Responsabilità medica: guida al risarcimento del danno post Ddl Gelli

Redazione 22/03/17
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Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica di personale e strutture sanitarie, è bene sottolineare come siano state modificate anche le modalità con cui richiedere, nonché ottenere, il risarcimento del danno subito a causa di eventi di malasanità.

Si può affermare che la riforma ha inciso in maniera positiva sul diritto al risarcimento del danno del paziente, perlomeno da un punto di vista di celerità e certezza. Ad oggi, infatti, la controversia eventualmente sorta tra medico e paziente si arresta in prima battuta, prima ancora di sfociare in un lungo processo, grazie all’istituto deflattivo della mediazione, nonché della conciliazione; e grazie all’obbligo che avranno d’ora in poi personale e strutture mediche di dotarsi di un’assicurazione. Ma andiamo per gradi.

 

Risarcimento del danno: la nuova mediazione obbligatoria

Innanzi tutto, prima di notificare l’atto di citazione in giudizio, il paziente che si ritenga danneggiato dovrà esperire la regolare procedura di mediazione, tentando di giungere ad un accordo. L’organismo competente alla deflazione del contenzioso si individua facendo riferimento alla città in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente per il giudizio. Il paziente danneggiato deve necessariamente farsi rappresentare da un avvocato, tenuto alla valutazione della congruità dell’offerta proposta dalla controparte, e sulla convenienza dell’accordo. Quest’ultima deve essere tale da far apparire non motivato il successivo avvio del processo ordinario, il cui esito non è quasi mai prevedibile.

Basterebbe, infatti, che la compensazione delle spese legali sia rimessa ad entrambe le parti per far sì che appaia maggiormente conveniente l’accordo volontario con il medico, nonché con le assicurazioni stesse.

 

Risarcimento del danno: l’accertamento tecnico preventivo

In alternativa, si potrebbe esperire il tentativo di conciliazione tra le parti tramite l’accertamento tecnico preventivo, effettuato da parte di un consulente tecnico d’ufficio, c.d Ctu, nominato dal tribunale competente. Il Ctu dovrà accertare l’an e il quantum dell’eventuale responsabilità medica, e su tali valutazioni si baserà la decisione dell’avvocato del paziente, rispetto all’opportunità di intraprendere il giudizio. Al procedimento di consulenza tecnica preventiva devono partecipare obbligatoriamente tutte le parti, compresa l’assicurazione, le quali hanno l’obbligo di presentare al danneggiato un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per cui si ritenga non dovuta l’offerta.

Il rischio che deriva dalla mancata partecipazione alla consulenza da parte dell’assicurazione, risiede nella condanna, al termine del processo, sostenere interamente le spese processuali e quelle di consulenza sostenute dal paziente danneggiato. Ciò in quanto tale atteggiamento si rivelerebbe contrario alle esigenze di economia processuale e deflazione del contenzioso. Inoltre, l’assicurazione subirà sanzioni da parte dell’Ivass.

 

Risarcimento del danno in sede processuale: quale responsabilità?

Qualora il procedimento conciliativo risulti infruttuoso o sconveniente, l’unico modo per ottenere il risarcimento del danno è quello tradizionale: ovvero, si deve far causa al medico che si presume aver causato il danno. A questo proposito, è bene aver presente che la Riforma Gelli-Bianco ha modificato in maniera consistente il regime di responsabilità cui è sottoposto il personale medico.

A meno che il medico in questione non abbia stipulato un contratto con il paziente, o non sia un medico libero professionista, in via generale sarà tenuto al risarcimento del danno solo extracontrattuale. Da oggi è la struttura sanitaria di cui il medico è dipendente a sopportare il rischio di malasanità, essendo tenuta nei confronti del paziente in via contrattuale.

 

Contrattuale o extracontrattuale: qual è la differenza?

La profonda differenza risiede nel trattamento più agevole e meno oneroso che caratterizza l’attore in sede di giudizio per responsabilità contrattuale. In particolare, risulta più vantaggiosa sotto due aspetti:

  • la prescrizione: nella responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni; in quella extracontrattuale, invece, in 5 anni;
  • l’onere della prova: nella responsabilità contrattuale il danneggiato deve dimostrare solo l’inadempimento dell’azienda sanitaria e il danno che ha subito da tale inadempimento; invece, in caso di responsabilità extracontrattuale, è necessario provare anche quale colpa sia attribuibile al medico e il rapporto di causa-effetto tra errore e danno procurato: concretamente, si deve dimostrare, cioè, che il danno sia stato causato solo e unicamente dalla condotta colpevole del medico e non da altre circostanze. Inoltre il medico sarà esente da ogni responsabilità qualora dimostri di aver agito secondo le cosiddette “linee guida”.

Dunque, il paziente che si ritenga danneggiato potrà agire contro la struttura ospedaliera, contro il medico  o contro l’assicurazione di uno dei due soggetti.

 

Sabina Grossi

Redazione

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