Responsabilità professionale avvocati: l’OUA sollecita un confronto tra CNF, Ministero e forze politiche in vista degli emanandi decreti attuativi

Redazione 07/03/13
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Anna Costagliola

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) paventa che la recente normativa sull’obbligo di polizza per la responsabilità professionale degli avvocati possa risultare inadeguata se con i regolamenti ministeriali attuativi non verranno definiti e chiariti diversi punti controversi, soprattutto in ordine all’obbligo a contrarre, all’oggetto e ai limiti della copertura assicurativa. Deve ricordarsi come la nuova legge sull’ordinamento forense (L. 247/2012), all’art. 12, in linea con quanto già previsto dall’art. 5 D.P.R. 137/2012, imponga l’obbligo per gli avvocati (associazioni o società fra professionisti), così come già accade per altri professionisti, di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (comma 1) e prevede che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare (comma 4).

La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare a titolo di responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. La stipula della polizza assicurativa potrà essere effettuata dal professionista autonomamente o anche mediante apposite convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Tanto premesso, l’OUA ha richiesto urgentemente un incontro tra il CNF e il Ministero della giustizia per la fase di definizione dei regolamenti attuativi. E’ opportuna, infatti, come si legge nella delibera adottata dall’OUA, una seria e tempestiva disamina della tematica onde evitare che il Ministero della giustizia, sentito il CNF, stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione per una valida ed efficace copertura assicurativa, a tutela dei cittadini. In particolare, si ritiene necessaria un’attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulle note questioni in relazione alla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria, in relazione all’art. 1917 c.c., nonché sugli standard dei livelli di pagamento dei premi.

Stigmatizza ancora l’OUA come al descritto obbligo di copertura assicurativa, che in ogni caso entrerà in vigore solo dopo la predisposizione del regolamento ministeriale, si accompagna contestualmente, a termini di legge, quello di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (art. 12, co. 2). La violazione di tale obbligo pure integra un illecito disciplinare.

L’introduzione di un tale ulteriore obbligo, in ossequio, peraltro, ad una tendenza diffusa alla socializzazione del rischio, è stata fortemente criticata nell’ambiente forense, sottolineandosene l’incompatibilità con la vigente normativa (T.U. 1124/1965 e successive norme integrative, in particolare il D.Lgs. 38/2000) per la quale solo in caso di ipotesi di responsabilità del datore di lavoro sussiste l’obbligo di questi al risarcimento del danno differenziale rispetto alla copertura INAIL. Peraltro, anche la prevista copertura obbligatoria del rischio infortuni del titolare e degli altri collaboratori, anche occasionali, è apparsa «generica, eccessiva, quando non legittima e foriera di inevitabili conseguenze sull’impiego di questi negli studi legali».

Le osservazioni critiche sollevate dall’OUA attengono, infine, alla constatata prova dell’assenza in Italia, allo stato attuale, di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni che possa garantire nel corso degli anni a venire il pagamento di premi che siano adeguati ed effettivi rispetto alle controprestazioni di coperture assicurative, con l’evidente pericolo di abusi di posizione dominante da parte delle compagnie assicurative. A tale fine l’OUA propone l’istituzione di un osservatorio nazionale sulle attuali tariffe praticate dalle compagnie di assicurazioni nei confronti degli avvocati già assicurati al fine di elaborare una proposta di tariffa al ribasso per il futuro, tenuto conto dell’elevato numero di nuove polizze stipulande, e meccanismi di contrattazione istituzionale con l’avvocatura a livello nazionale per l’individuazione dei contenuti minimi di copertura delle polizze.

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