Responsabilità medica: le questioni processuali

Redazione 17/11/17
Scarica PDF Stampa

La condizione di procedibilità

Il primo comma dell’art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24 introduce una condizio- ne di procedibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria; tale condizione è costituita dalla proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).

Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” (art. 8, comma 1, l. 8 marzo 2017, n. 24). “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento” (art. 8, comma 2, l. 8 marzo 2017, n. 24).

Il procedimento di consulenza tecnica preventiva è alternativo al procedimento di mediazione, disciplinato dall’art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010.

In tali casi, ovverosia nei casi di domanda di risarcimento dei danni deri- vante da responsabilità sanitaria, non trova applicazione la disciplina sul- la negoziazione assistita (ex art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

La disposizione contenuta al comma 2 della norma in esame (“In tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”) appa- re superflua visto che già l’art. 3 citato prevedeva la non applicazione della ne- goziazione assistita nell’ambito delle controversie da responsabilità sanitaria.

L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice o eccepita dalla parte, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

I danni devono essere allegati?

Nelle domande di risarcimento, l’onere di allegazione investe, quindi, necessariamente non solo il danno evento ma anche tutti i danni conseguenza lamentati.

In questo senso è chiaramente orientata Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 691, secondo cui le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al

È nulla la citazione se manca l’allegazione dei danni?

Vi è da chiedersi se da tale premessa derivi, ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità della citazione che, pur contenendo una richiesta risarcitoria, sia priva della puntuale descrizione del danno-evento e/o del danno-conseguenza. Invero, la carente allegazione dell’interesse giuridicamente tutelato sembra riflettersi sull’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e determinare, pertanto, la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c.: si pensi alla domanda di risarcimento per danni a cose, in cui l’atto- re non precisi, in alcun modo, il diritto vantato sul bene deteriorato. Non è, tuttavia, sufficiente la mancata qualificazione giuridica della posizione lesa, che, comunque, emerga dal complessivo tenore dell’atto.

Cosa è la capacità lavorativa generica?

La capacità lavorativa generica, intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale, fu introdotta da Cazzaniga (1) nel 1928 denominando- la anche capacità ultra-generica, intrinseca ad ogni individuo, per sopperire ad una sostanziale iniquità del metodo risarcitorio del tempo là ove veniva risarcito il danno solo nel caso del soggetto che produceva un reddito e ove, di conseguenza, venivano penalizzati coloro che nulla potevano produrre (il minore, la casalinga, il disoccupato, il pensionato).

La Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che il danno da ridu- zione alla capacità lavorativa generica – che è “voce” distinta ed autonoma dal danno patrimoniale da attività lavorativa specifica – va ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale ed il giudice del merito deve procedere alla sua necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, qualora, come nel caso all’esame, per soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano (Cass. 12 maggio 2017, n. 11769).

“All’interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette “Tabelle”, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto, non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui alla l. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, che è norma eccezionale utilizzabile esclusivamente nell’ambito dell’azione diretta contro l’assicuratore, per la liquidazione del danno patrimoniale” (Cass. 25 agosto 2014, n. 18161).

I presenti contributi sono tratti da

 

Profili processuali di responsabilità medica

Alla luce della recente riforma sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria (Legge n. 24 dell’8 marzo 2017), questa nuovissima Opera esamina gli aspetti processuali più problematici, che l’operatore del diritto si trova ad affrontare e fornisce indicazioni pratiche nella gestione delle fasi della controversia e soluzione operative, nella forma di quesiti/risposte, per impostare un’efficace strategia giudiziale.Attraverso un’analisi sistematica e ragionata delle più significative pronunce giurisprudenziali, il testo, a partire dalla conciliazione obbligatoria medico-legale, illustra tipologia, risarcibilità e liquidazione del danno compreso quello da emotrasfusione e da nascita indesiderata e approfondisce le tematiche più rilevanti quali la funzione della CTU medico-legale, la responsabilità della struttura sanitaria e d’équipe, il consenso informato, il nesso causale, l’onere della prova e i rapporti tra il giudizio penale e quello civile.Arricchito da una ricca e aggiornata rassegna giurisprudenziale, suddivisa per argomento, questa Guida analizza nel dettaglio la nuova disciplina della responsabilità medica.Antonio Scalera Magistrato con funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, componente della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura. Svolge attività di docenza in materia di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.È autore di numerose pubblicazioni e collabora con diverse riviste.

Antonio Scalera | 2017 Maggioli Editore

30.00 €  28.50 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento