Responsabilità del provider e normativa europea: difficoltà interpretative ed applicative

Iemma Giuseppe 04/07/16
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«Tradizione e rinnovamento […] sono componenti costanti di ogni attività umana, materiale e spirituale, su cui sempre pesano così l’eredità del passato come l’ansia del divenire[1]». Come osservava De Cupis soffermandosi sulla responsabilità civile, anche la responsabilità del fornitore di servizi telematici[2] costituisce un terreno ricco di non poche difficoltà interpretative ed applicative.

Il legislatore comunitario, con la Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000[3], pur analizzando principalmente gli aspetti contrattuali e precontrattuali del commercio elettronico, dedica un’intera sezione alla «responsabilità dei prestatori intermediari[4]». La scelta del legislatore di regolamentare la responsabilità dei provider in un’unica Direttiva, a parere di chi scrive, potrebbe essere giustificata dall’esigenza di delineare un quadro giuridico chiaro ed uniforme in ambito europeo, data l’importanza che tale soggetto riveste all’interno del commercio elettronico[5]. Regole differenti a carico dei provider, come altresì sostiene una parte della dottrina, avrebbero ostacolato il «processo espansivo dei traffici on-line[6]». In tale contesto, prima di analizzare la normativa italiana di attuazione, è opportuno soffermarsi sulla disciplina comunitaria. Il legislatore comunitario, nell’affrontare la materia, si è ispirato ai modelli statunitense e tedesco[7]. Nonostante i punti di contatto con la legge americana una prima differenza che emerge riguarda l’ambito di applicazione[8]. Se il D.M.C.A ha circoscritto il proprio ambito alla tutela dei copyright, la Direttiva in esame, invece, ha optato per un criterio di atipicità degli illeciti sanzionabili[9]. Una ulteriore differenza è quella riguardante i soggetti. La Direttiva n. 2000/31/CE, difatti, non menziona determinate attività quali i motori di ricerca e i collegamenti ipertestuali. La normativa europea[10] adotta il sistema delle exemptions del provider «calibrate sulla ormai consolidata tassonomia dei servizi erogati dal provider: “mere conduit”, “caching” ed “hosting[11]». Per mere conduit, ai sensi dell’art 12 della Direttiva n. 2000/31/CE si intende l’attività consistente nel «trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione». Rientrano, altresì, in tale attività anche «[…] la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazioni e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo». Le ulteriori attività disciplinate sono il caching, consistente nella «memorizzazione automatica, intermedia e temporanea» delle informazioni «effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta[12]» e l’hosting che consiste  «[…] nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio […][13]».

L’art. 12 prevede l’irresponsabilità del provider a condizione che il prestatore di servizi: «a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;». Tale irresponsabilità è garantita «purché il provider non assuma un qualsiasi ruolo attivo o non stabilisca un contatto qualificato con l’informazione trasmessa e finché la memorizzazione resti in ambito strettamente strumentale[14] alla trasmissione[15]». L’art. 13, invece, afferma che l’ISP che esercita l’attività di caching non è responsabile a condizione che: «a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l’uso lecito della tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso[16]».

Maggiori problematiche ermeneutiche ed applicative presenta l’attività di hosting[17]. Parte della dottrina[18] ritiene che il generale principio di non responsabilità del prestatore intermediario per le «informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio» non abbia considerato il contenuto effettivo dell’attività di hosting. L’host provider, nella attività di memorizzazione c.d. durevole, è irresponsabile qualora: «a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso[19]».

L’art. 15 della Direttiva oggetto d’analisi, rubricato «Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza», costituisce la norma di chiusura della sezione dedicata alla responsabilità del provider. Gli ISP, qualora svolgano le attività sopra esaminate, non sono soggetti all’obbligo di monitorare il contenuto delle informazioni trasmesse[20]. Tale previsione svolge un ruolo saliente poiché dirime la questione sulla possibilità di imporre un obbligo di controllo sui contenuti immessi dai gestori dei siti o da soggetti terzi. Gli Stati membri, tuttavia, «possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati[21]».

La Direttiva n. 2000/31/CE è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano, in esecuzione della delega di cui all’art. 31 della Legge n. 39/2002, con il D.Lgs. n. 70/2003[22]. Analogamente alla disciplina comunitaria le responsabilità dettate dagli artt. 14, 15, 16, e 17 del D.Lgs. n. 70/2003, di cui verrà data contezza nelle pagine seguenti, sotto il profilo soggettivo non riguardano tutti i prestatori di un servizio della società dell’informazione[23]. La tripartizione delle attività in mere conduit, caching e hosting ricomprende i c.d. access provider, gli host provider ed i content provider[24]. L’art. 14[25] del Decreto Legislativo in ultimo citato disciplina l’attività di semplice trasporto delle informazioni, c.d. mere conduit. Si tratta di una attività che consiste nella trasmissione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura di accesso ad una rete di comunicazione[26]. Il contratto con cui il provider fornisce al cliente accesso ad Internet è stato ricondotto prevalentemente alla figura dell’appalto di servizi[27]. La responsabilità potrà essere rilevata solo qualora siano violati i casi previsti dalle lett. a), b), c) del presente articolo[28]. Per poter beneficiare dell’esenzione di responsabilità l’access provider deve svolgere un ruolo neutro, un’attività passiva, senza conoscere o controllare il contenuto delle informazioni[29]. È opinione dottrinale[30] che le cause di esonero da responsabilità del provider sarebbero tassative, di conseguenza non applicabili , analogicamente, a fattispecie diverse da quelle previste dall’articolo in esame. «Uno standard di maggiore responsabilità è richiesto a quegli intermediari che assicurano una «memorizzazione automatica, intermedia e temporanea» delle informazioni trasmesse, al solo scopo di assicurarne il successivo inoltro ad altri destinatari, a richiesta di questi ultimi (operazione detta di caching[31])». Anche in questo caso il prestatore, in ossequio al Considerando n. 43 della Direttiva sul commercio elettronico, non deve essere «in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa». Ne consegue che per non incorrere in una sua personale responsabilità deve tenere un comportamento conforme alle lett. a), b), c), d) ed e) di cui all’art. 15 del D.Lgs., n. 70/2003[32]. Tali cause di esonero sono da intendersi come cumulative[33]. Mancando anche una sola delle stesse potrà configurarsi una responsabilità del provider. È stata sottolineata la differente formulazione del 2° comma. Il potere di intervenire con provvedimenti inibitori a carico del caching provider, infatti, sembra esser attribuito anche all’autorità amministrativa: «L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». Si evince, quindi, una differenza con la lett. e) del 1° co., dove si prevede, invece, l’obbligo per il caching provider di rimuovere le informazioni che ha memorizzato o di disabilitarne l’accesso non appena venga a conoscenza del fatto che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione.

La terza ed ultima attività presa in considerazione dal Decreto in analisi è l’hosting, consistente nella memorizzazione duratura di informazioni fornite da un destinatario del servizio e memorizzate dietro sua richiesta[34]. Le difficoltà interpretative già evidenziate in riferimento all’art. 14 della Direttiva n. 2000/31/CE, anche in questo caso, non sembrano essere state risolte[35]. Il provider che svolge l’attività sopra menzionata non risponde degli illeciti alla medesima ricollegabili solo qualora ricorra una delle due cause di esonero da responsabilità[36]. Come evidenziato da una parte della dottrina[37] il combinato disposto di cui alle lett. a) e b) presenta una complessità interpretativa. Volendo recuperare un qualche significato all’espressione normativa, la si dovrà leggere nel senso che «l’attività o l’informazione potranno dirsi manifestamente illecite quando l’apprezzamento del disvalore sia talmente evidente da non necessitare di particolari cognizioni giuridiche (si pensi ai contenuti di un sito da pornopedofilia). Siffatto apprezzamento sarebbe tuttavia precluso ogniqualvolta l’illecito, rilevando sul piano esclusivamente civilistico, possa dar luogo a controversie tra le parti[38]». A differenza del D.M.C.A., nel quale le procedure di notification sono disciplinate, la normativa comunitaria non ha proceduto ad una puntuale sistemazione.

In ossequio alla Direttiva sul commercio elettronico, l’art. 17 esplicita, quale corollario del generale principio di irresponsabilità, l’assenza in capo a tutti i prestatori di servizi di obblighi generali di sorveglianza e di ricerca degli illeciti[39]. Evidente è la connessione con l’art. 15 della Direttiva sopra menzionata. Il favor per il provider, che risulta dall’articolo in commento[40], è la risultante di una linea politica comunitaria volta a perseguire lo sviluppo del commercio elettronico. Ne consegue che un regime di responsabilità estremamente rigido per tali soggetti si ripercuoterebbe sull’intero settore, frenandone lo sviluppo. È pur vero, tuttavia, che in Internet è difficile individuare l’autore materiale dell’illecito. Si è sacrificata, quindi, l’esigenza di garantire un risarcimento ai danneggiati. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, altresì, ha affermato che le varie direttive europee, tra cui la Dir. n. 2000/31/CE, «devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante i programmi “peer-to-peer”, che si applica indistintamente a tutta la clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore[41]».

Il prestatore, tuttavia, è soggetto a specifici obblighi di cui al 2° co. dell’art. 17. È infatti tenuto: «a) […] ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentono l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite[42]».

Prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 70/2003 una parte della giurisprudenza aveva assimilato alcuni provider ai direttori delle testate giornalistiche[43]. Ne consegue che aveva ritenuto sussistere, in capo ai medesimi, l’obbligo di verificare preventivamente il contenuto delle informazioni trasmesse. La responsabilità editoriale si basa sulla possibilità per il direttore e il vice direttore di controllare l’informazione diffusa. Essenzialmente per questo motivo, ma non solo, a parere di chi scrive, l’estensione della legge sulla stampa ai provider è di difficile applicazione poiché su Internet i contenuti si possono modificare in un qualsiasi momento. La legge n. 47/1948[44], inoltre, fornisce una dettagliata definizione del fenomeno che non consente un’applicazione analogica ad altri settori.

La Direttiva n. 31/2000/CE, seppur ha contribuito a delineare quando configurare la responsabilità in capo agli ISP, ha lasciato ancora numerosi nodi irrisolti[45]. In primis, a differenza del D.M.C.A. che prevede una specifica procedura da seguire qualora un soggetto abbia subito una violazione da un altro utente, la normativa comunitaria nulla dice in riferimento a tale aspetto di fondamentale importanza. In America il soggetto leso può inviare una comunicazione all’ISP che tempestivamente provvederà ad informare il gestore del sito[46].

            Altro punto controverso, anche al momento in cui si scrive, è il rapporto giurisprudenza – provider. Un giudice può ordinare a eBay di chiudere un’ asta? Può vietare la vendita di prodotti contraffatti[47]? Se l’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003[48] non consente agli Stati membri di imporre ai provider un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, non si verrebbe ad eludere tale disposizione normativa? A ciò si deve aggiungere anche lo scarso tecnicismo lessicale[49] della Direttiva sul commercio elettronico che non ha fatto che peggiorare la situazione.

 

 

[1] Cit. A. DE CUPIS, Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile, in «Rivista di diritto civile», Padova, Cedam, 1979, II, p. 319.

[2] Gli Internet Service Provider sono i soggetti che forniscono la connessione ad Internet. La diffusione di Internet e l’affermarsi dello scenario telematico nella realtà socio-economica è testimoniato dall’inserimento del termine provider anche nei dizionari della lingua italiana. É «in uso anche la locuzione inglese di Internet Provider, per indicare il fornitore di accesso a Internet e di servizi connessi». Treccani, Addenda al vocabolario della lingua italiana, in Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1997, voce Internet. 

[3] La Direttiva n. 2000/31/CE è stata recepita con il D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70. L’Internet Provider secondo la definizione data dalla relazione governativa al D.Lgs. n. 70/2003 è «Il soggetto che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione e immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature».

[4] La quarta sezione, artt. 12-15, è interamente dedicata alla responsabilità aquiliana dei prestatori intermediari, quasi a costituire una sorta di «legge nella legge». Cfr. G. M. RICCIO, Profili di responsabilità civile dell’internet provider in «Quaderni del Dipartimento diretti da Pasquale Stanzione, Ricerche 22», Salerno, 2000.

[5] Cfr. M. DE CATA, La responsabilità civile dell’internet service provider, Milano, Giuffrè Editore, 2010.

[6] Cfr. P. SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in «Responsabilità civile e previdenza», Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 279-302.

[7] Numerosi sono i punti di contatto con il Digital Millennium Copyright Act e il TDG tedesco.

[8] Per una disamina completa dell’argomento cfr. G. M. RICCIO, Profili di responsabilità civile dell’internet provider in «Quaderni del Dipartimento diretti da Pasquale Stanzione, Ricerche 22», Salerno, 2000.

[9] Cfr. G. ALPA, il problema dell’atipicità dell’illecito, Napoli, Jovene Editore, 1979.

[10] Cfr. G. M. RICCIO, La  responsabilità degli Internet Service Provider. Situazione legislativa e problemi aperti, in V. D’ANTONIO, S. VIGLIAR, (a cura di), Studi di diritto della comunicazione, persone  società e tecnologie dell’informazione, Padova, Cedam, 2009. Come osservato dall’autore, la Direttiva ed il decreto legislativo di recepimento, trovano applicazione sia in sede penale che civile coprendo un qualsiasi illecito, c.d. “disciplina orizzontale”. Si contrappone, dunque, alla disciplina verticale del D.M.C.A.

[11] Cit. M. DE CATA, La responsabilità civile dell’internet service provider, Milano, Giuffrè Editore, 2010, p. 186.

[12] Art. 13, Direttiva n. 2000/31/CE.

[13] Art. 14, Direttiva n. 2000/31/CE.

[14] Il secondo comma dell’art. 12 norma l’attività di memorizzazione transitoria e strumentale alla trasmissione.

[15] Cit. M. DE CATA, La responsabilità civile dell’internet service provider, Milano, Giuffrè Editore, 2010, p. 188.

[16] Come per l’attività di mere conduit, compiuta dall’access provider, viene ribadito il principio di neutralità. Non si configura la responsabilità in capo a tale soggetto qualora si limiti ad un ruolo di mera intermediazione tecnica.

[17] L’attività di hosting consiste nella messa a disposizione dell’utente di uno spazio telematico, nello specifico, una porzione dell’hard disk del proprio computer.

[18] Cfr. R. D’ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico, in «Danno e responsabilità», Milano, Ipsoa Editore, 2004, vol. 1, fascicolo 3, pp. 248-254.

[19] La norma in esame è oggetto di numerosi dibattiti  da parte della dottrina. Cfr.  G. M. RICCIO, La responsabilità degli Internet Service Provider. Situazione legislativa  e  problemi  aperti,  in V. D’ANTONIO, S. VIGLIAR, (a cura di) Studi di diritto della comunicazione, persone, società e tecnologie dell’informazione, Padova, Cedam, 2009. La nozione di effettiva conoscenza di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003 è propria del D.M.C.A.. L’espressione actual knowledge, tuttavia, nel nostro ordinamento perde quella portata  che invece ha  nel diritto  statunitense. «Effettiva conoscenza e non mera conoscibilità: non sarà quindi sufficiente dimostrare che l’ISP avrebbe potuto conoscere (conoscibilità), essendo invece necessario che sia fornita la dimostrazione dell’effettiva conoscenza (conoscenza)». Cit. G. M. RICCIO, La responsabilità degli Internet Service Provider. Situazione legislativa e problemi aperti, in V. D’ANTONIO, S. VIGLIAR, (a cura di), Studi di diritto della comunicazione, persone, società e tecnologie dell’informazione, Padova, Cedam, 2009, p. 161. 

[20] L’art. 15 della Direttiva n. 2000/31/CE prevede che «Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».

[21] Art. 15, 2° co. Direttiva n. 2000/31/CE.

[22] In G.U. n. 87 del 14 aprile 2003, suppl. n. 61/L.

[23] Cfr. P. SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in «Responsabilità civile e previdenza», Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 279-302. Sulla base della definizione risultante  dal combinato disposto dell’art. 2 lett. a) e b) «tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano un’attività economica on-line od un qualsiasi servizio, normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario». Cit. P. SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in «Responsabilità civile e previdenza», Milano, Giuffrè Editore, 2004, p. 285. 

[24] L’access provider è quel soggetto che consente ad un utente, tramite stipula di un contratto, l’accesso alla rete fornendo contestualmente anche altre prestazioni, quali ad esempio, la creazione di una casella di posta elettronica. L’host provider, invece, mette a disposizione dell’utente una parte del proprio disco rigido consentendo la collocazione delle pagine web sul computer server del fornitore. Il content provider fornisce il materiale da diffondere on-line. Cfr. R. D’ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico, in «Danno e responsabilità», Milano, Ipsoa Editore, 2004, vol. 1, fascicolo 3, pp. 248-254.

[25] Riprende quasi pedissequamente l’art. 12 della Direttiva n. 2000/31/CE.

[26] L’art. 14 cosi recita: «Nella prestazione di un servizio […] consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione […]».

[27] Cfr. G. DE CRISTOFARO, A. ZACCARIA, Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, Cedam, 2013. 

[28] Le clausole di esonero della responsabilità previste dall’art. 14, 1° co., riproducono testualmente quelle dell’art. 12 della Direttiva n. 2000/31/CE. Dalla loro formulazione si evince che risultano tutte integrate da condotte di carattere omissivo.

[29] Il comportamento dell’access provider deve ispirarsi al dettato del Considerando n. 42 della Direttiva sul commercio elettronico, il quale specifica che: «siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

[30] Cfr. G. M. RICCIO, in P. STANZIONE, S. SICA, Professioni e responsabilità civile, Bologna, Zanichelli Editore, 2006, p. 749.

[31] Cit. R. D’ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico, in «Danno e responsabilità», Milano, Ipsoa Editore, 2004, vol. 1, fascicolo 3, p. 250.

[32] Il Considerando n. 44 della Direttiva n. 2000/31/CE prevede che «il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto (“mere conduit”) e di “caching” e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività».

[33] Cfr. G. DE CRISTOFARO, A. ZACCARIA, Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, Cedam, 2013.

[34] La differenza rispetto al 2° co. dell’art. 14 e al 1° co. dell’art. 15 è data dal fatto che non si tratta di una memorizzazione transitoria o temporanea, ma duratura.

[35] Cfr. P. SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in «Responsabilità civile e previdenza», Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 279-302. L’autore sottolinea che la lettura dell’art. 16 risulta tutt’altro che agevole. L’articolo individua due livelli di illeciti a cui sono ricollegabili differenti livelli di conoscenza.

[36] La lett. a) e la lett. b) delineano una conoscenza diretta riguardante attività o informazioni illecite (penalmente), ed una indiretta: «[…] non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione». Questa seconda ipotesi, poiché costituisce anche un illecito civile, può dar luogo ad azioni risarcitorie. Per una disamina completa della fattispecie cfr. P. SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione, in «Responsabilità civile e previdenza», Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 279-302. Un orientamento dottrinale, tra gli altri DRAETTA, ha sottolineato la natura poco chiara della norma. La lett. a), 1° co., darebbe per scontato una distinzione tra l’illecito penale di cui il provider sarebbe responsabile solo se «effettivamente a conoscenza», e l’illecito civile di cui il provider dovrebbe invece rispondere anche se solamente «al corrente […] della manifesta illiceità dell’attività o dell’informazione».

[37] Cfr. G. M. RICCIO, La responsabilità civile degli internet providers, Torino, G. Giappichelli Editore, 2002.

[38] Cit. G. M. RICCIO, ibid., p. 207.

[39] Se l’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 afferma l’inesistenza di «[…] un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite», il Considerando n. 47 della Direttiva n. 2000/31/CE precisa che «tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni». 

[40] Cfr. G. DE CRISTOFARO, A. ZACCARIA,  Commentario breve al diritto dei consumatori, Padova, Cedam, 2013.

[41] CG 24.11.2011, C-70/10.

[42] Quest’ultima previsione risolve solo parzialmente il problema dell’anonimato in rete. Attraverso l’anonimato, infatti, i soggetti possono commettere illeciti ed essere difficilmente reperibili. L’ordinamento statunitense riconosce un diritto all’anonimato. Sul punto cfr. ANONYMOUS, The Constitutional Right to Anonymity, Free Speech, Disclosure and the Devil, in 70 Yale Law Journal, 1961.

[43] Per una disamina dettagliata dell’argomento cfr. G. M. RICCIO, Profili di responsabilità civile dell’internet provider in «Quaderni del Dipartimento diretti da Pasquale Stanzione, Ricerche 22», Salerno, 2000. Nel nostro ordinamento l’art. 57 del c.p. disciplina la responsabilità del direttore o del vice-direttore che «[…] omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati». La responsabilità civile che si andrà a configurare sarà quella di omesso controllo sui materiali da pubblicare. Se, invece, dolosamente  o accettando il rischio di una  verificazione di un reato a mezzo stampa omette il controllo dovuto, risponde a titolo di concorso.

[44] L’art. 1 della Legge n. 47/1948, afferma che «Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione». 

[45] Cfr. G. M. RICCIO, La responsabilità degli Internet Service Provider. Situazione legislativa e problemi aperti, in V. D’ANTONIO, S. VIGLIAR, (a cura di), Studi di diritto della comunicazione, persone, società e tecnologie dell’informazione, Padova, Cedam, 2009. 

[46] Il soggetto che lamenta una violazione dei propri diritti deve inviare una notification. La notification deve contenere una serie di elementi che consentano di individuare il soggetto che ha commesso la violazione, quali, ad esempio, la sottoscrizione del soggetto che promuove l’istanza, l’identificazione dell’opera violata, i materiali diffusi in rete che violano i diritti d’autore e la non autorizzazione da parte del titolare del copyright, ecc. Non appena il prestatore viene a conoscenza dell’istanza deve provvedere alla rimozione o disabilitazione, informando preventivamente il content provider, c.d. procedura di takedown. Quest’ultimo soggetto, però, può ritenere che la diffusione sia lecita e non leda alcun diritto.

[47] Sul punto cfr. G. M. RICCIO, La responsabilità degli Internet Service Provider. Situazione legislativa e problemi aperti, in V. D’ANTONIO, S. VIGLIAR, (a cura di), Studi di diritto della comunicazione, persone, società e tecnologie dell’informazione, Padova, Cedam, 2009. Cfr. il caso Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Company v. eBay Inc.

[48] Art. 15 della Direttiva sul Commercio Elettronico.

[49] Cfr. R. D’ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico, in «Danno e responsabilità», Milano, Ipsoa Editore, 2004, vol. 1, fascicolo 3, pp. 248-254. 

Iemma Giuseppe

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