Richiesta del consiglio di sicurezza delle nazioni unite alla corte penale internazionale di perseguire il rais gheddafi e il suo entourage per crimini contro l’umanità

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1. La Corte Penale Internazionale, organo giurisdizionale penale internazionale autonomo del sistema delle Nazioni Unite, può essere adita sia da uno Stato che ha sottoscritto lo Statuto di Roma del 1998 – entrato in vigore il 1° luglio del 2002 –, sia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia dal procuratore della Corte Penale Internazionale, che agiscono di propria iniziativa. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dispone di questa prerogativa in virtù dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ma non ne aveva sin da allora fatto uso, tranne che in un’unica occasione, nell’ambito della crisi del Darfur (Sudan) mediante la risoluzione n.°1593 del 1° aprile 2005, adottata del Consiglio di Sicurezza.

Un nuovo rinvio della Corte Penale Internazionale impone di superare una serie di ostacoli. Il Consiglio di Sicurezza non può adire la Corte Penale Internazionale che, agendo nell’ambito del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – che concerne l’azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione –, nel momento in cui una situazione presenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Il Consiglio di Sicurezza deve, pertanto, riconoscere che la situazione libica va oltre l’ambito del conflitto puramente interno.

La competenza della Corte Penale Internazionale, in aggiunta, non viene riconosciuto a livello universale. Infatti, sei membri del Consiglio di Sicurezza, di cui tre membri permanenti dispongono del diritto di porre il veto – questi tre Stati membri sono la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d’America – non hanno ratificato lo Statuto di Roma del 1998, che istituisce la Corte Penale Internazionale, lo stesso Stato direttamente additato cioè la Libia. La risoluzione n:°1970 del 26 febbraio del 2011 è molto significativa, tanto è vero che è stata votata all’unanimità, se la si paragona a quella del Darfur che non ricevette un simile assenso.

È d’uopo, infine, sottolineare la rapidità di intervento del Consiglio di Sicurezza nella questione della Libia. Nella vicenda del Darfur, ad esempio, la Corte Penale Internazionale venne adita sei mesi più tardi, dopo la constatazione di crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità da una Commissione di inchiesta voluta dal Consiglio di Sicurezza. Nel caso della Libia, invece, il metodo ed i termini sono di altro genere: il Consiglio di Sicurezza ha adito la Corte Penale Internazionale meno di due giorni, dopo l’inizio del conflitto, esponendo i primi elementi di prova dinanzi al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite.

 

2. In seguito alla risoluzione n.°1970, il procuratore della Corte Penale Internazionale ha avviato un’inchiesta sulla drammatica situazione libica a partire dal 3 marzo 2011. La Corte Penale Internazionale sta puntando le sue indagini sulla base di accuse per crimini contro l’umanità. Questa qualifica corrisponde ad una netta definizione nello Statuto di Roma del 1998. L’ufficio del procuratore deve necessariamente determinare se gli atti compiuti sul lembo terri-toriale dello Stato libico hanno un carattere grave ed imponente, intervenendo nel contesto e nella conoscenza di un attacco generalizzato o sistematico lanciato contro la popolazione civile e ciò in applicazione o nel perseguimento di uno Stato o di un’organizzazione, secondo quanto enunciato nell’articolo 7 dello Statuto di Roma.

Un punto fondamentale si trova nella ragione che il Consiglio di Sicurezza ha adito la Corte Penale Internazionale unicamente per gli atti commessi dopo il 14 febbraio 2011. È deplorevole – a parere di chi scrive – che la Corte Penale Internazionale non si occupi dell’insieme dei crimini efferati di cui viene sottoposto alla sua responsabilità o, meglio, è accusato il regime libico dopo l’ascesa al potere, avvenuta nel 1969, del colonnello Mohammed Gheddafi. Il rais della rivoluzione è, infatti, sospettato di aver ordinato la morte e la tortura di coloro che si opponevano, senza non menzionare il suo coinvolgimento in una serie di attentati terroristici, avvenuti intorno agli anni ottanta del secolo scorso. Questo porterebbe a non rammentare che la competenza della Corte Penale Internazionale è limitata ratione temporis agli atti compiuti dopo il mese di luglio del 2002, anno di entrata in vigore dello Statuto della Corte Penale Internazionale, e ratione materiae ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a quelli di guerra, di cui la definizione è strettamente limitata.

L’inchiesta aperta dalla Corte Penale Internazionale dovrebbe focalizzarsi o puntare sulle più alte responsabilità dei vertici dell’entourage del rais libico sugli abusi commessi dopo il 14 febbraio 2011, che sono la famiglia del colonnello e i suoi stretti collaboratori. La qualità di capo di Stato non rende immune il leader libico Gheddafi da eventuali accuse, nel senso che la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante detto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale – come viene enunciato nell’articolo 27 §1 dello Statuto di Roma – e, inoltre, Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte Penale Internazionale di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona (§2 dello stesso articolo). Si può riportare alla mente, ad esempio, il caso del presidente del Sudan Omar El Bachir che esercita la funzione di capo di Stato, sulla cui testa pendono due mandati di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio commessi durante la guerra civile del Darfur nel 2003.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, invece, ha ritenuto che la Corte Penale Internazionale non eserciterebbe la propria competenza sui cittadini degli Stati che non hanno sottoscritto lo Statuto di Roma diverso dalla Libia. Il fine è chiaro, che è quello di evitare che coloro, considerati responsabili di crimini efferati, siano membri di forze militari statunitensi, in caso di intervento militare degli Stati Uniti sul territorio libico. Se non ci fosse stata questa restrizione, gli Stati Uniti d’America di certo avrebbero posto il loro veto alla richiesta della Corte Penale Internazionale.

 

3. La risoluzione n.°1970 del febbraio 2011, adottata dal Consiglio di Sicurezza, vincola la Libia a collaborare pienamente con la Corte Penale Internazionale e il procuratore della stessa Corte e prestare tutta l’assistenza richiesta – § 5 della risoluzione considerata. La Libia non ha alcun obbligo nei confronti della Corte stessa, mentre de jure è tenuta ad attenersi alle sue disposizioni dettate dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in base al pilastro del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Ma l’inchiesta non comporta obbligatoriamente azioni penali davanti alla Corte Penale Internazionale. L’ufficio del procuratore deve prima di tutto mettere assieme elementi sufficienti di prove come le foto, i video e le testimonianze sui crimini perpetrati in Libia ed in seguito identificare in modo preciso i livelli di responsabilità nel comando delle forze militari fedeli al colonnello Gheddafi. Le migliaia di cittadini libici rifugiati in Tunisia potrebbero dare preziose testimonianze, come pure gli alti vertici del comando che manifestano il loro pentimento, nel momento in cui si sfalda il regime dittatoriale di Gheddafi.

Se i procedimenti hanno avuto il loro inizio, allora i mandati di arresto internazionali verranno emessi contro Gheddafi ed il suo entourage, in quanto responsabili di tali crimini, il processo dinanzi alla Corte dell’Aia può svolgersi solo in presenza degli accusati. In attesa di una concreta collaborazione delle autorità libiche o degli Stati di rifugio degli imputati, sarà d’uopo attendere forse un po’ di anni prima di vedere gli autori, di gravi crimini avvenuti sul lembo territoriale libico, giudicati davanti alla Corte Penale Internazionale.

La richiesta della Corte Penale Internazionale giocherà prima di tutto un ruolo di monito, non trascurabile, contro i dirigenti libici e di altri regimi colpiti dalla crisi sociale in tutta l’aerea del nord Africa e del medi oriente. La Corte Penale Internazionale non interverrà che in un secondo momento e non senza incontrare alcune difficoltà in campo. In particolare, la penuria di finanziamenti dell’inchiesta da parte delle Nazioni Unite, è frutto di compromesso trovato nel Consiglio di Sicurezza per poter adottare la risoluzione.

Paccione Giuseppe

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