La responsabilità contrattuale nell’adempiere obbligazioni

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La responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio sorto tra loro, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un’obbligazione. Alla responsabilità da fatto illecito si suol dar il nome di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
È opinione quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo la quale la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) si può dire contrattuale non esclusivamente nel caso nel quale l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo articolo 1321 del codice civile, ma anche in ogni altra ipotesi nella quale la stessa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, qualunque sia la fonte.
In un simile contesto la qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per l’intero, giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più ricorre in modo più frequente in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che questo valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di questa espressione potrebbe altrimenti suggerire.
Il termine contrattuale è improprio non essendo relativo esclusivamente a un contratto, ma alle altre fonti di obbligazione diverse dal fatto illecito.
Dà così luogo a responsabilità contrattuale, a parte l’inadempimento di obbligazioni che derivano da contratti quello di obbligazioni che derivano dalla legge e da altre fonti atipiche, ad esempio da promessa unilaterale, pagamento di indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari altrui.

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Indice

1. La colpa e la responsabilità contrattuale


Nell’adempimento dell’obbligazione il debitore deve mantenere un comportamento conforme alla diligenza del buon padre di famiglia, in modo da non incorrere in responsabilità contrattuale.
Se l’obbligato ha un comportamento negligente dovrà essere di sicuro colpevole dell’eventuale inadempimento, inesatto adempimento o adempimento tardivo e dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva.
Se l’obbligazione è relativa all’attività professionale del soggetto nell’esecuzione della prestazione oggetto del vincolo non dovrà utilizzare la diligenza media, quella del buon padre di famiglia, ma dovrà anzi avere un comportamento professionale e una diligenza superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari.  

2. La responsabilità per atti compiuti dagli ausiliari


Dove nell’esecuzione della prestazione il soggetto si serva di ausiliari, vale a dire, di soggetti cche adempiono a suo nome e nel suo interesse, l’obbligato dovrà essere responsabile anche degli eventuali atti illeciti, dolosi o colposi, commessi da costui (art. 1228 c.c.).
Questa responsabilità trova giustificazione nel principio in forza del quale l’allargamento della sfera giuridica e degli interessi del debitore o di un soggetto in genere non può essere pregiudizievole nei confronti dei terzi.


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3. La responsabilità contrattuale negli altri ordinamenti


Nel sistema di Common Law la violazione del contratto non dipende dalla colpa ma esclusivamente dalla mancata esecuzione della prestazione, e non è richiesto un giudizio sulla presenza di cause di giustificazione.
Nella Common Law manca un concetto di obbligazione e ogni forma di responsabilità diversa dai torts è assorbita nella violazione del contratto, nozione che comprende ogni ipotesi di inesecuzione o di difettosa esecuzione di obblighi riconducibili a contratti.
Anche nei Principi Unidroit (relativi ai contratti commerciali internazionali) è adottata questa  nozione, comprensiva sia delle forme di inesecuzione scusabili come di quelle non scusabili.
Nel codice civile tedesco (BGB), la responsabilità contrattuale è relativa al caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, dove la stessa fosse ancora possibile, c’è spazio per il risarcimento.  

4. I modelli di responsabilità contrattuale


Il modello italiano di responsabilità contrattuale contiene ancora alcune analogie con quello francese, anche se l’attuale articolo 1218 del codice civile si sia in gran parte discostato dagli abrogati 1225 e 1226 del codice del 1865, i quali, a loro volta, erano modellati sulle reciproche disposizioni del code civil.
La responsabilità da inadempimento di un rapporto obbligatorio, per tradizione riassunta nella locuzione responsabilità contrattuale può essere organizzata secondo due grandi modelli, uno a imputazione oggettiva del fatto, l’altro sulla rimproverabilità del fatto stesso.
La differenza risiede nel contenuto dell’eventuale prova liberatoria consentita al debitore per sottrarsi all’obbligo risarcitorio in caso di mancata soddisfazione dell’interesse creditorio.
Maggiori risulteranno i fatti dei quali è consentita la prova da dove sottrarsi a responsabilità,  minore risulterà la possibilità che il creditore veda soddisfatto il suo diritto.
All’interno dei sistemi a imputazione per colpa si possono rinvenire dei sottosistemi con inversione dell’onere probatorio.
Accogliendo la tesi secondo la quale nel nostro ordinamento la responsabilità contrattuale si basa sulla colpa, ma l’opinione non che incontestata), è corretto affermare che trova applicazione come ultimo modello.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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