Responsabilità amministrativa da reato: esclusa la messa alla prova

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     Indice

  1. Il principio espresso dalle Sezioni Unite
  2. Le tematiche controverse
  3. La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
  4. Il quadro normativo di riferimento

>>>Leggi l’Informazione Provvisoria SU 27 ottobre 2022 n. 17<<<

1. Il principio espresso dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con l’Informazione Provvisoria n. 17/2022, hanno negato l’applicazione dell’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) in relazione agli enti di cui  Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 -. Il procuratore generale è legittimato ad impugnare l’ordinanza di ammissione dell’imputato, comunicata in modo irrituale, e, laddove venga meno la comunicazione, può impugnare l’ordinanza insieme alla sentenza e dedurre anche i motivi attinenti all’ammissione alla prova.

2. Le tematiche controverse

Con riferimento alla materia della responsabilità degli enti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168 – bis c.p.), le Sezioni Unite sono state investite della tematica giuridica, preliminare rispetto a quella della applicabilità o meno della messa alla prova alle società, “se il procuratore generale sia legittimato ad impugnarecon ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., e, in caso affermativo, per quali motivi”  e inoltre “se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen.”.

3. La decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite hanno disposto “Il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p.,  l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova. L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001”.

4. Il quadro normativo di riferimento

La vicenda in scrutinio involge le seguenti norme giuridiche: art. 168 bis c.p. – sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato -; codice procedura penale artt. 464 quater – provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia -, 464 septies – esito della messa alla prova -, 570 – impugnazione del pubblico ministero -, 586 – impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento -, 606 – casi di ricorso – e infine la disciplina descritta dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 -.

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