Revocatoria fallimentare ex art art. 67 l. Fall.

Redazione 19/10/18
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Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in tema di revocatoria fallimentare, l’oggetto della prova è costituito non dalla mera “conoscibilità”, secondo i parametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di media diligenza ed avvedutezza, ma da una concreta situazione psicologica (“conoscenza effettiva”) dello stato di insolvenza (Cass., n. 10209/2009; n. 15939/2007; n. 14978/2007).
Proprio in ragione dell’evidente difficoltà di provare uno stato interiore, la giurisprudenza si è pronunciata con orientamento costante nel senso che è ammissibile il ricorso alle presunzioni, di cui all’art. 2727 c.c., al fine di provare la scientia decoctionis, purchè, i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da dimostrare per prova logica l’effettiva conoscenza dello stato di dissesto dell’imprenditore fallito.

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E’ quindi necessario che lo stato di insolvenza fosse conoscibile, e che il creditore soddisfatto ne abbia avuto concreta conoscenza.
Tra gli elementi oggettivamente rilevanti, per conoscere la situazione economica e patrimoniale di un imprenditore vi è indubbiamente il bilancio, deputato a svolgere una funzione informativa, contenendo una completa esposizione dei fatti inerenti alla gestione della impresa.

Caratteri soggettivi del creditore

Inoltre, vanno tenute in debita considerazione le caratteristiche soggettive del creditore: le banche, proprio in ragione dell’attività economica svolta, sono attrezzate per compiere periodiche indagini e verifiche nei confronti dei propri clienti, soprattutto di quelli affidati, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale, ed agire in autotutela, ad esempio revocando le linee di credito; per il servizio che espletano, prestano particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei loro correntisti, specialmente quando questi godano di affidamenti di importo rilevante. Ed è stato giustamente osservato che agli istituti di credito deve attribuirsi una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune.
Tale professionalità, tuttavia, non esaurisce il problema probatorio in discussione non essendo lecito, ” inferire la conclusione che, solo in quanto banca, detto creditore abbia, sempre e necessariamente, conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza del debitore fallito, escludendo, così, illegittimamente, ogni necessità di allegazione, da parte del curatore, di ulteriori elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell’imprenditore ” (tra le altre Cass. 4765/1998).

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