Responsabilità amministrativa per lesione all’interesse legittimo

Lazzini Sonia 28/04/11
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Risarcimento per equivalente – elementi costitutivi la responsabilità – lesione di interesse legittimo – mancanza del nesso di causalità fra atto e danno – escluso il diritto al risarcimento – il fallimento dell’imporesa non costituisce conseguenza immediata e diretta di provvedimento, ancorché illegittimo, di revoca

per ravvisare la responsabilità amministrativa per lesione all’interesse legittimo, e conseguentemente condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, occorre che in sede giurisdizionale risultivo accertati: a) la sua illegittimità (ritualmente dedotta); b) la rimproverabilità dell’amministrazione; c) la effettiva sussistenza del danno; d) il nesso di causalità fra il provvedimento di cui sia rilevata l’illegittimità ed il danno.

La domanda risarcitoria va respinta per la mancanza del nesso di causalità tra l’emanazione del provvedimento della prefettura e il danno conseguente alla cessazione del rapporto contrattuale

il dissesto nel quale è caduta la società non costituisce conseguenza immediata e diretta del provvedimento di sospensione, risultato illegittimo in sede giurisdizionale, sicché relativa vanno respinte le censure rivolte avverso l’atto di revoca

Nella specie, il primo giudice – senza occuparsi degli altri elementi costitutivi dell’illecito amministrativo – ha escluso l’esistenza del nesso di causalità fra il provvedimento di sospensione (annullato in sede giurisdizionale, in quanto ritualmente impugnato) e la cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF.

Tale statuizione è condivisa dal Collegio

In punto di fatto, va premesso che:

– l’originario contratto stipulato tra la società e la base USAF aveva previsto un periodo di prova dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2005, con la possibilità di estendere il rapporto per il periodo successivo;

– la base USAF il successivo 5 agosto ha comunicato alla società che non vi sarebbe stata l’estensione del rapporto, indicendo poi una nuova gara, di cui è risultata vincitrice la società ‘La vigile San Giorgio’.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la cessazione del rapporto contrattuale tra la base USAF e la societò non sia dipesa dalla emanazione del provvedimento della prefettura, emesso il 5 maggio 2005.

Tale atto, infatti, non ha inciso sulle determinazioni della base USAF, la quale si è basata su fatti specificamente imputabili alla società originaria ricorrente e strettamente attinenti a quanto è avvenuto durante il periodo di prova.

Infatti, gli atti depositati in giudizio, e in particolare quelli provenienti dalla base USAF, evidenziano numerose inadempienze della società, relative alla qualità del servizio offerto in termini di puntualità, di decoro degli addetti, nonché di scarsa capacità dei propri dipendenti di interloquire in inglese con il personale della base: essi – nel manifestare la perdita di fiducia nei confronti della società che stava svolgendo il ‘periodo di prova’ – non contengono, invece, alcun cenno al provvedimento nel frattempo emesso dalla prefettura.

Pertanto, la domanda risarcitoria va respinta per la mancanza del nesso di causalità tra l’emanazione del provvedimento della prefettura e il danno conseguente alla cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF, sicché non rileva verificare se la prefettura – avendo dato rilievo alle tariffe minime previste nelle ‘tabelle di legalità’ – abbia posto in essere una attività talmente rimproverabile da far considerare sussistente l’elemento soggettivo dell’illecito.

Passando ora all’esame delle censure, riproposte in questa sede, avverso il provvedimento di revoca della licenza, ritiene il Collegio che anch’esse siano infondate e vadano respinte.

Va premesso che il medesimo provvedimento si è basato, fra l’altro, sulla violazione, da parte della società, degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali.

Del tutto correttamente il primo giudice ha osservato che il mancato rispetto di tali obblighi costituisce il presupposto sufficiente per disporre la revoca della licenza ai sensi dell’art. 257 quater, terzo comma, lett. a), del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per cui il fatto risulta di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato.

Le parti appellanti in realtà non hanno contestato la sussistenza degli inadempimenti, ma hanno dedotto che essi costituirebbero la conseguenza dell’illegittima sospensione della licenza (annullato dal TAR con la precedente sentenza 327 del 2005), chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che, come già rilevato al precedente § 6, il dissesto nel quale è caduta la società non costituisce conseguenza immediata e diretta del provvedimento di sospensione, risultato illegittimo in sede giurisdizionale, sicché relativa vanno respinte le censure rivolte avverso l’atto di revoca

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 723 del 31 gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 00723/2011REG.SEN.

N. 04558/2010 REG.RIC.

N. 04559/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi in appello numero di registro generale 4558 e numero di registro generale 4559 del 2010, proposti da***

contro***

per la riforma.***

quanto al ricorso n. 4559 del 2010:

della sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 00008/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Pordenone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti l’avvocato ****ò, per delega dell’avvocato *****, e l’avvocato dello Stato ***********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, rubricato al n. 110/2008, l’Istituto “Ricorrente s.a.s. di C_ Gennaro & C.”, cui è succeduta in corso di causa la curatela del relativo fallimento, ed il sig. ********** chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento prot. 31307/22277 in data 5 maggio 2005, con il quale la Prefettura di Pordenone – constatata la stipula con la base USAL di Aviano di un contratto con compensi inferiori a quelli previsti nei ‘minimi tariffari’ – aveva sospeso la licenza all’esercizio del servizio di vigilanza ed ingiunto il recesso immediato dal medesimo contratto.

I ricorrenti hanno premesso che il provvedimento in questione era stato annullato dallo stesso Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 8 novembre 2005, n. 327 (poi confermata da questo Consiglio, con la sentenza n. 5974 del 2009), ed hanno dedotto che l’atto ha provocato un danno emergente, da individuare nelle risorse investite per la partecipazione all’appalto e per l’adempimento del contratto stipulato, ed un lucro cessante, relativo al mancato utile, all’impossibilità di utilizzo delle risorse, bloccate per l’appalto USAF, alle perdite di ulteriori offerte e rapporti contrattuali ed ai mancati investimenti, cagionando altresì un danno non patrimoniale, conseguente alla lesione del diritto di iniziativa economica ed al danno all’immagine.

La domanda risarcitoria è stata quantificata in € 128.106,39 per i costi e le perdite ed in e 848.542,73 per i mancati ricavi.

Con la sentenza n. 25 del 2010, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso.

2. Con altro ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, rubricato al n. 335/2009, l’Istituto “Ricorrente s.a.s. di C_ Gennaro & C.”, cui è succeduta in corso di causa la curatela del relativo fallimento, ed il sig. ********** impugnavano il decreto n. 31307/22106 in data 25 giugno 2009, con il quale la Prefettura di Pordenone aveva revocato la licenza in precedenza rilasciata per l’esercizio dell’attività da parte di un soggetto non autorizzato e la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti di INPS ed INAIL.

I ricorrenti hanno sostenuto di avere tempestivamente richiesto l’intestazione della licenza alla nuova società costituita dopo il fallimento dell’altra, hanno dedotto di avere ottenuto la certificazione liberatoria da parte dell’Ente bilaterale nazionale della vigilanza privata per quanto riguarda la violazione degli obblighi contributivi ed lanno lamentato la violazione degli artt. 9, 10, 11, 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e degli artt. 249 e 257 quater, commi secondo e terzo, del relativo regolamenti di esecuzione, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza gravata n. 8 del 2010, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia respingeva anche questo ricorso.

3. Avverso le sentenze in epigrafe, insorgono il Fallimento Ricorrente s.a.s. di C_ ******* & C., in persona del curatore, ed il sig. ********** contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la loro riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto degli appelli.

Questi ultimi sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

4. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto le relative vicende sono connesse, come risulta dalla breve esposizione dei fatti che hanno preceduto l’odierna controversia.

La società ricorrente in primo grado gestiva un’impresa di vigilanza, sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Pordenone.

Quest’ultima nell’anno 2005 ha sospeso la suddetta licenza, con un provvedimento annullato dal Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia con la sentenza 8 novembre 2005, n. 327, sopra citata.

Le parti appellanti (la persona fisica titolare della licenza e la curatela della società, nel frattempo fallita) sostengono che il provvedimento di sospensione avrebbe provocato la risoluzione del principale contratto in essere, riguardante la vigilanza della base USAF di Aviano e chiedono quindi il risarcimento del relativo danno, deducendo che il provvedimento sarebbe stato la causa determinante degli inadempimenti che hanno portato al ritiro della licenza, chiedendo quindi anche l’annullamento di tale provvedimento.

5. In via preliminare, osserva il Collegio che, per ravvisare la responsabilità amministrativa per lesione all’interesse legittimo, e conseguentemente condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, occorre che in sede giurisdizionale risultivo accertati: a) la sua illegittimità (ritualmente dedotta); b) la rimproverabilità dell’amministrazione; c) la effettiva sussistenza del danno; d) il nesso di causalità fra il provvedimento di cui sia rilevata l’illegittimità ed il danno.

6. Nella specie, il primo giudice – senza occuparsi degli altri elementi costitutivi dell’illecito amministrativo – ha escluso l’esistenza del nesso di causalità fra il provvedimento di sospensione (annullato in sede giurisdizionale, in quanto ritualmente impugnato) e la cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF.

 

Tale statuizione è condivisa dal Collegio.

In punto di fatto, va premesso che:

– l’originario contratto stipulato tra la società e la base USAF aveva previsto un periodo di prova dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2005, con la possibilità di estendere il rapporto per il periodo successivo;

– la base USAF il successivo 5 agosto ha comunicato alla società che non vi sarebbe stata l’estensione del rapporto, indicendo poi una nuova gara, di cui è risultata vincitrice la società ‘La vigile San Giorgio’.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la cessazione del rapporto contrattuale tra la base USAF e la societò non sia dipesa dalla emanazione del provvedimento della prefettura, emesso il 5 maggio 2005.

Tale atto, infatti, non ha inciso sulle determinazioni della base USAF, la quale si è basata su fatti specificamente imputabili alla società originaria ricorrente e strettamente attinenti a quanto è avvenuto durante il periodo di prova.

Infatti, gli atti depositati in giudizio, e in particolare quelli provenienti dalla base USAF, evidenziano numerose inadempienze della società, relative alla qualità del servizio offerto in termini di puntualità, di decoro degli addetti, nonché di scarsa capacità dei propri dipendenti di interloquire in inglese con il personale della base: essi – nel manifestare la perdita di fiducia nei confronti della società che stava svolgendo il ‘periodo di prova’ – non contengono, invece, alcun cenno al provvedimento nel frattempo emesso dalla prefettura.

Pertanto, la domanda risarcitoria va respinta per la mancanza del nesso di causalità tra l’emanazione del provvedimento della prefettura e il danno conseguente alla cessazione del rapporto contrattuale con la base USAF, sicché non rileva verificare se la prefettura – avendo dato rilievo alle tariffe minime previste nelle ‘tabelle di legalità’ – abbia posto in essere una attività talmente rimproverabile da far considerare sussistente l’elemento soggettivo dell’illecito.

7. Passando ora all’esame delle censure, riproposte in questa sede, avverso il provvedimento di revoca della licenza, ritiene il Collegio che anch’esse siano infondate e vadano respinte.

Va premesso che il medesimo provvedimento si è basato, fra l’altro, sulla violazione, da parte della società, degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali.

Del tutto correttamente il primo giudice ha osservato che il mancato rispetto di tali obblighi costituisce il presupposto sufficiente per disporre la revoca della licenza ai sensi dell’art. 257 quater, terzo comma, lett. a), del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per cui il fatto risulta di per sé idoneo a sorreggere il provvedimento impugnato.

Le parti appellanti in realtà non hanno contestato la sussistenza degli inadempimenti, ma hanno dedotto che essi costituirebbero la conseguenza dell’illegittima sospensione della licenza (annullato dal TAR con la precedente sentenza 327 del 2005), chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Osserva il Collegio che, come già rilevato al precedente § 6, il dissesto nel quale è caduta la società non costituisce conseguenza immediata e diretta del provvedimento di sospensione, risultato illegittimo in sede giurisdizionale, sicché relativa vanno respinte le censure rivolte avverso l’atto di revoca.

7. In conclusione, previa loro riunione, gli appelli devono essere respinti.

Le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce gli appelli n. 4558 e n. 4559/10 e, definitivamente pronunciando, li respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

 

**************, Presidente

**************, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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