Responsabilità medica, questioni processuali

Redazione 03/10/17
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Responsabilità medica, le allegazioni

Responsabilità medica: nelle domande di risarcimento, l’onere di allegazione investe, quindi,  necessariamente non solo il danno evento ma anche tutti i danni conseguenza lamentati. In questo senso è chiaramente orientata Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 691, secondo cui le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione
della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

I danni alla capacità lavorativa

La capacità lavorativa generica, intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale, fu introdotta da Cazzaniga nel 1928 denominandola anche capacità ultra-generica, intrinseca ad ogni individuo, per sopperire ad una sostanziale iniquità del metodo risarcitorio del tempo là ove veniva risarcito il danno solo nel caso del soggetto che produceva un reddito e ove, di conseguenza, venivano penalizzati coloro che nulla potevano produrre (il minore, la casalinga, il disoccupato, il pensionato). La Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che il danno da riduzione alla capacità lavorativa generica – che è “voce” distinta ed autonoma dal danno patrimoniale da attività lavorativa specifica – va ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale ed il giudice del merito deve procedere alla sua necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, qualora, come nel caso all’esame, per soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano (Cass. 12 maggio 2017, n. 11769). All’interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico.

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile

Gli articoli 651, 652, 653 e 654 c.p.p. disciplinano la materia dedicata alla efficacia del giudicato penale nei giudizi extrapenali. Le prime due disposizioni regolano rispettivamente l’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile (o amministrativo) di danno. A differenza del codice abrogato, ispirato al principio del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità sugli altri processi, il rapporto tra il processo penale e gli altri giudizi è ispirato al principio della parità tra i riti, cui conseguono l’autonomia e la separazione dei giudizi. Gli artt. 651 e 652 c.p.p. disciplinano gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile (e amministrativo) in un contesto normativo che, diversamente da quanto prevedeva il codice precedente, esclude la validità erga omnes dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale e riduce fortemente l’area di efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi, introducendo sostanzialmente il principio della separatezza tra i giudizi (C. conti, sez. riunite, 5 febbraio 1990, n. 648).
Si tratta di una linea guida che trova tuttavia un limite nella possibilità di riconoscere un valore preclusivo al giudicato penale in circoscritte, particolari, ipotesi che riguardano le sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.) azionato nei processi civili o amministrativi.

I presenti contributi sono tratti da

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