Responsabilità contrattuale, caso fortuito e ipotesi di forza maggiore

Redazione 03/03/20
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L’impossibilità della prestazione rappresenta una causa di liberazione del debitore e di esonero da responsabilità contrattuale. Tale impossibilità ricorre in presenza del c.d. caso fortuito e forza maggiore.

Inadempimento per causa non imputabile: cosa significa?

Il generale modello della responsabilità contrattuale è quello soggettivo, delineato dalla lettura combinata degli artt. 1218 e 1176 c.c.

Nel nostro ordinamento sono poi rintracciabili alcune ipotesi riconducibili al modello della responsabilità oggettiva (cioè senza colpa) e della responsabilità aggravata (così, secondo una certa impostazione, taluni casi di responsabilità ex recepto).

Orbene, con riferimento a tutti e tre questi modelli di responsabilità, l’impossibilità della prestazione rappresenta una causa di liberazione del debitore e di esonero da responsabilità (arg. ex artt. 1218 e 1256 c.c.): in relazione alla responsabilità oggettiva, la prova di un evento che ha reso impossibile la prestazione rappresenta l’unica via per evitare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria; in relazione alla responsabilità soggettiva, invece, la dimostrazione dell’impossibilità della prestazione rappresenta una delle vie che è possibile intraprendere per evitare l’addebito di responsabilità, insieme alla prova dell’assenza di colpa.

Secondo l’impostazione tradizionale, l’impossibilità della prestazione non è imputabile al debitore in quanto assoluta e oggettiva (sebbene la giurisprudenza più recente, sulla scorta del principio di buona fede, sembri aver tentato di “soggettivizzare” tale concetto).

In questo contesto normativo, il caso fortuito rappresenta una formula cui è possibile ricondurre una serie di ipotesi che rendono causalmente non addebitabile l’inadempimento al debitore.  Si tratta di eventi connotati da imprevedibilità e inevitabilità: per andare esenti da responsabilità, non basta dimostrare che c’è stato un evento che ha impedito l’adempimento, ma occorre dimostrare altresì che la verificazione dell’evento non è imputabile a colpa. Sussiste, dunque, impossibilità oggettiva e assoluta quando il soggetto dotato della diligenza normale o qualificata (a seconda del tipo di rapporto obbligatorio) non avrebbe previsto il verificarsi dell’evento e, anche una volta verificatosi l’evento, non avrebbe potuto in alcun modo contrastarlo.

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Caso fortuito: declinazioni e casistica

La giurisprudenza ha analizzato le principali forme di manifestazione del caso fortuito, individuandole nella forza maggiore, nel fatto illecito del terzo, nel factum principis, nel fatto dello stesso creditore.

Il factum principis consiste in un atto della pubblica autorità che rende impossibile l’adempimento. Rientra in questa ipotesi sia l’atto amministrativo (ad esempio, il provvedimento che impedisce il commercio di un bene) che la sopravvenienza normativa (ad esempio, una legge che vieta una determinata operazione negoziale).

L’intervento del factum principis, però, non comporta automaticamente l’esonero di responsabilità del debitore, dovendosi valutare se l’atto amministrativo o la sopravvenienza normativa fossero effettivamente imprevedibili al momento dell’assunzione dell’obbligazione e siano effettivamente non contrastabili al momento dell’adempimento.

Ad esempio, sul piano della prevedibilità del factum principis, la giurisprudenza ha escluso che possa costituire causa di esonero da responsabilità, in relazione al preliminare di compravendita, il sopravvenuto atto espropriativo da parte della PA, qualora il procedimento di esproprio fosse già in corso al momento della stipula del contratto preliminare (avendo il promittente alienante taciuto tale circostanza). In tal caso, quindi, l’inadempimento sarà imputabile al debitore.

Discorso analogo può essere fatto, sul piano dell’evitabilità del factum principis, nel caso cui gli effetti del provvedimento possano essere contrastati attraverso oneri economici ragionevoli (non sproporzionati).

Di contro, si considera non esigibile l’impugnazione del provvedimento amministrativo.

Il discorso si pone in termini non dissimili con riferimento alla forza maggiore. Essa ricomprende eventi naturali e umani che, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non contrastabili una volta che si sono verificati. Affinché il debitore vada esente da forza maggiore occorrerà che egli dimostri che la forza maggiore non era prevedibile e, una volta verificatasi, non era contrastabile.

La questione si atteggia similmente in relazione al fatto illecito del terzo, problematica che attiene soprattutto alla responsabilità ex recepto (configurabile, ad esempio, in capo all’albergatore o alla banca che offre il servizio di cassette di sicurezza). Al riguardo, ci si è chiesti se il compimento di un furto o di una rapina da parte del terzo siano fattori che possano esonerare dalla responsabilità ex recepto.

Anche in tal caso è necessario valutare se il debitore abbia tenuto le condotte opportune tanto in sede di previsione e quanto in sede di impedimento del fatto illecito del terzo. D’altra parte, occorre rilevare che la giurisprudenza ha trattato diversamente il furto e la rapina, avendo ritenuto quest’ultima più difficilmente contrastabile (e, quindi, più spesso del furto è stata ritenuta idonea ad escludere la responsabilità ex recepto).

Per quel che concerne il furto, specialmente nel caso in cui il soggetto su cui grava l’obbligo di custodia sia dotato di particolare professionalità (così nel caso della banca), esso raramente viene considerato dalla giurisprudenza come un evento idoneo ad esonerare da responsabilità il debitore. Si ritiene, infatti, che tendenzialmente un operatore professionale possa sempre prevedere il furto e, di conseguenza, approntare meccanismi idonei a fronteggiarlo.

Diverso il caso della rapina, considerata più difficilmente contrastabile (sebbene, in alcuni casi, prevedibile).

Con riferimento al contratto di albergo, la giurisprudenza (v. Cass. n. 18651/2003) si è occupata del caso del portiere notturno che, aprendo la porta ad una donna elegantemente vestita, ha in questo modo dato libero accesso a una banda di rapinatori, i quali hanno poi derubato anche taluni clienti che, proprio in quel momento, avevano chiamato per usufruire del servizio in camera. In quell’occasione, la Corte ha escluso che si potesse configurare un comportamento colpevole da parte del portiere d’albergo nell’apertura della porta alla donna, giacché rientra nelle normali attività dell’albergatore l’accoglienza, anche notturna, di clienti interessati ad affittare una camera. La Corte ha invece ritenuto integrata la forza maggiore perché la rapina è stata occasionata dalla coincidenza imprevedibile e non fronteggiabile del ricevimento della chiamata per il servizio in camera al momento della rapina.

Quanto allo sciopero dei lavoratori che impedisca all’imprenditore di eseguire una commessa, la giurisprudenza più recente ritiene che lo sciopero possa essere considerato un evento prevedibile ed evitabile dal datore di lavoro (quindi fatto non estraneo alla sfera di quest’ultimo), in quanto ogni sciopero è evitabile trovando un’equa composizione degli interessi dell’imprenditore rispetto alle istanze dei prestatori di lavoro. Occorre però verificare caso per caso se lo sciopero sia effettivamente evitabile e se sia poi possibile limitarne le conseguenze. Ad esempio, la giurisprudenza ritiene che lo sciopero non sia evitabile quando non sia possibile raggiungere un accordo ragionevole a causa dell’irragionevolezza delle richieste dei lavoratori o laddove si dimostri che lo sciopero consiste in una reazione dei lavoratori a fatti non imputabili al datore di lavoro (ad esempio a provvedimenti del governo).

Ad ogni modo, anche qualora il datore di lavoro dimostri che lo sciopero non era prevedibile ed evitabile, egli dovrà altresì dimostrare che non è stato possibile sostituire i lavoratori.

Con riferimento al fatto del creditore, si ritiene la responsabilità del debitore può essere esclusa o limitata allorché il creditore abbia indotto l’inadempimento (causalità escludente), lo abbia concausato (causalità concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c.), o non abbia tenuto condotte volte ad attenuarne le conseguenze (causalità giuridica, ex art. 1227, comma 2, c.c.).

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