Revocatoria ordinaria e conferimento di beni immobili in s.r.l. unipersonale

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Il conferimento di beni immobili nella società a responsabilità limitata effettuato dall’unico socio è assoggettabile alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27920 del 16 settembre 2022
   

Indice

1. La revocatoria ordinaria

L’art. 2901 c.c. stabilisce che “il creditore … può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”.
Non però in ogni circostanza, ma solo nei casi in cui – come previsto dal prefato articolo – 1) il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione del patrimonio alle ragioni del creditore e, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, 2) di tale pregiudizio avesse consapevolezza anche il terzo.
Per l’esperibilità dell’azione revocatoria (nota anche actio pauliana) è necessario perciò che:
– vi sia un atto di disposizione in grado di influire sulla situazione patrimoniale del debitore, alterandola dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;
– dall’atto di disposizione discenda, anche solo potenzialmente, per il creditore un pregiudizio, che, in ultima analisi, si concretizza attraverso la depauperazione del patrimonio del debitore o altrimenti nell’attenuazione della rispondenza patrimoniale dello stesso (eventus damni);
– sussista la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione del patrimonio a danno del creditore (scientia fraudis)
– sussista, per gli atti di disposizione a titolo oneroso, oltre a quella del debitore anche la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio cagionato alle ragioni del creditore (partecipatio fraudis).

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 2. I fatti di causa

I creditori personali di socio di società a responsabilità limitata ottenevano in primo grado sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto di disposizione con il quale il debitore conferiva alcuni immobili di sua proprietà alla s.r.l. in seno alla quale il medesimo rivestiva la qualifica di socio unico.
Appellata la sentenza, il Tribunale distrettuale confermava la decisione assunta dal giudice di prime cure.
Il debitore proponeva, dunque, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello eccependo, quale principale e assorbente motivo di doglianza, che l’assenza di alterità soggettiva tra la propria persona e la s.r.l. unipersonale farebbe venire meno la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria costituito dal c.d. eventus damni.
In sostanza, secondo la tesi sostenuta dal debitore, non essendovi alterità soggettiva tra la propria posizione patrimoniale e quella della società a responsabilità limitata unipersonale, cui in qualità di socio unico aveva conferito alcuni beni immobili, nessun pregiudizio, ai sensi dell’art. 2901 c.c., si sarebbe concretizzato a danno dei creditori.

3. La decisione della S.C.

La S.C. con ordinanza n. 27290 del 16 settembre 2022 ha respinto il ricorso.
In primo luogo, gli Ermellini hanno affermato che l’autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la società conferitaria ex art. 2462 c.c. comporta che gli immobili ad essa conferiti dal socio unico divengano automaticamente strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale della medesima, fuoriuscendo, dunque, dal novero dei beni destinati a rappresentare la garanzia patrimoniale generica del socio unico conferente.
Tant’è che, i beni conferiti in società in nessun caso potranno essere direttamente aggrediti in relazione alle obbligazioni personali assunte dal socio unico, mentre, come stabilito dal secondo comma dell’art. 2462 c.c., “quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470”, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponderà illimitatamente con i propri beni personali per le obbligazioni sociali.
In secondo luogo, la S.C. ha opportunamente evidenziato che se è vero che, a seguito del conferimento in società, la quota di partecipazione assunta si sostituisce ai beni immobili conferiti nella garanzia patrimoniale generica del debitore conferente, ciò nondimeno tale sostituzione non è sufficiente a neutralizzare l’eventus damni che, invero, ricorre, come precedentemente statuito dalla S.C. medesima, quando l’atto dispositivo determini una variazione “anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. Civ., ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221).
Cosa che, nel caso di specie, certamente si verifica, giacché una volta entrati a far parte del patrimonio della società, i beni immobili conferiti risulteranno esposti all’alea che contraddistingue l’esercizio dell’attività imprenditoriale e quest’ultima è, per definizione, ben maggiore di quella ad essi permarrebbe associata nell’ipotesi di una loro quieta permanenza nel patrimonio del debitore conferente.
Né, d’altra parte, può ritenersi che il contrapposto interesse del debitore conferente a vedere conservata la piena efficacia dell’atto di disposizione patrimoniale posto in essere, rimanga, in virtù di quanto in precedenza esposto, privo di ogni tutela, atteso che, laddove convenuto ex art. 2901 c.c., egli potrà sempre dimostrare che “il proprio patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la pretesa del creditore che abbia esperito la c.d. actio pauliana”.
 

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Dott. Carmine Di Palo

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