Responsabilità dell’appaltatore, chiarimenti delle Entrate

Redazione 07/03/13
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Lilla Laperuta

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013, ha fornito alcune precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore, così come disciplinata dall’articolo 13-ter D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012). L’articolo citato, si ricorda, ha introdotto:

1. la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto;

2. in capo al committente, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000,00 a 200.000,00 euro) nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Tale responsabilità, comunque, precisano le Entrate, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF od a professionisti abilitati.

Ribadendo quanto già in precedenza chiarito (circ. n. 40/E del 2012), l’Agenzia ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi.

È inoltre possibile il rilascio di un’attestazione “cumulativa”, nel caso in cui sussistano più contratti d’appalto stipulati fra le medesime parti. La regolarità dei versamenti fiscali deve essere attestata alla data in cui l’appaltatore (o il committente) effettua la disposizione di pagamento, non rilevando la successiva data in cui le somme vengono accreditate sul conto corrente dell’appaltatore (o del subappaltatore). in caso di cessione a terzi del credito vantato dall’appaltatore (o dal subappaltatore), l’attestazione da rilasciare alla controparte deve riferirsi alla data in cui viene comunicata detta cessione del credito

Ancora, viene chiarito , che il nuovo regime si applica a tutti i contratti d’appalto (e subappalto) d’opere e servizi, a prescindere dal settore nel quale vengono stipulati, e dunque non è limitato al solo settore edilizio. Restano invece esclusi: gli appalti di beni, i contratti d’opera contratti di trasporto e di subfornitura, le prestazioni consortili.

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