tar Puglia II Sez. di Lecce accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la procedura di gara indetta dalla Provincia di Lecce per l’affidamento per cinque anni del servizio di custodia, vigilanza, front office ed accoglienza turistica presso istituti scolastici ed immobili adibiti a sede di uffici provinciali culminata con l’aggiudicazione della stessa in favore della Cooperativa BETA, mentre con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dalla stessa riteneva che “l’accoglimento del ricorso comporta il soddisfacimento in forma specifica della pretesa della ricorrente”.
La sentenza veniva appellata dalla controinteressata innanzi al Consiglio di Stato il quale con ordinanza n.5624/07 ha prima respinto la richiesta cautelare e poi, con dispositivo depositato il 16 maggio 2008, ha respinto anche nel merito l’impugnativa medesima.
Con il ricorso all’esame, la ricorrente sostenendo che solo in data 6 maggio 2008 la Provincia di Lecce ha provveduto a stipulare il contratto affidandole l’appalto per la parte residua (dal 1 marzo 2008 al 30 settembre 2011) , senza nulla disporre per la parte di appalto già eseguita, deduce la esecuzione parziale della sentenza citata in quanto non satisfattiva delle sue ragioni, chiedendo accogliersi la domanda di risarcimento del danno per equivalente da liquidarsi nella misura del 10% del valore della parte del contratto già eseguita .
Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2008 la causa è stata riservata per la decisione.
La richiesta di risarcimento danni per equivalente , formulata dalla ricorrente, si appalesa inammissibile.
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970).
Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3970; 11 aprile 2007, n. 1612; 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum – causa petendi – motivi – decisum" (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
In sede di giudizio di ottemperanza non può, pertanto, essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459).
Nella specie, la sentenza di primo grado della quale si chiede l’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 4, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 10 comma 1, l. 7 luglio 2000 n. 205( il quale prevede che in tal caso Tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27 comma 1 n. 4), r.d. 26 giugno 1924 n. 1054.) non ha acclarato l’obbligo della P.A. di risarcire il danno per equivalente subito dalla ricorrente, ritenendo che l’accoglimento del ricorso comportasse il soddisfacimento in forma specifica della pretesa .
A ciò consegue che la richiesta di risarcimento danni per equivalente odiernamente formulata non risulta contenuta nel decisum della sentenza di cui si richiede l’esatta esecuzione.
Tale circostanza comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso.
Peraltro, deve aggiungersi che ” in sede di ottemperanza, è possibile formulare richiesta di risarcimento solo per i danni che si siano verificati in seguito alla formazione del giudicato e proprio a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia irretrattabile; mentre , il risarcimento di tutti i danni lamentati, che si riferiscano al periodo precedente al giudicato, deve essere richiesto nell’ambito di un giudizio cognitorio da proporsi dinanzi al giudice di primo grado( Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008 , n. 849).
Nella specie , non si è formato alcun giudicato, non risultando passata in giudicato la sentenza di cui si richiede l’esecuzione, sicchè la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento nemmeno secondo tale aspetto.
Per le conclusioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno giustificati motivi ( fra cui l’atteggiamento della P.A. che ha stipulato il contratto con la ricorrente a distanza di diversi mesi dall’emissione della sentenza di I grado) per compensare le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 33 comma n.4, L.1034/1974 in premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 OTTOBRE 2008
Dott. ****************-Presidente
Dott.ssa ************* – Estensore

Lazzini Sonia

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