Responsabilità genitoriale: le regole di competenza giurisdizionale si informano all’interesse superiore del minore

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Le regole di competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore e al luogo di sua residenza abitual.

 

È quanto affermato dalla Suprema Cassazione, Sezione Unite, con sentenza del 07.09.2016 n. 17676 che rileva, segnatamente, in tema di riparto della giurisdizione, la competenza del giudice ordinario italiano in sede di separazione personale e la competenza del giudice inglese in ordine alle domande involgenti la responsabilità genitoriale. Decisione resa conformemente all’interesse superiore del minore e al criterio di vicinanza (Regno Unito), riconducibile al luogo in cui il minore si trova stabilmente ed in cui è, pertanto, ravvisabile il centro dei suoi affetti ed interessi. Soluzione che trova fondamento anche nel più corretto ed agevole sviluppo processuale che ne deriva essendo molto più complesso per un giudice che operi a distanza dal luogo in cui si trova il minore, compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini del decidere.

Quando, dunque, come nella fattispecie, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse, con il criterio di vicinanza, impongono, salvo eccezionali deroghe, nel caso non operative, di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale, anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, scindendo i due ambiti. Inoltre, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore.

Difetto di giurisdizione per il giudice italiano che recepisce  i criteri di cittadinanza e residenza abituale dettati dal Regolamento CE n. 2201/2003 che devolve l’esclusiva competenza a decidere sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione personale, al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, definita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea quale luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare alla luce delle ragioni, delle condizioni e della regolarità del soggiorno» (Corte di Giustizia, 2.4.2009, C-523/07). In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, Regolamento U.E., rubricato «Competenza generale», è formulato come segue: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite» potendo, per l’effetto, instaurare, in maniera autonoma, distinti  procedimenti civili.

Zecca Maria Grazia

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