La responsabilità giuridica -Scheda di Diritto

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La responsabilità giuridica consiste nell’obbligo ed obbligazioni che si riconnettono per il compimento di atti da parte di singoli cittadini, enti, pubbliche amministrazioni. In sostanza ogni soggetto giuridico è giuridicamente responsabile. Di ogni aspetto della persona giuridica si occupa il volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”, a cui rimandiamo per approfondire.

Indice

1. La tipologia della responsabilità giuridica


La responsabilità giuridica può essere:
responsabilità oggettiva, responsabilità civile, responsabilità penale, responsabilità amministrativa, responsabilità contabile, responsabilità disciplinare.
La responsabilità oggettiva, in diritto, è un tipo di responsabilità giuridica nella quale il soggetto è chiamato a rispondere di un illecito, civile o penale, senza che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.
La responsabilità civile, in diritto, rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche.
In particolare la stessa individua l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione a un interesse altrui.
Dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
La responsabilità penale è un tipo di responsabilità giuridica che nasce dalla violazione di una norma di diritto penale dell’ordinamento giuridico di uno Stato.
La stessa si può rivolgere sia ai singoli individui sia agli enti.
La responsabilità amministrativa è un tipo di responsabilità patrimoniale prevista dagli ordinamenti giuridici che si pone in capo agli agenti della pubblica amministrazione (dipendenti e funzionari pubblici ma anche altri soggetti che svolgono compiti per la p.a.) per un danno alle casse erariali.
Le misure sono tendenzialmente di tipo risarcitorio, di tipo sanzionatorio in alcuni casi. 
La responsabilità contabile discende dal maneggio di denaro pubblico, ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti e può essere relativa a qualunque persona fisica.
La responsabilità disciplinare è relativa ai comportamenti che si hanno nell’ambito di un lavoro o di una professione, è comminata, seguendo la legge o i contratti collettivi di lavoro e ha conseguenze che sono diverse dalle altre responsabilità.
Le istituzioni come tali sono responsabili sia civilmente sia amministrativamente, mentre non potevano essere responsabili penalmente, precedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo relativo.
Di ogni aspetto della persona giuridica si occupa il volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”, a cui rimandiamo per approfondire.

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2. Le caratteristiche della responsabilità giuridica


La responsabilità penale è una responsabilità di tipo personale, si può essere penalmente responsabili esclusivamente per fatti propri.
In questo caso, risponderanno penalmente i singoli impiegati preposti a uffici pubblici e non l’ente come tale, nei confronti del quale può residuare una responsabilità civile.
S’intende la responsabilità senza colpevolezza, senza dolo né colpa, la quale argomentazione dipende sia dall’accertamento della volontà colpevole del soggetto sia dalla dimostrazione della violazione da parte sua delle cautele doverose nello svolgimento di un’attività.
Nella responsabilità penale, alla luce dell’articolo 42 comma 3 del codice penale, i casi nei quali l’evento è posto “altrimenti” a carico dell’agente (vale a dire senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge.
Per espresso orientamento della Corte Costituzionale la responsabilità oggettiva non è ammessa in ambito penalistico con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, ritenendo la colpa requisito soggettivo minimo della responsabilità penale.
La funzione rieducatrice della pena prevista dall’articolo 27 comma 3 non permette di punire un soggetto se l’evento dannoso non è a lui imputabile neanche a titolo di colpa.
Si tratta di una responsabilità esclusivamente oggettiva, perché la punibilità è esclusa per chi ha commesso il fatto in presenza di fattori causali anomali (art. 41, comma 3), per caso fortuito o forza maggiore (art. 45), o ha ignorato incolpevolmente le circostanze che aggravano la pena (art. 59, comma 2).
Senza un margine di rischio consentito, e di regole cautelari, la responsabilità è esclusa solo per caso fortuito, forza maggiore e ignoranza inevitabile. 
Nella responsabilità civile la colpa, anche presunta, e il dolo, non sono più i fondamenti unici del fatto illecito.
Esistono molti casi nei quali non risponde il soggetto che ha tenuto un comportamento doloso o colposo, ma colui che si è accollato il rischio dell’attività che ha deciso di intraprendere.
Chi dirige un’impresa deve sopportare i rischi che derivano da quell’attività, il cosiddetto rischio d’impresa, anche se non sia causa sua.
È il metodo del rischio che fonda la responsabilità e che, di conseguenza, comporta il risarcimento. Una corrente dottrinaria ritiene che il concetto di rischio è di ascrivere alla sfera economica e non giuridica, per questo è impossibile utilizzarlo come metodo d’imputazione di responsabilità.
Altri sostengono che si possa parlare di rischio, in senso esclusivo, quando c’è un’attività d’impresa.
La responsabilità amministrativa si riconnette al compimento di un atto punito con una sanzione amministrativa, in genere meno grave della responsabilità penale.
Sono punibili amministrativamente le persone fisiche, dove le persone giuridiche e gli enti privi di personalità hanno un’obbligazione solidale.

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