Retrodatazione rispetto a “diverso” procedimento in caso di connessione qualificata

Scarica PDF Stampa Allegati

Quando, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera anche rispetto ai fatti oggetto di “diverso” procedimento? La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 38644 del 21 settembre 2023) ha risposto a tale quesito.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 38644 del 21/09/2023

cassazione-38644-2023.pdf 112 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. La questione

Il Tribunale di Firenze accoglieva un appello e, per l’effetto, annullava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa che, con un unico motivo di impugnazione, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cd. «contestazione a catena».

Potrebbero interessarti:

2. Principio di diritto sulla retrodatazione

Il ricorso era reputato non meritevole di accoglimento, ritenendo come il giudice di merito avesse fatto un corretto uso del principio di diritto secondo cui, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (vedi Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018; Sez. 1, n. 47399 del 15/07/2022).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
Quindi, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione laddove si debba appurare se operi siffatta retrodatazione nel caso di connessione qualificata.
Il Collegio ha ritenuto che la motivazione oggetto di ricorso abbia contenuto una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell’applicazione del giudizio e risulta corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato


Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.
Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento