Responsabilità precontrattuale da contratto valido ma dannoso

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La conclusione di un contratto solitamente è preceduta da una fase in cui le parti discutono del contenuto del futuro regolamento negoziale, cercando una convergenza su posizioni diametralmente opposte o quantomeno distanti.
Il codice civile agli articoli 1337 e 1338 disciplina la fase delle trattative con disposizioni di carattere generale e specifiche, imponendo alle parti di comportarsi secondo buona fede ed adempiere agli obblighi informativi che possono incidere sulla validità del contratto, pena il risarcimento del danno da affidamento incolpevole.


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Indice

1. Buona fede oggettiva: fondamento

Come detto la fase preliminare alla conclusione del contratto deve essere caratterizzata dalla presenza della buona fede oggettiva incentrata sulla correttezza e lealta, il cui fondamento si rinviene nell’art. 2 della Costituzione ove è precisato il dovere di solidarietà sociale tra i consociati; nell’art. 1375 cc che regola la buona fede esecutiva  e nell’articolo 1175 c che impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo correttezza.
In sostanza la buona fede oggettiva consiste in un comportamento improntato alla massima collaborazione con l’altra parte al fine di conseguire reciprocamente la piena soddisfazione dei contrapposti interessi.

2. La responsabilità precontrattuale: evoluzione giurisprudenziale

Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza hanno fornito diverse interpretazioni della responsabilità precontrattuale, partendo da una posizione iniziale piuttosto restrittiva, individuandola nella sola ipotesi in cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede avesse  condotto alla conclusione di un contratto invalido, determinando di conseguenza una portata applicativa piuttosto limitata della norma di cui all’art.1337 cc.
Successivamente la giurisprudenza ne ampliò il raggio operativo, ritenendo che vi fosse responsabilità precontrattuale con violazione della buona fede nell’ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative.
Invero quando queste avessero raggiunto un livello tale da ingenerare il ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, il recesso ingiustificato di una parte a danno dell’altra è stato ritenuto fonte di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cc.  Per violazione del canone della buona fede contrattuale.
Altra ipotesi di violazione del principio della buona fede fonte di responsabilità, è stata rinvenuta nel comportamento del reticente che non avesse palesato informazioni utili alla positiva conclusione del contratto; nelle informazioni inesatte e in generale in tutti quei comportamenti idonei ad incidere sulla libertà negoziale dei contraenti.
In ultimo vi è responsabilità precontrattuale ogni qualvolta il comportamento scorretto di una parte induca l’altra alla conclusione di un contratto valido ma dal contenuto sconveniente.
In sintesi la responsabilità precontrattuale è ravvisabile allorquando il comportamento in mala fede di una parte, incide negativamente sull’autonomia negoziale altrui, divenendo l’art.1337 cc , norma di sistema cui ricorrere qualora il legislatore non predisponga un rimedio specifico a tutela della parte che subisca coartazioni e/o condizionamenti dall’altra.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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3. Vizi incompleti della volontà (art. 1440 c.c.)

Occorre  premettere che il procedimento di formazione del consenso può essere inciso da un comportamento doloso, consistente in raggiri e artifici, che inducono un contraente a concludere un contratto che non avrebbe mai concluso ( vizio completo della volontà – dolo incidente – art.1439 cc).
Altre volte i raggiri o gli artifici subiti dal contraente sono meno intensi (vizi incompleti della volontà) al punto da indurlo alla conclusione di un contratto valido, ma non conveniente dal punto di vista contenutistico (generalmente economico), determinando uno squilibrio indebito, eliminabile solo con l’azione risarcitoria ex art.1337 cc.
In tal caso il legislatore, con la norma in commento, punta a sanzionare il comportamento in mala fede tenuto dal contraente scorretto, senza incidere sulla validità del contratto.
In sostanza il nostro ordinamento distingue tra regole di validità e regole di correttezza : la violazione delle prime, incide sulla sorte del vincolo contrattuale (l’atto); l’inosservanza delle seconde determina quale conseguenza l’obbligo di risarcire il danno prodotto dalla condotta contraria ai doveri di solidarietà nei rapporti interprivati, assumendo pertanto una portata generale applicabile tutte le volte in cui la malafede comportamentale abbia indotto il contraente debole alla stipula di un contratto valido, ma dannoso.
In poche parole la violazione delle regole comportamentali della buona fede , induce il soggetto “decettato” alla conclusione di un contratto –  che avrebbe comunque concluso –  ma a condizioni più svantaggiose rispetto a quelle praticabili se non vi fossero gli artifici o raggiri incidenti.
Un esempio di questo tipo, puo’ essere fornito dall’ipotesi in cui ci si approfitti di una condizione di difficoltà economica dell’altra parte per ottenere la conclusione di un contratto a condizioni piu’ esose, pur senza violare le norme in tema di rescindibilità previste dall’art.1448 cc.
In conclusione si puo’ affermare che la violazione delle regole di validità sono espressamente previste dal legislatore, soprattutto in materia consumeristica, mentre l’art.1337 cc.  rimane norma aperta da far valere tutte le volte in cui la malafede contrattuale incida sulla volontà del contraente inducendolo ad un contratto valido ma dannoso, il cui rimedio si sostanzia nell’obbligo risarcitorio.

4. Natura giuridica della responsabilità precontrattuale

Sulla natura giuridica della responsabilità precontrattuale si avvicendano tre tesi: quella della natura contrattuale, extracontrattuale e da contatto sociale.
La prima trova la propria ratio nella considerazione per cui la sola trattativa implica la nascita di un obbligazione giuridica in forza dell’art. 1173 cc che rinviene “ da ogni altro atto o fatto” la ulteriore fonte dell’obbligazione.
Secondo altra tesi, che tende a prevalere, la responsabilità in parola rientra nella previsione dell’art.2043 cc poiché la lesione precede il rapporto obbligatorio e per la portata di principio generale a tutela della libertà negoziale, quello di comportarsi secondo buona fede nei rapporti negoziali.
Di conseguenza, non potendosi ravvisare nella violazione degli obblighi comportamentali, l’inadempimento di un’obbligazione, propende per la natura extracontrattuale della responsabilità in commento.
Infine vi è la teoria del contatto sociale, che rinviene nella violazione dei canoni della correttezza e lealtà nella fase delle trattative “ le obbligazioni senza prestazione” da tutelare invocando i rimedi posti dalla disciplina in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc e ss.
Ovviamente ciascuna delle delle tre teorie ha implicazioni diverse sotto il profilo processuale, probatorio e dei termini di prescrizione che si approfondiranno in un successivo articolo.

5. Danno risarcibile

In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è quantificabile nell’interesse positivo differenziale.
Invero in argomento si distingue tra risarcibilità dell’:
1. Interesse negativo, ovvero quello avente ad oggetto il danno emergente (spese) sostenuto per aver confidato in una trattativa contrattuale ingiustificatamente interrotta e nella perdita delle occasioni favorevoli da provare rigorosamente (lucro cessante).
2. Interesse positivo rilevante in materia di responsabilità contrattuale, che è l’interesse all’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento, la parte lesa ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno sofferto, il quale comprende la perdita che avrebbe evitato ( danno emergente) e il vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato adempiuto.
3.interesse positivo differenziale nel caso del “contratto valido ma dannoso” a seguito del comportamento illecito dell’altro contraente, si sostanzia nel maggior aggravio economico sostenuto o nel minor vantaggio conseguito. In sostanza si procede trasformando in danno le poste negative derivanti dal comportamento illecito del “ deceptor”, e ricostruendo in tal senso quale sarebbe stato il contenuto del contratto, sotto il profilo quantitativo, senza le scorrettezze incidenti .

Francesco Piscopo

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