Revoca della separazione e riconciliazione dei coniugi

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L’espressione “vissero per sempre insieme felici e contenti”, nell’epoca attuale, viene relegata a semplice frase, senza nessuna enfasi sui motivi, a conferma che i matrimoni possono non essere eterni.

A volte non conoscendo bene il partner non si valutano i possibili caratteri incompatibili, altre volte la crisi è caratterizzata dall’infedeltà del coniuge, o da maltrattamenti domestici.

Se si constata che non si può proseguire la convivenza, si avviano subito le procedure legali di separazione.

In questa sede scriveremo come annullare la separazione tra coniugi, prendendo in considerazione le varie modalità previste dal legislatore per ottenere il provvedimento.

Si scriverà  anche quali requisiti richiede la legge per ottenere la revoca del provvedimento che ha sentenziato la separazione e che cosa succede se, quando i coniugi si riconciliano, nel matrimonio subentra un’altra crisi.

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La fase patologica del matrimonio

Secondo l’articolo 143 del codice civile i coniugi devono rispettare reciprocamente l’obbligo di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, oltre che della collaborazione e coabitazione nell’interesse della famiglia.

Se non è presente anche uno di questi elementi, il contratto stipulato tra i coniugi può iniziare a vacillare.

L’inizio della fase patologia del matrimonio, potrebbe essere provocata dai primi litigi e le continue incomprensioni.

Questi scenari molto spesso sfociano in una separazione tra i coniugi.

Nei confronti di marito e moglie questa è la fase più difficile, e lo è anche di più se ci sono dei figli.

Ne costituiscono esempi le lotte per l’affidamento, sull’assegnazione della casa familiare, gli addebiti per violazione del dovere di fedeltà, circostanze che inducono i coniugi a rivolgersi ai loro avvocati per iniziare le procedure legali.

I modi nei quali intraprendere la separazione

Alla separazione tra i coniugi si può arrivare attraverso le diverse modalità che la legge mette a disposizione.

Il loro significato non è la cessazione degli effetti del matrimonio, ma esclusivamente la sua sospensione.

La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è la modalità più conflittuale e dispendiosa per i coniugi, ma, allo stesso tempo, l’unica via d’uscita se gli stessi non sono in grado di mettersi d’accordo.

Spetterà all’avvocato di uno dei due avviare il procedimento davanti al tribunale competente, attraverso un ricorso che conterrà in modo cronologico i fatti che andranno dal matrimonio alla rottura del vincolo.

La separazione consensuale

La separazione consensuale è molto meno difficoltosa e anche meno dannosa, sia dal lato economico, sia dal lato mentale.

L’atto viene presentato  in modo congiunto da marito e moglie che potranno essere assistiti anche da un unico legale.

Il ricorso a questa procedura presuppone che le parti si presentino davanti al presidente del tribunale con un accordo vagliato dalle parti.

La separazione al Comune

Con l’ultima riforma del legislatore, i coniugi hanno la possibilità di accelerare ancora di più la loro separazione.

Lo possono fare presentandosi davanti al sindaco del loro Comune che, in qualità di ufficiale di stato civile, riceverà le volontà di separazione dei coniugi e provvederà ad annotarle presso i registri ufficiali, dov’è annotato l’atto di matrimonio.

La separazione con la negoziazione assistita

Il legislatore, se sono presenti figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, ha previsto una procedura snella, che si svolge con la presenza dei rispettivi avvocati che redigeranno un accordo di negoziazione assistita, successivamente inviato alla procura competente per territorio.

La riconciliazione tra coniugi

Potrebbe accadere che dopo la separazione i coniugi decidano di ritornare sui loro passi ristabilendo   la vita matrimoniale.

In presenza di simili circostanze, a determinate condizioni, è possibile revocare la separazione.

Si deve provare la riconciliazione coniugale, che si verifica quando viene ricostituito il complesso dei rapporti che caratterizzavano il vincolo matrimoniale, volendosi intendere con questo termine, non esclusivamente quelli relativi all’aspetto materiale del vincolo, ma anche quelli che sono alla base dell’unione spirituale tra i coniugi (Tribunale Reggio Calabria, sent. 25/11/2019 n.1572/2019).

La  riconciliazione tra coniugi separati sia ha in caso di completo ripristino della convivenza coniugale, oppure, in caso di ripresa dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che costituiscono il consorzio familiare.

I comportamenti dei coniugi non devono contenere riserve mentali e dimostrare senza equivocare in la volontà delle parti di ripristinare la comunione di vita.

La convivenza è un elemento concreto e importante per dimostrare la riconciliazione dei coniugi, ma non è l’unica sufficiente, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale.

In che modo si può annullare la separazione

Secondo la legge i coniugi, di comune accordo, possono fare cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza la presenza del giudice, attraverso una espressa dichiarazione, oppure, un comportamento non equivoco che non sia compatibile con la separazione.

 

Se per i coniugi possa essere utile e necessario ottenere un provvedimento giudiziale, si potrà presentare un’istanza al giudice, allo scopo di ottenere una sentenza ricognitiva della riconciliazione, che ne determini la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione.

Il provvedimento si renderà efficace ripristinando la convivenza spirituale e materiale, caratteristiche della vita coniugale.

In presenza di simili circostanze, la parte che vuole fare accertare la riconciliazione dei coniugi ha il compito di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice deve verificare, sapendo che, se non è presente una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano esclusivamente con prove serie e inconfutabili (Cass. civ., sez. VI, sent. 26/07/2019 n.20323/2019).

Le prove sono la coabitazione, la ripresa di relazioni reciproche, la cessazione delle condizioni che avevano reso intollerabile proseguire la convivenza.

La richiesta di annullamento della separazione a causa della riconciliazione, può essere presentata anche nel giudizio di divorzio.

Non è ammessa da parte del coniuge che aveva avviato la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se si dovesse verificare un’altra rottura non si potrà usufruire del precedente provvedimento di separazione del giudice.

In presenza di un’altra crisi, i coniugi dovranno presentare un’altra richiesta e la separazione potrà essere pronunciata un’altra volta esclusivamente in relazione a fatti e comportamenti avvenuti dopo la riconciliazione (art.157 c.c.).

In presenza di successiva separazione, si riterrà necessaria un’altra regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, alla quale il giudice deve provvedere sulla base di un’altra valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi, che consideri le eventuali sopravvenienze e anche le disponibilità acquisite in relazione agli effetti della precedente separazione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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