L’invalidità del contratto determinata dai vizi nel consenso

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Nel diritto sono previste determinate situazioni che, quando viene stipulato un contratto, rendono invalido il consenso prestato.

Si tratta dei cosiddetti vizi del consenso, elementi che ostacolano la volontà e sono causa di annullabilità del contratto, determinando una formazione anomala della stessa volontà durante il suo processo di creazione.

La volontà contrattuale è diversa da quella che si produrrebbe in assenza del vizio.

Ad esempio, Tizio acquista un oggetto di silver credendo che sia d’argento.

La sua volontà di acquistare l’oggetto è condizionata dall’errore relativo al metallo del quale è fatto lo stesso.

In che cosa consistono i vizi del consenso

Secondo l’articolo 1427 del codice civile, il contraente può chiedere l’annullamento del contratto quando la sua volontà viene alterata dai vizi del consenso, vale a dire, quando il suo consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

L’errore si determina quando il contraente ignora oppure conosce in modo sbagliato oppure non sufficiente, situazioni che determinano la decisione di stipulare o di non stipulare un contratto, oppure, di farlo in presenza di determinate condizioni.

La violenza consiste nel pericolo di un male ingiusto e notevole per il quale il contraente è portato a stipulare un contratto che in caso contrario non avrebbe stipulato, oppure, che avrebbe stipulato a diverse condizioni.

Il dolo consiste in un comportamento ingiusto che si determina nel compiere una serie di artifizi e raggiri in forza dei quali un soggetto è portato a concludere un contratto che in caso contrario non avrebbe concluso, oppure, avrebbe stipulato a diverse condizioni.

Le caratteristiche dell’errore

Perché l’errore possa valere come causa di annullabilità del contratto, deve presentare due precise caratteristiche, vale a dire, deve essere essenziale e riconoscibile (art. 1249 c.c.).

L’errore è essenziale quando determina il consenso e cade: sulla natura del contratto.

Ad esempio, si stipula una compravendita credendo di stipulare una locazione.

Sull’identità o sulle qualità dell’oggetto della prestazione.

Ad esempio, Tizio crede di comprare chiodi e acquista viti oppure crede di comprare un cavallo da corsa e compra un cavallo da tiro.

Sull’identità oppure sulle qualità personali dell’altro contraente.

Ad esempio, Caio stipula un contratto di società con Sempronio, credendo che sia un facoltoso finanziere, mentre è un impiegato.

Sulle qualità giuridiche dell’oggetto della prestazione oppure della persona dell’altro contraente.

Ad esempio, Mevio acquista un terreno per costruire una casa nell’errata convinzione che il piano regolatore comunale lo qualifichi come edificabile.

L’errore è riconoscibile quando, in base al contenuto, alle circostanze del contratto oppure alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza lo avrebbe potuto rilevare (art. 1431 c.c.).

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In che cosa consistono l’errore ostativo e l’errore di calcolo

Dall’errore come vizio della volontà, si distinguono altri due tipi di errore:

L’errore ostativo, che non si verifica durante il processo di formazione della volontà contrattuale ma nel momento della sua espressione all’esterno e consiste in una dichiarazione non conforme alla volontà.

Ad esempio, un soggetto intende acquistare 100 litri di vino ma nella lettera di ordinazione scrive per errore 100.000 litri.

Anche l’errore ostativo comporta l’annullamento del contratto se è essenziale e riconoscibile.

L’errore di calcolo, che non porta all’annullamento del contratto ma a una rettifica.

Ad esempio, i prezzi dei singoli beni oggetto di un contratto di compravendita sono esatti ma ad essere sbagliata è la somma.

La violenza come causa di annullamento del contratto

La violenza come vizio del consenso è morale e non fisica e si manifesta in un pericolo.

È causa di annullamento del contratto quando, tenuto conto delle caratteristiche soggettive della persona che la subisce e della specifica situazione nella quale si trova, è tale da fare impressionare una persona sensata, facendole temere di esporre sé oppure i suoi beni a un male ingiusto e notevole.

Il male minacciato è ingiusto quando è contrario a norme di legge.

Ad esempio, Tizio vuole entrare in possesso di un’automobile di proprietà di Caio e minaccia di fargliela rubare se non gliela venderà.

È notevole, quando è vero oppure sembra serio da impressionare una persona normale.

Il dolo come causa di annullamento del contratto

Il codice civile non dà una definizione precisa del dolo, che si deve intendere come un comportamento ingannevole che si manifesta con artifizi, vale a dire, subdoli avvolgimenti della psiche, compiuti sia con le parole sia con dei raggiri, oppure producendo documenti falsi.

Esempio:

Un soggetto vuole comprare un’automobile di seconda mano da un meccanico, che attraverso manomissioni del motore, inganna l’acquirente sulle condizioni del veicolo, ottenendo un prezzo più alto di quello che corrisponde al reale valore della macchina.

Perché si abbia dolo è necessario che tra il comportamento doloso e l’errore nel quale cade il contraente ingannato ci sia un nesso di causalità.

Per ottenere l’annullamento del negozio non è necessario dimostrare che l’errore nel quale il soggetto è caduto sia anche essenziale e riconoscibile, è sufficiente dimostrare che il comportamento ingannevole ha provocato un errore, anche sui motivi.

Il codice civile distingue due tipi di dolo:

Il dolo determinante e il dolo incidente.

Il primo si ha quando senza il comportamento doloso la parte ingannata non avrebbe compiuto il negozio.

Il secondo si ha quando la parte ingannata avrebbe lo stesso compiuto il negozio anche senza il comportamento doloso ma, in mancanza di questo, lo avrebbe concluso a condizioni più favorevoli.

Nel caso del dolo determinante la parte ingannata può chiedere l’annullamento del negozio e il risarcimento del danno.

Nel caso di dolo incidente il contratto è valido, ma la parte in mala fede risponde dei danni.

Gli effetti del contratto annullabile

A differenza del contratto nullo, che è completamente privo di effetti, il contratto annullabile, sino a quando non viene annullato, produce i suoi effetti dal momento della stipulazione, come se fosse valido.

Il contraente che ha avuto la volontà viziata, può ottenere una sentenza di annullamento con la quale l’autorità giudiziaria fa cessare la produzione degli effetti che si sono prodotti.

Si parla di efficacia retroattiva dell’annullamento.

A differenza della nullità, l’annullamento del contratto può essere richiesto al giudice entro cinque anni, trascorsi i quali l’azione, vale a dire, il diritto del soggetto di agire in giudizio, si prescrive.

L’annullamento può essere chiesto esclusivamente dal contraente la quale volontà è stata viziata.

L’annullabilità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, che può pronunciare l’annullamento se c’è stata una richiesta della parte interessata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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