Configurabilità di un danno da vacanza rovinata al coniuge e al figlio del turista infortunatosi

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La vicenda

Si segnala la pronuncia del Tribunale di Treviso  11 aprile 2017 nr 847 perché affronta la tematica del danno da vacanza rovinata c.d. indiretto, che possiamo definire il pregiudizio non patrimoniale subito dai familiari del turista infortunatosi in vacanza per colpa del tour operator o di un suo ausiliario e consistente nel non aver potuto godere a pieno della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative, perdita quantificabile nel tempo di vacanza inutilmente trascorso oltre che nell’irripetibilità dell’occasione perduta.

Secondo la pronuncia in esame, la lesione subita dal marito durante la vacanza ha altresì causato un danno alla moglie che al figlio; sussiste, pertanto, una regolare consequenzialità tra i due pregiudizi (danno fisico del marito e danno da vacanza rovinata per i rimanenti componenti della famiglia) ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Nello specifico, il danno da vacanza rovinata per gli accompagnatori del turista infortunatosi incolpevolmente, può ritenersi indiretto dal punto di vista dell’eventus damni, in quanto ha avuto come fonte indiretta il danno biologico subito dal marito a causa delle lesioni riportate durante un momento di relax causate da una cattiva manutenzione delle strutture del resort ove alloggiava, e diretto dal punto di vista delle conseguenze, giacchè anche la moglie e il figlio hanno dovuto cambiare le modalità di godimento della vacanza e le possibilità di svago e di usufruire pienamente delle attività ricreative della struttura turistica e del luogo di villeggiatura.

Secondo il Tribunale di Treviso il danno da vacanza rovinata c.d. indiretto subito dal coniuge accompagnatore va qualificato come grave, poiché quest’ultimo ha visto – tra l’altro – irrimediabilmente pregiudicata la sua aspettativa di eseguire le immersioni subacquee (principale scopo della vacanza) e di fruire appieno della spiaggia, dovendo accudire il marito ferito.

Lo stesso Giudice non ha invece ritenuto provato un danno da vacanza rovinata c.d. indiretto in capo al terzo familiare, nel caso in esame il figlio minore, ammettendo però la prova di un danno da rovinata indiretto ove sorga una limitazione dell’occasione di svago e di riposo anche per lo stesso.

A tal riguardo  la prova e quantificazione del danno da vacanza rovinata indiretta deve essere parametrata sia all’età che all’autosufficienza del danneggiato.

Se il giovane turista, benchè minorenne, ha un’età ed un’autonomia tali da poter essere autosufficiente senza la supervisione dei genitori, il danno da vacanza rovinata c.d. indiretto potrà, a seconda dei casi, essere insussistente o comunque molto lieve.

Se invece il figlio nel momento in cui si trova in vacanza con i genitori non ha ancora raggiunto un sufficiente grado di autonomia ovvero il tipo di vacanza prescelta non consente ai genitori di lasciarlo solo nelle attività ricreative o di svago senza correre rischi, l’infortunio del padre potrà assumere certamente una maggiore rilevanza, in quanto il genitore infortunatosi non potrà custodire e vigilare il figlio in maniera adeguata (né vi potrà provvedere la madre, già impegnata nelle cure del padre) e si dovranno limitare le attività ricreative e ludiche del figlio a quelle che non necessitano della partecipazione dei genitori.

Sebbene la sentenza in esame non abbia escluso a priori una possibile configurabilità del danno c.d. indiretto anche in capo al figlio minore, lo ha ritenuto non sufficientemente provato.

La mancanza di prova

Nel caso di specie, poteva invece essere presuntivamente provato ex art. 2729 c.c. che all’epoca del fatto un ragazzo di 13 anni, essendo ancora in piena fase adolescenziale, aveva bisogno della custodia e della vigilanza dei genitori, la quale tuttavia è venuta  mancare ovvero si è ridotta per il rimanente periodo di vacanza, con conseguente forzata rinuncia da parte del turista minorenne a parte delle possibilità ricreative che lo attendevano in tale vacanza.

Circa la quantificazione del danno da vacanza rovinata, diretto o indiretto, per costante giurisprudenza, lo stesso va valutato in via equitativa ex art. 1226 c.c. dato che nel nostro ordinamento non esistono ancora delle tabelle o delle norme che stabiliscano valori determinati di risarcimento o modalità di determinazione del danno da vacanza rovinata come quelle usate dai giudici tedeschi che prevedono uno specifico risarcimento a seconda del danno subito e dell’importanza dell’evento in occasione del quale le persone hanno subito il danno1.

Con la decisione in commento, il Tribunale di Treviso ha quantificato il danno da vacanza rovinata nel numero dei giorni intercorsi tra l’avvenimento lesivo (la caduta dall’amaca e il prodursi delle lesioni personali a danno del turista) e la fine della vacanza, quantificando il valore di ogni giorno di vacanza rovinata con il costo giornaliero della stessa2.

1 Tabelle Tribunale di Francoforte, le quali sono pubblicate al seguente link: http://contact.in-italia.it/tabella-di-francoforte o, in versione originale, al seguente link: http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm;

2 In linea con tale criterio, utilizzato dal Tribunale di Treviso, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 10651/2008, nella quale si è sancito che nel contratto di fornitura di pacchetto turistico <<tutto compreso>>, l’organizzatore del viaggio è tenuto a garantire al viaggiatore la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche promesse e che, quando tali attrattive non siano fruibili, per causa indipendente dalla sua volontà, questi è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti.

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Pescarollo Marco

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