Responsabilita’ amministrativa per danno erariale da violazione diritto comunitario – principi informatori.

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La tematica della responsabilit? erariale in relazione al diritto comunitario ? di estremo interesse, in quanto involge problematiche quali quella dei fondi comunitari di notevole rilevanza. Riferimento normativo presupposto ? da rinvenirsi nell? art. 226? Trattato CE ? in base al quale ? ravvisabile un? ipotesi di responsabilit? civile? e di condanna dello Stato per infrazione per un danno ingiusto? nel caso in cui ?esso? non disapplichi atti e norme nazionali? che siano contrastanti con l? ordinamento comunitario.? Ci? implica che? un dipendente possa rispondere in termini di responsabilit? amministrativa dovendosi peraltro valutare la sussistenza dell? elemento soggettivo della colpa grave con riferimento anche alla circostanza se la P.A. abbia ? ad esempio- fornito una erronea interpretazione? della disciplina comunitaria o degli atti ad essa connessi. Come, peraltro, se vengono attuati atti comunitari invalidi o la cui invalidit? sia stata oggetto di accertamento dal giudice comunitario, potrebbero enuclearsi ipotesi ulteriori di responsabilit?, in considerazione di quanto disposto? dall? art. 230, secondo e quarto comma . del trattato CE che prevede che soltanto lo Stato o le Istituzioni comunitarie possano proporre ricorso. Di converso, gli altri soggetti ( sia persone fisiche che giuridiche ) devono dimostrare l? interesse a ricorrere allorquando gli effetti dell? atto su di loro direttamente abbiano incidenza.

Tuttavia, deve evidenziarsi? che l? art. 288, secondo comma, non? dispone alcunch? in merito ai profili interni della responsabilit? erariale, ma pu? ritenersi? valido il principio per cui , se dall? esecuzione di un atto? comunitario invalido? scaturiscano danni, entrer? in gioco la duplice responsabilit? dello Stato? e quella del pubblico funzionario con eventuale attivazione del rinvio pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE.

Nella giurisprudenza contabile si riscontrano molteplici casi di responsabilit? amministrativa per violazione del diritto comunitario. Quelle maggiormente ricorrenti concernono l? evasione dei? dazi doganali e la gestione e di controlli dei fondi comunitari. In particolare, la questione delle quote latte e degli aiuti comunitari e connesso contenzioso. La Corte dei Conti? ha enucleato una nozione di danno pubblico coincidente con l? importo dell? aiuto non recuperabile quale nocumento ?in re ipsa? allorquando dalla erogazione non scaturisca alcuna utilit? ( da ultimo Sez. Giur. Toscana n. 134/2005 ). Di recente acquisizione la fattispecie di danno alla Comunit? ed all? erario comunitario conseguenziale al pregiudizio per l? equilibrio finanziario. Laddove si abbia evasione di dazi doganali, in disparte il pregiudizio economico della Comunit?, si pu? parlare di illecito per l? ordinamento nazionale? in collegamento? con l? obbligo di rifusione statuale ( Sez. Riunite n. 696/1991 ).

Giova precisare che tale tematica si impone comunque all? azione pubblica di responsabilit?? specie in caso di frodi e di irregolarit? poste in essere da agenti pubblici in sede di gestione e di utilizzo dei fondi comunitari nel corso dell? iter procedimentale amministrativo misto di compretenza? pro parte comunitaria e pro parte nazionale. La compresenza di pi? enti pubblici titolari di interessi collettivi complica oltremodo la questione. Il danno alla Comunit? ovvero agli interessi comunitari va rapportato al pregiudizio pubblico? inerente a rettifiche e compensazioni effettuate dalle istituzioni comunitarie ?rispetto alle autorit? amministrative statuali con configurabilit? di responsabilit?? amministrativa degli autori degli illeciti? sottesa al danno all? erario nazionale. ?Peraltro, deve distinguersi il caso in cui detto danno sia ancora in fieri e, quindi, privo del requisito della attualit? da quello in cui esso sussista gi? ossia si serbano distinte le ipotesi? in cui gli organi comunitari non abbiano effettuato la rettifica e la compensazione economica? da quelle? in cui? sia acclarato? l? omesso raggiungimento delle finalit? comunitarie con le risorse? comunitarie e nazionali disponibili. Ergo: si ha danno erariale nazionale in quanto l? obiettivo non raggiunto involge in ogni caso l? interesse statuale ( C.d.C., Sez. Giur. Veneto n. 1548/2001 e Sez. Giur. Puglia n. 125/1995 ). ???????

Un certo orientamento dottrinale ( C. Pinotti ? 2004 ) pone in evidenza? la contestualit? dei presupposti? della responsabilit? amministrativa per la violazione degli obblighi di servizio e della azione di responsabilit? civile? esperita dalla comunit? amministrata? o dallo Stato verso i presunti responsabili dell? illecito erariale ancorch? privati cosi? occasionando? una duplicit? di strumenti di tutela da cui pu?? derviare ?un restringimento dello ? spatium deliberandi? dell? A.G. contabile? rispetto alla quantificazione risarcitoria fermo restando il recupero.? Per quanto concerne le quote latte? ed applicazione dei regolamenti sul prelievo supplementare, nei confronti degli Stati dell? Unione e dei produttori, si sottolinea? che ?ab origine? la giurisprudenza erariale? aveva ritenuto esistere un? ipotesi di responsabilit?? dei membri del governo per violazione norme comunitarie sulla scorta di interessi politici nazionali ( C.d.C. Sez. Riun. n. 8/1996 ? n. 35/1996 ? n. 75/1997 ).

Nella specie, trattavasi di inattuazione di regolamenti comunitari da parte dei ministri in materia di economia agricola con conseguenti procedura di infrazione e di rettifica da parte della Commissione e l? accertamento? demandato alla Corte di Giustizia in ordine all? inadempimento dello Stato per la in applicazione del prelievo. In tal senso, vedasi Corte di Giustizia? 17 giugno 1987 secondo cui lo Stato membro non pu? invocare difficolt? amministrative? per fondare l? inosservanza di obblighi e di termini stabiliti dal diritto comunitario. Con la L. n. 201/1991 si era prevista una applicazione progressiva della disciplina comunitaria attribuendo all? A.I.M.A. le conseguenze economiche della responsabilit? statuale.

?Da ci? la tesi prevalentemente condivisa dalla Procura contabile per cui ? pur potendosi? configuare responsabilit? erariale dei ministri? per ?culpa in vigilando?? sulle amministrazioni competenti? da cui insorgeva? la violazione del diritto comunitario – considerava prevalente il disposto di cui alle legge succitata escludente l? antigiuridicit? della condotta con il venir meno di detta responsabilit? amministrativa.

Conclusivamente e sinteticamente, le condotte illecite? possono sostanziarsi? nella violazione di norme comunitarie con effetto diretto, nella applicazione di atti invalidi comunitari ovvero nella omessa abrogazione? di atti normativi? od amministrativi in contrasto con il diritto comunitario od, ancora, nella inesecuzione di decisioni delle autorit? comunitarie.

La responsabilit? amministrativa in ipotesi siffatte si atteggia in modo peculiare ed ? differenziata rispetto a quella civile dello Stato e delle Istituzioni comunitarie. Recte: essa presuppone l? illecito comunitario? dello Stato gi? accertato? dai giudici comunitari? ovvero ne prescinde allorch? tale responsabilit? insorga da una violazione del diritto comunitario accertata dal giudice nazionale.

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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